Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).
Per il pagamento del ravvedimento occorre versare le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “ravv”.
Ravvedimento per omesso versamento
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nel caso di versamento effettuato tra il 1° ed il 15° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione dello 0,1 % giornaliero dell’imposta omessa oltre agli interessi legali (*);
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nel caso di versamento effettuato tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,5 % dell’imposta omessa oltre agli interessi legali (*);
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nel caso di versamento effettuato tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,67 % dell’imposta omessa oltre agli interessi legali (*);
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nel caso di versamento IMU dell'anno 2020 effettuato tra il 91° giorno successivo alla scadenza e il 30 giugno 2021 (termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno di imposta 2020) si applica la sanzione del 3,75% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*);
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nel caso di versamento IMU dell'anno 2019 effettuato tra il 91° giorno successivo alla scadenza e il 31 dicembre 2020 (termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno di imposta 2019) si applica la sanzione del 3,75% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*);
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nel caso di versamento IMU dell'anno 2018 effettuato entro il 31 dicembre 2020 si applica la sanzione del 4,29% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*);
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nel caso di versamenti IMU relativi agli anni precedenti al 2018 si applica la sanzione del 5% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali, a condizione che la violazione non sia già stata contestata tramite l’emissione di un avviso di accertamento.
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell’imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull’imposta (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull’imposta versata in ritardo.
(*) Saggio degli interessi legali
0,01% |
dal 01/01/2021 |
0,05% |
dal 01/01/2020 al 31/12/2020 |
0,8% |
dal 01/01/2019 al 31/12/2019 |
0,3% |
dal 01/01/2018 al 31/12/2018 |
0,1% |
dal 01/01/2017 al 31/12/2017 |
0,2% |
dal 01/01/2016 al 31/12/2016 |
Formula per il calcolo degli interessi:
Imposta dovuta X tasso X numero dei giorni di ritardo / 36500
E' disponibile l'apposito calcolatore online per il ravvedimento.
Per ulteriori informazioni: Tributi