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Messaggio di avviso

I certificati, gli estratti e le copie integrali degli atti di nascita, matrimonio e unione civile possono essere richiesti e inviati tramite e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., utilizzando il modulo previsto e allegando un documento d'identità.  Allo stesso modo si possono richiedere in formato cartaceo scrivendo una e-mail: i documenti verranno poi depositati presso la portineria dell'Ente (piazza Diaz, 1) dove potranno essere ritirati dall'interessato o da un suo delegato nei seguenti orari: da lunedì a venerdì 8:30-18:00 e sabato 8:30-12:00.

Le richieste possono essere inviate anche via pec (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..) o via posta, allegando una busta affrancata con l'indirizzo per il successivo recapito.

Il rilascio avviene in carta libera, con esenzione dell’imposta di bollo per diritti di segreteria (Legge 405/90). La validità è pari a 6 mesi dalla data di emissione (D.P.R. 445/2000).

 

Sede: Piazza Diaz n.1 - Piano terra - sportello 3

Orari: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30 senza prenotazione.

Per tutte le pratiche che non siano richieste di certificati o estratti è necessario un appuntamento: scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamare i numeri sotto indicati.

Tel.  0341 481287 / 481293 / 481444

 

Modulistica di Stato Civile

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L’ufficio di stato civile tratta le seguenti materie: 

Cliccando sulla materia di interesse, si viene ricondotti nella rispettiva sezione. 
 

NASCITE

Al momento della nascita di un bambino, occorre denunciare l’evento per poter formare l’atto di nascita e far acquisire al nato lo status di cittadino.

Da chi va fatta
Previo appuntamento con l’ufficio, la denuncia di nascita va fatta:
a) da uno dei genitori, se uniti in matrimonio. In caso di impedimento, può essere presentata dal medico, dall’ostetrica, da un’altra persona presente al momento del parto o da un procuratore speciale munito di procura non autenticata;
b) da entrambi i genitori, se non coniugati. In caso di assenza, legittimato alla presentazione è un delegato, munito di procura speciale per atto pubblico, da cui risulti la volontà dell’assente/degli assenti ad essere nominato/nominati nell’atto di nascita.
c) dal solo genitore che riconosce il figlio, o da un suo delegato munito di procura speciale per atto pubblico.

Occorre aver compiuto 16 anni. In caso di età inferiore, serve l’autorizzazione del giudice tutelare.

Termini di presentazione
La denuncia di nascita può essere presentata:
a) entro i 3 giorni successivi alla nascita presso la direzione sanitaria dell’ospedale dove è avvenuto il parto;
b) entro i 10 giorni successivi alla nascita presso il Comune di evento o in quello di residenza dei genitori. Nel caso di residenze diverse, è competente il Comune di residenza della madre. Previo consenso della stessa, la denuncia può essere presentata nel Comune di residenza del padre. Se il 10° giorno è festivo, il termine scade il giorno successivo.

In caso di denuncia tardiva (presentata dopo i prescritti 10 giorni), i genitori hanno l’obbligo di giustificare il ritardo. L’ufficio di stato civile provvede quindi a informare la Procura della Repubblica.

Cognome
A seguito di pronuncia della sentenza n. 131 del 27.04.2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 262, 2° comma, del codice civile, “nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre”.
Ai nuovi nati può essere pertanto attribuito il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da questi concordato, oppure il cognome di un solo genitore, purchè vi sia il consenso dell’altro.

Documentazione da presentare

  • Documento di identità del dichiarante/dei dichiaranti;
  • Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto, ovvero dichiarazione sostitutiva di avvenuto parto.

MATRIMONI

Le norme che disciplinano questo istituto, aventi natura inderogabile e di ordine pubblico, sono contenute:

- nel codice civile, con particolare riferimento al titolo VI del libro I (articoli da 79 a 230bis);
- nel D.P.R. 396/2000, recante l’ordinamento di Stato Civile;
- nelle disposizioni extra codicem tra cui, per esempio, spiccano i Patti Lateranensi e gli accordi stipulati dallo Stato Italiano con le confessioni diverse dalla religione cattolica (c.d. intese).

Condizioni essenziali
Per contrarre matrimonio occorre essere in possesso di alcuni requisiti, disciplinati dagli articoli 85 - 89 del Codice Civile:

1) età (art. 84). È richiesta la maggiore età. Il minore che abbia compiuto 16 anni può sposarsi previa autorizzazione del giudice civile, che decide con decreto su istanza dell’interessato dopo aver valutato la fondatezza delle ragioni addotte e il suo livello di maturità psico-fisica;

2) assenza di provvedimenti di interdizione (art. 85). Chi è soggetto ad amministrazione di sostegno può invece contrarre matrimonio;

3) libertà di stato (art. 86), vale a dire l’assenza di legami di coniugio o unione civile in capo ai nubendi;

4) assenza di vincoli di parentela, affinità, adozione o affiliazione (art. 87), salvo l’eventuale decreto di autorizzazione del tribunale nei casi contemplati dalla norma stessa;

5) assenza di impedimento da delitto (art. 88): i nubendi non devono essere stati condannati per omicidio, anche solo tentato, ai danni del coniuge dell’altro;

6) divieto temporaneo di nuove nozze (art. 89): a tutela della “commixtio sanguinis” la donna non può sposarsi entro i 300 giorni successivi allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, salvo ci sia stata la pronuncia preliminare della separazione giudiziale o consensuale o nel caso il precedente matrimonio non sia stato consumato. Si tratta di un impedimento non dirimente, che può essere superato con decreto di autorizzazione al matrimonio emesso dal Tribunale in camera di consiglio.

Formalità preliminari: le pubblicazioni di matrimonio
Condizione preliminare per potersi sposare è costituita dalle pubblicazioni di matrimonio, da richiedere all’ufficio di stato civile del Comune in cui gli sposi hanno la residenza.
Si tratta di un passaggio con funzioni di pubblicità notizia: serve infatti sia a rendere pubblica l’intenzione dei nubendi di contrarre matrimonio, sia a permettere, a chi ne abbia interesse e a chi sia a conoscenza di fatti impeditivi alla celebrazione, di formulare opposizione.

Una volta compilata la richiesta, reperibile nella sezione modulistica, è possibile trasmetterla:

  • a mezzo mail al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • a mezzo PEC a uno dei seguenti indirizzi: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

L’ufficio di stato civile:
a) accerta la presenza dei requisiti sopra indicati, acquisendo d’ufficio la documentazione necessaria;
b) contatta i nubendi per la firma del verbale di pubblicazione, cui segue l’affissione all’albo pretorio online dell’atto di pubblicazione di matrimonio per otto giorni, cui seguono tre giorni di deposito presso l’ufficio per eventuali opposizioni.

Qualora i nubendi abbiano la residenza in Comuni differenti, l’ufficio di stato civile richiede l’affissione all’albo pretorio online anche del secondo Comune.

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Documenti da presentare al momento di firma del verbale di pubblicazione:

a) documento d’identità in corso di validità (carta d’identità, passaporto o patente)
b) per i cittadini stranieri: nulla osta o certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dall’autorità del proprio Paese (quella situata all’estero, individuata dalla legge nazionale di riferimento, o quella consolare situata sul territorio italiano), opportunamente tradotto o legalizzato salvo i casi di esenzione previsti da eventuali accordi interazionali.
c) per i minori di età superiore ai 16 anni: decreto di autorizzazione del tribunale a contrarre matrimonio o certificato di capacità matrimoniale.
d) nei casi indicati dal codice civile agli articoli 87 (presenza tra i nubendi di vincoli di parentela, affinità, adozione o affiliazione) o 89 (sposa divorziata o vedova da meno di 300 giorni): decreto di autorizzazione del giudice a contrarre matrimonio.
e) marca da bollo da € 16,00 (due marche, nel caso i nubendi risiedano in Comuni diversi, e una aggiuntiva se si intende contrarre matrimonio in un Comune diverso da quello/i di residenza).
f) richiesta di pubblicazione del parroco o ministro di culto (per i matrimoni concordatari e dei culti ammessi).

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Decorsi i termini sopra indicati (8 giorni + 3 giorni per eventuali opposizioni), i nubendi possono sposarsi entro e non oltre i 180 giorni successivi.

Casi particolari
a) richiesta di pubblicazione su delega
Se uno dei nubendi non può firmare personalmente il verbale di pubblicazione, è possibile nominare un procuratore speciale (es.: l'altro nubendo) a mezzo di delega su carta semplice con allegata fotocopia del documento d’identità del delegante, da consegnare al momento di firma del verbale di pubblicazione.

b) matrimonio in imminente pericolo di vita
Ai sensi dell’art. 101 codice civile, nel caso in cui uno dei nubendi sia in imminente pericolo di vita, da documentare a mezzo di certificato medico, si procede immediatamente alla celebrazione senza procedere alle pubblicazioni.

Matrimonio civile

Luogo della celebrazione
Secondo l’art 106 cod. civ., la celebrazione del matrimonio deve avvenire nella casa comunale.
In particolare, l’amministrazione comunale di Lecco ha individuato, quale “casa comunale”, le seguenti sedi:
1) Sala consiliare di Palazzo Bovara (Piazza Diaz n.1), con capienza massima di n. 60 posti. Previa comunicazione dei numeri di targa, nel cortile del palazzo è consentito l’accesso di 2 automobili dal lunedì al venerdì, 3 il sabato.
2) Sala Brasilia presso Villa Gomes (via Carlo Gomes n. 13). Capienza massima: 25 posti (15 seduti + 10 in piedi).
3) Sala Conferenze presso Palazzo della Paure (Piazza XX settembre n. 22). Capienza massima: 80 posti.
4) Sala delle Grisaglie presso Villa Manzoni (via Beato Guanella n. 1). Capienza massima: 20 posti (10 seduti + 10 in piedi).

Qui potrete trovare una brouchure informativa in pdf italiano (10.76 MB) , pdf inglese (10.76 MB) , pdf francese (10.77 MB) , pdf russo (10.78 MB) e pdf tedesco (10.78 MB) su luoghi e costi della celebrazione. Previa richiesta all'ufficio, il matrimonio può comunque essere celebrato in un altro Comune. 

Si invitano gli interessati a consultare il disciplinare per la celebrazione dei matrimoni civili nel Comune di Lecco, approvato con delibera di Giunta comunale n. 43 del 29.03.2012

Casi eccezionali

Celebrazione fuori dalla casa comunale. Come recita l’art. 110 cod. civ., se uno degli sposi è impossibilitato a recarsi presso la casa comunale in forza di una grave infermità o per altro giustificato motivo, opportunamente documentato, il matrimonio può essere celebrato nel luogo in cui si trova lo sposo impedito. In questo caso, è prevista la partecipazione del Segretario o del Vice Segretario comunale e il numero dei testimoni è pari a 4 invece di 2.

Costi

Salone Consiliare c/o Palazzo Bovara € 50,00
Sala Brasilia di Villa Gomes € 200,00
Sala Conferenze di Palazzo delle Paure - residenti nel Comune di Lecco € 500,00
Sala Conferenze di Palazzo delle Paure - non residenti € 600,00
Sala delle Grisaglie di Villa Manzoni - residenti nel Comune di Lecco € 600,00
Sala delle Grisaglie di Villa Manzoni - non residenti € 750,00


Il pagamento dell’importo può avvenire:
a) mediante bonifico bancario, al seguente IBAN: IT48E0569622900000001000X70 intestato al Comune di Lecco;
b) con versamento allo sportello presso la tesoreria dell’ente, in qualsiasi filiale della Banca Popolare di Sondrio.

Come causale, è sufficiente mettere “Celebrazione matrimonio civile di (nome e cognome dei coniugi)”.

Copia della ricevuta di pagamento, unitamente a una fotocopia del documento d’identità dei testimoni (uno per parte) dovrà essere trasmessa all’ufficio via mail, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. una settimana prima delle nozze.

Chi celebra
A norma dell'art. 5 del D.P.R. 396/2000, la celebrazione dei matrimoni è di competenza dell’ufficiale di stato civile.
Ufficiali di stato civile, secondo l’art. 1 del DPR citato, sono:
- il Sindaco, il Vice Sindaco e il commissario prefettizio;
- gli assessori e i consiglieri comunali;
- gli impiegati di ruolo del Comune, assunti a tempo indeterminato dopo aver superato un apposito corso di formazione;
- qualunque cittadino in possesso dei requisiti necessari per l’elezione a consigliere comunale.
È quindi possibile chiedere la nomina di una persona terza rispetto all’Ente. Si osserva, tuttavia, che ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 396/2000, la celebrazione del matrimonio è preclusa all’ufficiale di stato civile qualora tra lui e anche uno solo degli sposi vi sia un legame di parentela o affinità:
1) in linea retta di qualunque grado (es: padre, madre, nonno, figli...)
2) in linea collaterale fino al secondo grado.

La celebrazione
Nel giorno concordato con gli sposi, l’ufficiale di stato civile procede a unirli in matrimonio leggendo, alla presenza dei testimoni, gli articoli del codice civile concernenti i rispettivi diritti e doveri. Segue quindi la dichiarazione di volersi prendere in marito e in moglie e la lettura dell’atto di matrimonio, che verrà conservato in doppio originale.
L’accesso alle sale avviene in conformità alle disposizioni per il contrasto alla pandemia da Covid-19.

Per dare agli sposi la possibilità di addobbare la sala prescelta, la prenotazione decorre dalla mezz’ora precedente fino all'ora successiva lo svolgimento del rito. Eventuali addobbi dovranno comunque essere rimossi una volta terminata la cerimonia.

Accanto alla fase sopra illustrata, prettamente formale, è comunque possibile inserire dei momenti di convivialità (lettura di brani o poesie, presenza di musicanti, fotografi…), da comunicare preventivamente all’ufficio di stato civile.

Scelta del regime patrimoniale
In mancanza di espressa enunciazione nell’atto di matrimonio, il regime patrimoniale prescelto è quello della comunione dei beni (art. 177 e seguenti del codice civile), con cui ciascun coniuge diventa automaticamente proprietario di tutti gli acquisti fatti dalla famiglia in costanza di matrimonio, fatte salve le eccezioni di legge.

La comunione si scioglie per le seguenti cause:
a) decesso del coniuge;
b) separazione personale dei coniugi;
c) scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In alternativa, è possibile optare per la separazione dei beni (art. 215 e seguenti cod. civ), con cui ciascun coniuge rimane proprietario esclusivo dei beni acquistati durante il matrimonio. L’annotazione di separazione compare espressamente nell’atto e negli estratti di matrimonio.

Se uno o entrambi i coniugi è straniero, è infine possibile optare per la legge in vigore nel Paese di cui hanno la cittadinanza.

La scelta del regime patrimoniale deve essere comunicata all’ufficiale dello stato civile al momento di firma del verbale di pubblicazione di matrimonio. È comunque possibile modificare il regime patrimoniale successivamente alle nozze tramite atto pubblico rogato da un notaio.

Matrimonio concordatario
Regolato, oltre che dal codice civile, anche dalle norme del diritto canonico, il matrimonio concordatario richiede le stesse formalità preliminari di quello civile (vale a dire il procedimento di pubblicazione).
Decorsi 11 giorni dall’affissione all’albo dell’atto di pubblicazione di matrimonio, è possibile ritirare il certificato di eseguita pubblicazione da consegnare al parroco.

La cerimonia prevede due fasi:
- una prima fase, regolata dalle norme del diritto della Chiesa Cattolica;
- una seconda fase, necessaria affinché il matrimonio acquisti gli effetti civili, data dalla lettura degli articoli del codice civile inerenti i diritti e i doveri degli sposi e dalla lettura e firma dell’atto, che deve essere trasmesso dal parroco all’ufficio di stato civile entro cinque giorni.

Nell’atto di matrimonio è possibile effettuare la scelta del regime patrimoniale.

Matrimonio dei culti diversi dalla religione cattolica
Gli appartenenti a una confessione religiosa con cui lo Stato italiano ha raggiunto un’intesa possono pervenire alla celebrazione di un matrimonio acattolico avente effetti civili.

Qui l'elenco delle confessioni con cui è stata raggiunta l'intesa.

Occorre preliminarmente procedere alla richiesta delle pubblicazioni. Decorsi 11 giorni dall’affissione all’albo pretorio online dell’atto di pubblicazione di matrimonio, l’ufficio rende disponibile il certificato di autorizzazione al matrimonio.

Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro del culto ammesso deve trasmettere l’atto di matrimonio, indicante l’eventuale regime patrimoniale scelto dalle parti, all’ufficio dello stato civile, che procede alla trascrizione nei registri.

  COSTITUZIONE E SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

Con la Legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà), è stata introdotta la possibilità di costituire un’unione civile per le persone dello stesso sesso.

Condizioni essenziali

I richiedenti l’unione civile devono possedere alcuni requisiti, rinvenibili nei commi 2 e 4 della L. 76/2016:

1) età: è richiesto il possesso della maggiore età;

2) assenza di provvedimenti di interdizione per infermità di mente;

3) libertà di stato, vale a dire l’assenza di legami di coniugio o unione civile;

4) assenza tra le parti di vincoli di parentela, affinità, adozione o affiliazione;

5) assenza di impedimento da delitto: i richiedenti non devono essere stati condannati per omicidio, anche solo tentato, ai danni del coniuge o dell’unito civilmente dell’altro.

Iter procedimentale
La costituzione di un’unione civile prevede due passaggi:
1) Processo verbale di richiesta di costituzione dell’unione;
2) Costituzione dell’unione civile.

A) Richiesta di costituzione dell' unione

I richiedenti devono compilare l’apposita richiesta, reperibile nella sezione modulistica, e trasmetterla:

  • a mezzo mail al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • a mezzo PEC a uno dei seguenti indirizzi: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Recepita l’istanza, l’ufficio di stato civile

  • accerta la presenza dei requisiti sopra indicati, acquisendo d’ufficio la documentazione necessaria;
  • contatta i richiedenti per la firma del processo verbale di richiesta di costituzione dell’unione.

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Documenti da presentare al momento della firma:

a) documento d’identità in corso di validità (carta d’identità, passaporto o patente);
b) per i cittadini stranieri: nulla osta alla costituzione dell’unione civile, rilasciato dall’autorità del proprio Paese (quella situata all’estero, individuata dalla legge nazionale di riferimento, o quella consolare situata sul territorio italiano), opportunamente tradotto e legalizzato salvo i casi di esenzione previsti da eventuali accordi interazionali. In caso di mancato riconoscimento dell’unione civile da parte del paese di riferimento, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto da cui risulti la libertà di stato o da una dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al DPR 445/2000;
e) marca da bollo da € 16,00 (due marche, nel caso i nubendi risiedano in Comuni diversi, e una aggiuntiva se si intende costituire l'unione in un Comune diverso da quello/i di residenza).

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Casi particolari

a) richiesta di costituzione su delega
Qualora uno degli interessati non possa firmare personalmente il processo verbale, è possibile nominare un procuratore speciale a mezzo di delega su carta semplice con allegata fotocopia del documento d’identità del delegante, da consegnare al momento di firma del verbale stesso.

b) unione civile in imminente pericolo di vita
Ai sensi dell’art. 70Decies del DPR 396/2000, se una delle parti è in imminente pericolo di vita, da documentare a mezzo di certificato medico, si procede immediatamente alla celebrazione bypassando il processo verbale di richiesta. Le parti devono giurare che non esistono impedimenti alla costituzione.

B) La costituzione dell'unione

Luogo della celebrazione
La costituzione deve avvenire nella casa comunale.
In particolare, l’amministrazione comunale di Lecco ha individuato le seguenti sedi:
1) Sala consiliare di Palazzo Bovara (Piazza Diaz n.1), con capienza massima di n. 60 posti. Previa comunicazione dei numeri di targa, nel cortile del palazzo è consentito l’accesso di 2 automobili dal lunedì al venerdì, 3 il sabato.
2) Sala Brasilia presso Villa Gomes (via Carlo Gomes n. 13). Capienza massima: 25 posti (15 seduti + 10 in piedi).
3) Sala Conferenze presso Palazzo della Paure (Piazza XX settembre n. 22). Capienza massima: 80 posti.
4) Sala delle Grisaglie presso Villa Manzoni (via Beato Guanella n. 1). Capienza massima: 20 posti (10 seduti + 10 in piedi).

Qui potrete trovare una brouchure informativa in pdf italiano (10.76 MB) , pdf inglese (10.76 MB) , pdf francese (10.77 MB) , pdf russo (10.78 MB) e pdf tedesco (10.78 MB) su luoghi e costi della celebrazione. Previa richiesta all'ufficio, l'unione civile può comunque essere costituita in un altro Comune.

Casi eccezionali

1. celebrazione fuori dalla casa comunale. Se una delle parti è impossibilitata a recarsi presso la casa comunale in forza di una grave infermità o per altro giustificato motivo, opportunamente documentato, l’unione può essere costituita nel luogo in cui si trova la parte impedita. In questo caso, è prevista la partecipazione del Segretario o del Vice Segretario comunale. Il numero dei testimoni è sempre pari a 2.

Costi

Salone Consiliare c/o Palazzo Bovara € 50,00
Sala Brasilia di Villa Gomes € 200,00
Sala Conferenze di Palazzo delle Paure - residenti nel Comune di Lecco € 500,00
Sala Conferenze di Palazzo delle Paure - non residenti € 600,00
Sala delle Grisaglie di Villa Manzoni - residenti nel Comune di Lecco € 600,00
Sala delle Grisaglie di Villa Manzoni - non residenti € 750,00

Il pagamento dell’importo può avvenire:

a) mediante bonifico bancario, al seguente IBAN: IT48E0569622900000001000X70 intestato al Comune di Lecco;
b) con versamento allo sportello presso la tesoreria dell’ente, in qualsiasi filiale della Banca Popolare di Sondrio.
Come causale, è sufficiente mettere “Celebrazione unione civile di (nome e cognome degli interessati)”.
Copia della ricevuta di pagamento, unitamente a una fotocopia del documento d’identità dei testimoni (uno per parte) dovrà essere trasmessa all’ufficio via mail, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. una settimana prima della celebrazione.

Chi celebra
La competenza è dell’ufficiale di stato civile.
Ufficiali di stato civile, secondo l’art. 1 del DPR 396/2000, sono:
- il Sindaco, il Vice Sindaco e il commissario prefettizio;
- gli assessori e i consiglieri comunali;
- gli impiegati di ruolo del Comune, assunti a tempo indeterminato dopo aver superato un apposito corso di formazione;
- qualunque cittadino in possesso dei requisiti necessari per l’elezione a consigliere comunale.
È quindi possibile chiedere la nomina di una persona terza rispetto all’ente. Si osserva, tuttavia, che ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 396/2000, la costituzione è preclusa all’ufficiale di stato civile qualora tra lui e anche uno solo degli richiedenti vi sia un legame di parentela o affinità:
1) in linea retta di qualunque grado (es: padre, madre, nonno, figli...)
2) in linea collaterale fino al secondo grado.

La celebrazione
Nel giorno concordato con le parti, l’ufficiale di stato civile costituisce l’unione leggendo, alla presenza dei testimoni, le norme concernenti i diritti e doveri della coppia. Segue quindi la dichiarazione di voler costituire l’unione civile e la lettura dell’atto di costituzione, che verrà conservato in doppio originale.

L’accesso alle sale avviene in conformità alle disposizioni per il contrasto alla pandemia da Covid-19.

Per dare la possibilità di addobbare la sala prescelta, la prenotazione decorre dalla mezz’ora precedente fino all’ora successiva lo svolgimento del rito. Eventuali addobbi dovranno comunque essere rimossi una volta terminate la cerimonia.

Accanto alla fase sopra illustrata, prettamente formale, è comunque possibile inserire dei momenti di convivialità (lettura di brani o poesie, presenza di musicanti, fotografi…), da comunicare preventivamente all’ufficio di stato civile.

Regime patrimoniale
In mancanza di espressa enunciazione nell’atto, il regime patrimoniale prescelto è quello della comunione dei beni, con cui ciascuna parte diventa automaticamente proprietaria di tutti gli acquisti compiuti durante l’unione, fatte salve le eccezioni di legge.
In alternativa, è possibile optare per la separazione dei beni, con cui ciascuna parte rimane proprietaria esclusiva dei beni acquistati durante l’unione. L’annotazione di separazione compare espressamente nell’atto e negli estratti per riassunto.
Se uno o entrambi i coniugi è straniero, è infine possibile optare per la legge in vigore nel paese di cui ha la cittadinanza.

Scelta cognome comune
Le parti possono scegliere un cognome comune, da anteporre al proprio per tutta la durata dell’unione.

SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE CIVILE
Analogamente ai matrimoni, le parti che hanno costituito un'unione civile possono addivenire al suo scioglimento mediante la conclusione di un accordo dinanzi all'ufficiale dello stato civile, ai sensi dell'art. 1, commi 24 e 25 della L. 76/2016 e dell’art. 12 del D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014.

Il procedimento prevede due fasi:

1) Prima fase - Manifestazione di volontà diretta allo scioglimento dell’unione civile davanti all’ufficiale di stato civile, che può essere:
• congiunta (entrambe le parti si presentano);
• unilaterale. In questo caso, la detta manifestazione deve essere preventivamente trasmessa dalla persona interessata all’altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inoltrare alla residenza anagrafica o, in mancanza, all’ultimo indirizzo noto.

2) Seconda fase - Accordo di scioglimento. Decorsi almeno tre mesi dalla manifestazione di volontà indicata nella prima fase, le parti possono presentarsi dinanzi all’ufficiale dello stato civile per la sottoscrizione dell’accordo di scioglimento, che dovrà essere confermato dopo almeno 30 giorni.
È obbligatoria la presenza di entrambi. In caso contrario, resta salva la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria.

Costi
€ 16,00.
Gli interessati possono contattare l’ufficio per ulteriori informazioni.

SEPARAZIONI, DIVORZI E RICONCILIAZIONI

L’art. 12 del D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014, ha introdotto per i coniugi la possibilità di concludere un accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza, di celebrazione del matrimonio o di trascrizione del matrimonio contratto all’estero.
Condizione necessaria è l’assenza di:

  • figli minori
  • figli maggiorenni incapaci
  • figli portatori di handicap grave (art.3. co. 3, L.104/1992)
  • figli maggiorenni non economicamente autosufficienti

Quanto ai patti di trasferimento patrimoniale, l’accordo di separazione o di divorzio può disciplinare esclusivamente l’assegno di mantenimento o quello divorzile. Restano esclusi accordi inerenti beni immobili o beni mobili di altra natura.

In caso di divorzio, occorre che siano decorsi:

  • sei mesi dalla separazione consensuale;
  • dodici mesi dalla separazione giudiziale.

Iter
La procedura prevede due distinti appuntamenti:

  • un primo incontro, dove viene steso l’accordo di separazione/divorzio raggiunto dai coniugi;
  • un secondo incontro, a non meno di trenta giorni dal primo, in cui si conferma l’accordo raggiunto.

È obbligatoria la presenza di ambedue i coniugi. L’assenza, anche di uno solo, comporta la necessità di ripetere la procedura.

Gli interessati devono compilare il modulo, reperibile nella sezione modulistica, e trasmetterlo:

  • a mezzo mail al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • a mezzo PEC a uno dei seguenti indirizzi: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

L’ufficio di stato civile:

  • provvede ad accertare la presenza dei requisiti sopra indicati, acquisendo d’ufficio la documentazione necessaria;
  • contatta i coniugi per fissare l’incontro di stesura dell’accordo e quello di conferma.

È richiesto un contributo di € 16,00. Il pagamento può avvenire:
a) mediante bonifico bancario, al seguente IBAN: IT95B0760110900000015258221 intestato al Comune di Lecco;
b) con versamento allo sportello presso la tesoreria dell’ente, in qualsiasi filiale della Banca Popolare di Sondrio.
Come causale, è sufficiente mettere “Separazione consensuale / divorzio di (nome e cognome dei coniugi)”.
Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere trasmessa all’ufficio via mail, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro la data fissata per il primo incontro.

Riconciliazione dei coniugi
Di comune accordo, i coniugi separati possono pervenire a un accordo di riconciliazione davanti all’ufficiale di stato civile del Comune in cui è stato celebrato o trascritto il matrimonio, ovvero del Comune di residenza degli sposi al momento della celebrazione.
È necessario compilare la dichiarazione, disponibile nella sezione modulistica, e trasmetterla:

  • a mezzo mail al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • a mezzo PEC a uno dei seguenti indirizzi: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

L’ufficio di stato civile provvederà quindi a contattare gli interessati per la firma congiunta dell’accordo di riconciliazione, che verrà successivamente annotato a margine dell’atto di matrimonio.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Le attività dell’ufficio concernono i seguenti ambiti:

1) Giuramento per l'acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione in seguito al Decreto di Concessione della cittadinanza per residenza o matrimonio.

La domanda va presentata al Ministero dell’Interno in modalità telematica. Nello stesso sito è inoltre possibile controllare lo stato di avanzamento della pratica.
Il Comune diventa competente solo dopo il ricevimento, da parte dell’interessato, del decreto di concessione della cittadinanza.
Si invitano gli interessati a consultare le Linee guida per il giuramento della Cittadinanza italiana al Comune di Lecco (deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 25 febbraio 2021)

2) Riacquisto della cittadinanza italiana (art. 13 L. 91/1992).

Chi ha perduto la cittadinanza italiana può automaticamente riacquistarla decorso un anno dalla fissazione della propria residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine. La cittadinanza decorre da un anno e un giorno successivi all'iscrizione in anagrafe (art. 13 lettera D)

È invece richiesta un'apposita dichiarazione, in marca da bollo da € 16,00:

A) se l'interessato

- presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare (art. 13 lettera A);
- dichiara di volerla riacquistare , assumendo o dopo aver assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero (art. 13 lettera B);
- dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica. La cittadinanza decorre dal giorno successivo alla dichiarazione (art. 13 lettera C);

B) se chi l'ha perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, purché sia residente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare (art.13 lettera E)

Costi
- Riacquisto automatico per residenza (art. 13 lettera D): esente.
- Riacquisto a mezzo di dichiarazione: versamento di € 200,00 (art. 1, c. 12 L. 15/07/2009 n. 94) a favore del Ministero dell'Interno - Divisione Cittadinanza (modelli disponibili presso gli uffici postali).

Documenti da produrre:
- passaporto del dichiarante
- documentazione atta a comprovare la propria posizione rispetto alle norme su indicate
- ricevuta di versamento del contributo di 200,00 €, salvo il riacquisto automatico.

L'accertamento dei requisiti viene attestato dal Sindaco con proprio provvedimento, che verrà iscritto nei registri di Stato Civile e annotato a margine dell'atto di nascita dell'interessato.

3) Dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza da parte di cittadini stranieri nati in Italia e che vi abbiano risieduto senza interruzioni fino alla maggiore età (art. 4, Comma 2, L. 91/1992).

Può essere resa presentando all'ufficio, previo appuntamento, il modulo disponibile nella sezione modulistica.

L'accoglimento è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- nascita in Italia da genitori stranieri;
- residenza legale in Italia senza interruzioni fino al compimento dei 18 anni;
- possesso di un titolo di soggiorno;
- iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza.

È previsto il pagamento di un contributo di 250 euro, mediante bollettino disponibile presso gli uffici postali (conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell’Interno). Il mancato accoglimento dell'istanza non dà luogo a rimborso.

L'accertamento dei requisiti viene attestato dal Sindaco con proprio provvedimento, che verrà iscritto nei registri di stato civile.

4) Riconoscimento della cittadinanza ai cittadini stranieri di origine italiana ("Iure sanguinis")

Ai sensi della Circ. Min. n. K. 28.1 del 8.4.1991, lo straniero rivendicante il riconoscimento della cittadinanza italiana deve presentare l'apposita istanza, disponibile nella sezione modulistica, unitamente ai seguenti documenti:

1) copia integrale atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero. Se la nascita è avvenuta prima dell'istituzione dei registri di stato civile (01/01/1866), è possibile produrre la copia integrale autenticata dai registri parrocchiali;
2) copie integrali atti di matrimonio e morte dell’avo italiano emigrato all’estero, debitamente tradotti e legalizzati / apostillati;
3) copie integrali atti di nascita di tutti i discendenti dell'avo italiano in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, debitamente tradotti e legalizzati / apostillati;
4) copie integrali atti di matrimonio di tutti i discendenti in linea retta, dall’avo italiano in poi, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, debitamente tradotti e legalizzati / apostillati;
5) copie integrali atti di morte di tutti i discendenti in linea retta dell'avo italiano, debitamente tradotti e legalizzati / apostillati;
6) attestato di non naturalizzazione straniera rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione o apostille attestante che l’avo italiano, a suo tempo emigrato dall’Italia, non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
7) copia dettagliata dell’albero genealogico.

Si ricorda che le copie integrali degli atti di nascita e di matrimonio relative all'avo e ai discendenti non hanno scadenza. Per le ricerche di documenti, (estratti o copie integrali di nascita e/o di matrimonio degli avi) emessi prima del 1928, si richiede un contributo per diritti di segreteria pari a euro 50,00 per ogni ricerca, da versare ANTICIPATAMENTE presso la tesoreria sul conto intestato al Comune di Lecco: BPS – IBAN: IT48E0569622900000001000X70 SWIFT (per bonifici dall’estero) POSOIT22.

In sostanza, i requisiti da provare sono:
- la discendenza;
- l’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza;
- la mancata naturalizzazione straniera da parte dell’avo, quantomeno prima della nascita del figlio/a;
- L’assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei suoi discendenti;
- la residenza nel Comune di Lecco, che costituisce condizione inderogabile per la presa in carico dell'istanza.

Modalità di riconoscimento:
1) iscrizione all’anagrafe del Comune di Lecco;
2) previo appuntamento con l'ufficio, deposito dell’istanza di riconoscimento disponibile nella sezione modulistica, in marca da bollo da € 16,00, unitamente ai certificati e agli atti suindicati. I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere opportunamente tradotti e legalizzati dalla competente Autorità Italiana presente sul territorio estero (Ambasciata o Consolato Generale), salvo l’eventuale esonero in base a convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. L’ufficio si riserva di chiedere eventuali documenti integrativi.

In caso di esito positivo, si provvederà al riconoscimento della cittadinanza italiana dell’interessato.

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)

La dichiarazione anticipata di trattamento è l'espressione della volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità.

Chi può presentare la D.A.T.
Ogni persona maggiorenne e capace d'intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso la D.A.T., esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, e il consenso o il rifiuto rispetto agli accertamenti diagnostici o alle scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Con le medesime forme le D.A.T. sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle D.A.T. nelle forme sopra indicate, esse possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

Designazione di un fiduciario
Il cittadino che redige la propria D.A.T. può designare una persona di sua fiducia (il "fiduciario"), che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, come garante della fedele esecuzione delle sue volontà qualora egli si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere, in relazione ai trattamenti proposti. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, la quale può accettare la nomina sottoscrivendo le D.A.T. o con atto successivo. Al fiduciario viene consegnata una copia della D.A.T. Una persona nominata fiduciaria che non intendesse più svolgere questo compito, può rinunciare all'incarico presentando apposita dichiarazione nel luogo in cui la D.A.T. è stata depositata.
La D.A.T. può essere redatta anche senza la nomina di un fiduciario: in questo caso sarà il giudice tutelare a provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno.

Esenzione
La D.A.T. è esente dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Come presentare una D.A.T.
Il cittadino residente a Lecco (il "disponente") che desideri procedere all'iscrizione nel registro e al deposito della D.A.T. presso il Comune deve seguire questa procedura:

1. Fissare un appuntamento con l'ufficio di Stato Civile:
a) tel. 0341 481293 / 481287 / 481444
b) e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
c) posta elettronica certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

2. Preparare e sottoscrivere personalmente la D.A.T. Il documento verrà depositato presso il Comune e, previo consenso dell’interessato, inviato alla banca dati digitale istituita presso il Ministero della Salute di cui al D.M. n. 168 del 10 dicembre 2019;

3. Presentarsi personalmente all'appuntamento, con: D.A.T. in originale, copia del documento d'identità valido, copia del codice fiscale e modulo di iscrizione al registro per il deposito della D.A.T. in originale, compilato in tutte le sue parti, da firmare di fronte all'ufficiale di stato civile, che provvederà a protocollare l’istanza di deposito, rilasciare relativa ricevuta, archiviare la documentazione presentata e inviarla alla banca dati digitale istituita presso il Ministero della Salute. Una volta caricata (riceverete una notifica via mail direttamente dal Ministero) sarà possibile consultarla dal sito https://dat.salute.gov.it/portale-dat/. Qui potete scaricare le istruzioni per la consultazione.

Il disponente e il fiduciario (se individuato) possono presentarsi insieme all’appuntamento, portando ognuno il proprio modulo di iscrizione, carta d'identità e codice fiscale. Oppure il disponente può presentarsi da solo all'appuntamento consegnando anche il modulo di iscrizione del fiduciario (già compilato e firmato da quest’ultimo) accompagnato da un documento d’identità e dal codice fiscale dello stesso.

E’ anche possibile, eventualmente, che il fiduciario accetti la nomina in un momento successivo: in questo caso dovrà prendere appuntamento con l’ufficio di stato civile.

L'accesso per il ritiro di copia conforme della D.A.T. è permesso con domanda scritta da parte di dichiarante e/o fiduciario, nel rispetto della legislazione vigente in tema di diritto di accesso e di protezione dei dati personali.

Si ricorda che l'ufficio di stato civile non può entrare nel merito della dichiarazione. L'Ordine dei medici della provincia di Lecco fornisce un servizio di consulenza per la redazione delle DAT. Potete trovare qui un approfondimento in merito, e qui un volantino informativo.