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Messaggio di avviso

Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.

Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

Per il pagamento del ravvedimento occorre versare le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “ravv”.

 

Ravvedimento per omesso versamento

  • nel caso di versamento effettuato tra il 1° ed il 15° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione dello 0,1 % giornaliero dell’imposta omessa oltre agli interessi legali (*);

  • nel caso di versamento effettuato tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,5 % dell’imposta omessa oltre agli interessi legali (*); 

  • nel caso di versamento effettuato tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,67 % dell’imposta omessa oltre agli interessi legali (*);

  • nel caso di versamento IMU dell'anno 2020 effettuato tra il 91° giorno successivo alla scadenza e il 30 giugno 2021 (termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno di imposta 2020) si applica la sanzione del 3,75% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*);

  • nel caso di versamento IMU dell'anno 2019 effettuato tra il 91° giorno successivo alla scadenza e il 31 dicembre 2020 (termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno di imposta 2019) si applica la sanzione del 3,75% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*);

  • nel caso di versamento IMU dell'anno 2018 effettuato entro il 31 dicembre 2020 si applica la sanzione del 4,29% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*);

  • nel caso di versamenti IMU relativi agli anni precedenti al 2018 si applica la sanzione del 5% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali, a condizione che la violazione non sia già stata contestata tramite l’emissione di un avviso di accertamento.

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell’imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull’imposta (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull’imposta versata in ritardo.

(*) Saggio degli interessi legali

0,01%

dal 01/01/2021

0,05%

dal 01/01/2020 al 31/12/2020

0,8%

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

0,3%

dal 01/01/2018 al 31/12/2018

0,1%

dal 01/01/2017 al 31/12/2017

0,2%

dal 01/01/2016 al 31/12/2016


Formula per il calcolo degli interessi:

Imposta dovuta X tasso X numero dei giorni di ritardo / 36500


E' disponibile l'apposito calcolatore online per il ravvedimento.
 

Per ulteriori informazioni: Tributi