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Messaggio di avviso

Per giochi leciti si intendono i giochi che è consentito effettuare negli esercizi pubblici.
I giochi leciti comprendono:

  • i giochi delle carte (tranne i giochi d’azzardo, come il poker), della dama, degli scacchi, del biliardo, ecc.;
  • i giochi effettuati mediante apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità indicati all’art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/6/1931, n. 773) o mediante apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’ art. 14-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 640

Lo svolgimento dell’attività di “giochi leciti” è soggetto a S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), sostitutiva dell’autorizzazione prescritta dall’art. 86 del citato T.U.L.P.S. 

Requisiti professionali
I gestori delle sale da gioco e dei locali dove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito sono obbligati a seguire i corsi di cui alla Legge Regionale 8 2014, finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo patologico, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco d'azzardo lecito.
La nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito deve rispettare la distanza prevista nei confronti del luoghi cosiddetti sensibili.
In ogni esercizio, che non venga gestito personalmente dal titolare o dal legale rappresentante, può essere designato un rappresentante.

archive Tabella giochi proibiti (2.15 MB)

Per ulteriori informazioni: Suap
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