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Messaggio di avviso

(spaccio interno, vendita mediante apparecchi automatici, per corrispondenza, televisione, internet, presso il domicilio dei consumatori)

Sono forme speciali di vendita

  • lo "spaccio interno";
  • la vendita mediante apparecchi automatici;
  • la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione (in particolare il commercio elettronico o tramite internet);
  • le vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.

SPACCIO INTERNO
Lo "spaccio interno" consiste nella vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonchè la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi.
La persona preposta alla gestione dello spaccio deve possedere i requisiti morali. Non è necessario possedere i requisiti professionali per vendere negli spacci interni.

VENDITA MEDIANTE APPARECCHI AUTOMATICI
Si ha vendita mediante apparecchi automatici quando il consumatore inserisce le monete nell’apparecchio automatico e preleva personalmente il prodotto. Chi segnala la vendita mediante apparecchi automatici deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti per la vendita al dettaglio. Se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, deve essere preventivamente ottenuta la concessione di suolo pubblico. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, senza la presenza di addetti, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.


VENDITA PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE (INTERNET)
La segnalazione deve essere presentata nel Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'esercente deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali.
È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. Se le vendite sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti per la vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.
Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. Chi effettua le vendite tramite televisione "per conto terzi" deve avere già presentato la comunicazione per l'esercizio dell'attività di agenzia d'affari.


VENDITE EFFETTUATE PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI
Per vendere al dettaglio o effettuare propaganda ai fini commerciali presso il domicilio dei consumatori, o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, deve essere presentata una segnalazione al Comune dove è la residenza del titolare dell’impresa individuale o la sede legale della società. Il titolare/legale rappresentante deve possedere i requisiti morali e professionali. Se l’attività viene svolta tramite incaricati, gli stessi devono possedere i requisiti morali. Agli incaricati deve essere rilasciato un tesserino di riconoscimento, numerato e aggiornato annualmente Anche il titolare/legale rappresentante, se effettua personalmente la vendita presso il domicilio dei consumatori, deve possedere il tesserino di riconoscimento. L’elenco degli incaricati deve essere comunicato all’autorità locale di Pubblica Sicurezza del luogo dove viene avviata l'attività.

Requisiti professionali (quando previsti)
In caso di vendita di prodotti del settore alimentare, il titolare di impresa individuale, il legale rappresentante di società o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale deve possedere i requisiti professionali previsti dall'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Per ulteriori informazioni: Suap
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