Contenuto principale

Messaggio di avviso

Dopo la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 144 del 23/07/2016 (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28/07/2016) che detta le disposizioni transitorie per la disciplina delle Unioni Civili regolate dalla Legge n. 76/2016, il Comune di Lecco ha avviato le procedure per l'attuazione del nuovo istituto. E' ora possibile prenotare l'appuntamento per la dichiarazione di unione civile.

Iter delle Unioni civili a Lecco

  1. Compilare e consegnare la dichiarazione congiunta di volontà per l'unione civile (vedi moduli scaricabili in "Documentazione"), all'ufficio di Stato civile.
  2. Telefonare per prenotare la data del "processo verbale" (tel. 0341 481.270 - 293); se la dichiarazione è stata consegnata direttamente, si prenota la data direttamente con l'operatore dell'ufficio.
  3. Nella data fissata, gli interessati devono essere presenti insieme (portando con sé i documenti di identità) e firmare il "processo verbale".
  4. Nella stessa data essi devono consegnare fotocopia della carta di identità dei testimoni per la celebrazione dell'unione civile.
  5. È opportuno decidere eventualmente anche per la scelta del cognome: la dichiarazione deve essere consegnata all'ufficio prima che venga svolto il rito dell'unione civile (l'articolo 4 del DPCM 144/2016 consente infatti alle parti di indicare uno dei loro cognomi quale cognome comune dell'unione civile, che potrà essere aggiunto al cognome dell'altra parte. Tale dichiarazione deve essere effettuata al momento della costituzione dell'unione civile e comporta l'annotazione della variazione del cognome nell'atto di nascita dell'interessato. In conseguenza di ciò verrà modificato anche il suo codice fiscale).
  6. Fissare la data dell'unione civile, che potrà essere realizzata dopo almeno 15 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la dichiarazione (punto 2).


Regime patrimoniale dell'unione civile
: all'atto della costituzione dell'unione civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell'unione stessa (regime di separazione dei beni o di comunione dei beni). In assenza di dichiarazione, il regime patrimoniale dell'unione sarà quello della comunione dei beni.

Come per gli appuntamenti degli altri eventi di stato civile (cittadinanze, divorzi, matrimoni, pubblicazioni...), anche per le unioni civili è importante rispettare i tempi che l'ufficio comunale fornirà.


Cittadini stranieri
Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l'ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell'unione civile.
La dichiarazione deve essere prima legalizzata dalla Prefettura, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione sopra indicata, deve contenere le generalità complete dell'interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

Nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca istituti analoghi all'unione civile o al matrimonio tra persone dello stesso sesso, occorre comunque presentare una certificazione consolare che attesti la libertà di stato del cittadino straniero che intende costituire l'unione civile in Italia.


Documentazione

>> Modulo autodichiarazione unione civile (.rtf         .odt        .doc        .pdf )
 
>> Modulo convivenza di fatto (.rtf        .odt         . document doc (45 KB)          . pdf )

Legge 20 maggio 2016, n. 76 

DPCM 23 luglio 2016, n. 144 (.pdf - 25 KB)

Per approfondire