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Messaggio di avviso

Dal 1° giugno 2022 i nuovi nati potranno avere il cognome della madre e del padre.

 

Con la pubblicazione della sentenza n. 131/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 262, 2° comma, del codice civile, “nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre”.

In particolare, l’attribuzione al figlio del solo cognome paterno è «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia» e ingenera una forma di «diseguaglianza dei genitori», in netto contrasto con la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo e con il principio di uguaglianza ricavabili dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.

La Corte ha quindi stabilito che il cognome del figlio è composto dai cognomi di ambedue i genitori, nell’ordine deciso dagli stessi.

Al momento della dichiarazione di nascita, in ospedale o presso l’Ufficio di Stato Civile, i genitori, di comune accordo, possono comunque attribuire il solo cognome materno o paterno.


In caso di contrasto, occorrerà rivolgersi al giudice.

Leggi il pdf testo integrale della sentenza. (98 KB)