A chi è rivolto
Possono accedere al servizio tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti
La SCIA è regolata dall'articolo 22 del DPR 380/2001
Possono accedere al servizio tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) abilita a iniziare i lavori di ristrutturazione edilizia non soggetti a permesso di costruire, di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo che coinvolgono le strutture degli edifici (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 22).
La SCIA può essere presentata anche nei seguenti casi:
in variante al permesso di costruire:
Per gli interventi realizzati tramite permesso di costruire, l'interessato può presentare la SCIA per varianti che:
Per l'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia e per l'agibilità le SCIA sono parte integrante del permesso di costruire oggetto dell'intervento principale e possono essere presentate sino alla dichiarazione di ultimazione dei lavori.
La SCIA in variante al permesso di costruire ha l'obiettivo di raccogliere tutte le varianti in corso d'opera sopra descritte, senza interrompere i lavori previsti dal procedimento originario.
in alternativa al permesso di costruire:
La SCIA può essere utilizzata in alternativa al permesso di costruire, presentandola almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori per:
Le pratiche edilizie possono essere presentate esclusivamente on line attraverso il Portale delle istanze Sportello SUE.
Mentre, per richiedere, consultare e scaricare le pratiche edilizie direttamente dal proprio pc (o dispositivo smart) è necessario collegarsi al Portale InPratica, autenticandosi tramite SPID. Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda servizio dedicata alla richiesta accesso atti.
Il contenuto del modulo è conforme a quello dei modelli edilizi standardizzati regionali.