A chi è rivolto
A tutti coloro che necessitano di autenticare la propria firma su un'istanza o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Come richiedere un'attestazione di firma da parte di un pubblico ufficiale
A tutti coloro che necessitano di autenticare la propria firma su un'istanza o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il servizio consente di certificare che la firma apposta su un documento è stata effettuata in presenza di un pubblico ufficiale, che ne verifica l'autenticità. Questo servizio viene richiesto quando una persona deve confermare la propria firma su un documento, ad esempio per pratiche legali e/o amministrative.
L'attestazione di firma non verifica il contenuto del documento, ma solo la validità della firma apposta sullo stesso. È importante sottolineare che, in questo caso, l'ufficiale che attesta la firma non è responsabile del contenuto del documento, ma solo della veridicità della firma.
L'autenticazione di sottoscrizione consiste quindi nell'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale o del funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa identificazione (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 2703, Codice civile)
Il funzionario incaricato dal Sindaco è competente ad autenticare esclusivamente le firme contenute in:
Non è prevista l'autentica di firma per le istanze e dichiarazioni sostitutive che vengono presentate alle Pubbliche Amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 21 ).
Il funzionario incaricato dal Sindaco non è competente ad autenticare sottoscrizioni in calce a dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private) o procure.
Gli atti o documenti sui quali si chiede l'autenticazione di firma (comprese le pensioni estere) devono essere redatti in lingua italiana o mediante l’utilizzo di modelli plurilingue (ma sempre comprensivi della lingua italiana).
Il servizio è disponibile solo su appuntamento. Selezionare il bottone "Prenotazione appuntamento" per verificare la disponibilità e fissare il giorno e l'orario dell'appuntamento.
A seguito della prenotazione, il sistema invierà una email di conferma all'indirizzo indicato.
Il giorno dell'appuntamento l'interessato dovrà recarsi di persona presso l'ufficio Carte d'identità (Palazzo comunale, Piazza A.Diaz 1, piano terra, sportello n. 1) munito di documento di riconoscimento.
Si ricorda che:
Nel caso di impossibilità a recarsi presso la sede comunale per gravi e comprovati motivi (patologie, invalidità ecc.) l’autentica della sottoscrizione può avvenire presso il domicilio del cittadino. Nella relativa richiesta dovrà essere attestato, unitamente ad idonea documentazione a comprova, l’impossibilità ad allontanarsi dal domicilio, nonché la capacità di intendere e volere.
I casi di esenzione riguardano i seguenti usi:
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Il cittadino che non sa o non può fisicamente firmare può rendere la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà davanti ad un pubblico ufficiale il quale, accertata la sua identità, attesta che le dichiarazioni sono state a lui rese dall’interessato, in presenza di un impedimento a firmare.
Nel caso di cittadino che si trova in una situazione di temporaneo impedimento a firmare, per ragioni connesse allo stato di salute (per infortunio, traumi reversibili da incidente stradale ecc.), le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà possono essere rese dal coniuge, o in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, il quale accerta l’identità del dichiarante e il suo rapporto di parentela con la persona impossibilitata alla firma. Contestualmente alla dichiarazione deve essere espressamente indicata anche l’esistenza dell’impedimento a firmare da parte dell’interessato.
Si ricorda che la firma degli ufficiali d’anagrafe nonché quelle degli incaricati dal Sindaco che provvedono all’autenticazione di sottoscrizioni apposte su atti da produrre e far valere all’estero deve essere legalizzata e apostillata dal competente ufficio della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente (Lecco).