A chi è rivolto
Tutti i cittadini
Tutti i cittadini
Controllare gli impianti termici è un dovere civico poiché preserva la salute propria e di tutti i cittadini. Il buon funzionamento degli impianti permette una corretta combustione con conseguente riduzione dell’impatto ambientale e riduzione delle spese.
Per impianto termico si intende un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonchè gli organi di regolarizzazione e controllo.
In Lombardia le seguenti tipologie di apparecchi rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sugli impianti termici, e sono quindi soggetti agli obblighi previsti in tema di corretta installazione e manutenzione:
Sono esclusi dagli obblighi:
Nei Comuni con meno di 40.000 abitanti, l'Amministrazione comunale collabora con la Provincia o Città metropolitana per il controllo degli impianti termici. La Provincia o Città metropolitana effettua infatti le verifiche a campione degli impianti, poi segnala al Comune i casi che possono essere pericolosi per gli occupanti e che devono essere messi a norma.
Nei Comuni con più di 40.000 abitanti, l'Amministrazione comunale è direttamente responsabile dei controlli sugli impianti termici (Decreto del Presidente della Repubblica 21/12/1999, n. 551, art. 13 e Deliberazione della Giunta regionale 31/07/2015, n. 10/3965, art. 5, com. 2).
In entrambi i casi, quando un impianto non è conforme, il Comune emette appositi provvedimenti di messa a norma e fissa il termine per l'adeguamento. Se il provvedimento non è rispettato, il Comune fa denuncia alla Procura.
Accedendo al portale del C.U.R.I.T. Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici http://www.curit.it/home cittadini e operatori del settore possono trovare numerose informazioni utili sugli obblighi previsti dalla normativa vigente per quanto concerne le attività di installazione, manutenzione e ispezione sugli impianti termici.
Per informazioni su periodo di accensioni, dettaglio costi del contributo regionale e comunale e altre informazioni consulta le F.A.Q. dedicate agli impianti termici.
Per rendere il proprio impianto termico conforme alla normativa regionale, il responsabile dell’impianto, cioè l’occupante, il proprietario o, nel caso di un impianto centralizzato in un condominio, l’amministratore o suo delegato, deve preoccuparsi di fare effettuare la manutenzione periodica (Decreto legislativo del 19/08/2005, n. 192, art. 7, com. 1).
Se il responsabile conduce un impianto senza la corretta manutenzione, è soggetto a una sanzione per un importo da 500,00 € a 3.000,00 € (Deliberazione della Giunta regionale 31/07/2015, n. 10/3965, art. 24, com. 5, let. l).
La manutenzione periodica deve essere affidata a un manutentore o a un'impresa in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti dal Decreto ministeriale 22/01/2008, n. 37 secondo le indicazioni e con la periodicità previste dall'impresa installatrice (se tali informazioni non sono presenti, fanno fede le istruzioni del fabbricante o, in ultima istanza, la normativa tecnica di riferimento).
La normativa prevede che venga effettuato in ogni caso un controllo di efficienza energetica con cadenza differente a seconda della diversa tipologia e potenza del generatore.
Durante la manutenzione il responsabile dell'impianto deve presentare la dotazione obbligatoria dell'impianto termico che consiste in:
La dichiarazione di avvenuta manutenzione (cioè il rapporto tecnico di controllo rilasciato dal manutentore) verrà inserito da quest'ultimo inserito nel catasto C.U.R.I.T..