A chi è rivolto
Possono accedere al servizio tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti
Come presentare la comunicazione di inizio lavori per interventi subordinati a Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
Possono accedere al servizio tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti
Per l’esecuzione di interventi non riguardanti le parti strutturali che non rientrano nell'attività edilizia libera e che non sono soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di attività l’interessato deve presentare comunicazione di inizio lavori asseverata senza dover attendere il rilascio di un titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6-bis).
Tra gli interventi subordinati a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata troviamo tutti gli interventi che non sono riconducibili all’attività edilizia libera, alla SCIA e al Permesso di Costruire. A titolo esemplificativo si possono ricordare gli interventi di:
Nei casi in cui sia prevista l’acquisizione di atti di assenso, al momento della presentazione la CILA dev’essere munita della documentazione necessaria, oppure si può richiedere, in via preliminare o al momento della presentazione, che i pareri e gli atti di assenso necessari siano acquisiti direttamente dall'amministrazione comunale; in tali casi i lavori possono iniziare solo dopo aver ricevuto la comunicazione dell'avvenuta acquisizione di tali atti di assenso.
Gli interventi edilizi sono realizzabili previa comunicazione dell’inizio dei lavori all’amministrazione comunale, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004.
Per tali interventi possono essere previsti dei sopralluoghi di controllo, anche a campione.
Il mancato invio della CILA, determina l'applicazione di una sanzione pecuniaria di 1000,00 €, ridotta di 2/3, quindi pari a 333 euro, se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è già in corso di esecuzione.
Per le opere realizzate che non rientrino nell'attività edilizia libera e/o contrastino con la normativa urbanistica verranno applicate le corrispondenti sanzioni previste dal titolo IV del DPR 380/2001 in materia di vigilanza e controllo sull'attività edilizia (demolizione, sanzione pecuniaria, ecc.).
Le pratiche edilizie possono essere presentate esclusivamente on line attraverso il Portale delle istanze Sportello SUE. All'interno del portale sono forniti ulteriori informazioni sulle pratiche da presentare.
Mentre, per richiedere, consultare e scaricare le pratiche edilizie direttamente dal proprio pc (o dispositivo smart) è necessario collegarsi al Portale InPratica, autenticandosi tramite SPID. Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda servizio dedicata alla richiesta accesso atti.
Il contenuto del modulo è conforme a quello dei modelli edilizi standardizzati regionali.
Portale per la presentazione telematica delle pratiche edilizie