A chi è rivolto
A tutti coloro che, appartenenti al medesimo sesso, intendono contrarre unione civile.
Chi può fare domanda
I diretti interessati o una persona opportunamente incaricata con una procura speciale.
Come richiedere la costituzione dell'unione civile da parte di due cittadini dello stesso sesso
A tutti coloro che, appartenenti al medesimo sesso, intendono contrarre unione civile.
I diretti interessati o una persona opportunamente incaricata con una procura speciale.
Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti.
Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui, in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.
LUOGO DELLA CELEBRAZIONE
La costituzione deve avvenire nella casa comunale. In particolare, l’Amministrazione comunale di Lecco ha individuato, quale "casa comunale", le seguenti sedi:
1) Sala consiliare di Palazzo Bovara (Piazza Diaz n.1), con capienza massima di n. 60 posti.
2) Sala Brasilia presso Villa Gomes (via Carlo Gomes n. 13). Capienza massima: 25 posti (15 seduti + 10 in piedi).
3) Sala Conferenze presso Palazzo della Paure (Piazza XX settembre n. 22). Capienza massima: 80 posti.
4) Sala delle Grisaglie presso Villa Manzoni (via Beato Guanella n. 1). Capienza massima: 20 posti (10 seduti + 10 in piedi).
Nelle brochure informative multilingue allegate sono disponibili ulteriori informazioni su luoghi e costi della celebrazione.
Previa richiesta all'ufficio, l'unione civile può comunque essere celebrata in un altro Comune.
IL CELEBRANTE
La competenza è dell’ufficiale di stato civile.
Ufficiali di stato civile, secondo l’art. 1 del DPR 396/2000, sono:
- il Sindaco, il Vice Sindaco e il commissario prefettizio;
- gli assessori e i consiglieri comunali;
- i dipendenti del Comune, dopo aver superato un apposito corso di formazione;
- qualunque cittadino in possesso dei requisiti necessari per l’elezione a consigliere comunale.
È quindi possibile chiedere la nomina di una persona terza rispetto all’Ente. Si osserva, tuttavia, che ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 396/2000, la celebrazione è preclusa all’ufficiale di stato civile qualora tra lui e anche uno solo dei richiedenti vi sia un legame di parentela o affinità:
1) in linea retta di qualunque grado (es: padre, madre, nonno, figli...)
2) in linea collaterale fino al secondo grado.
LA CELEBRAZIONE
L’ufficiale di stato civile celebra l'unione civile leggendo, alla presenza dei testimoni, le norme del codice civile concernenti i diritti e doveri della coppia. Segue quindi la dichiarazione di voler costituire l'unione civile e la lettura dell'atto, che verrà poi firmato dalle due parti, dai testimoni e dal celebrante.
Per dare la possibilità di addobbare la sala prescelta, la prenotazione decorre dalla mezz’ora precedente fino all’ora successiva lo svolgimento del rito. Eventuali addobbi dovranno comunque essere rimossi una volta terminate la cerimonia.
Accanto alla fase sopra illustrata, prettamente formale, è comunque possibile inserire dei momenti di convivialità (lettura di brani o poesie, presenza di musicisti, fotografi…), da comunicare preventivamente all’ufficio di stato civile.
REGIME PATRIMONIALE
In mancanza di espressa enunciazione nell’atto, il regime patrimoniale prescelto è quello della comunione dei beni, con cui ciascuna parte diventa automaticamente proprietaria di tutti i beni acquistati o ereditati durante l'unione civile, fatte salve le eccezioni di legge.
In alternativa, è possibile optare per la separazione dei beni, con cui ciascuna parte rimane proprietaria esclusiva dei beni acquistati durante l'unione civile. L’annotazione di separazione dei beni compare espressamente nell’atto e negli estratti per riassunto.
Se una delle due parti (o entrambe) è straniera, è infine possibile optare per la legge in vigore nel Paese di cui ha la cittadinanza.
SCELTA COGNOME COMUNE
Le parti possono scegliere un cognome comune, da anteporre al proprio per tutta la durata dell’unione.
Condizioni essenziali
I richiedenti l’unione civile devono possedere alcuni requisiti, come descritti nei commi 2 e 4 dell'art. 1 della L. 76/2016:
Richiesta di costituzione dell'unione
I richiedenti devono compilare l’apposita richiesta (vedi moduli presenti su questa pagina) e trasmetterla:
Recepita l’istanza, l’ufficio di stato civile:
Documenti da presentare all'appuntamento per la firma del verbale:
Una settimana prima della celebrazione dovranno essere trasmessi all'ufficio di stato civile all’indirizzo stato.civile@comune.lecco.it :
Il pagamento dell’importo può avvenire:
a) mediante bonifico bancario, al seguente IBAN: IT48E0569622900000001000X70 intestato al Comune di Lecco;
b) con versamento in contanti presso qualsiasi filiale della Banca Popolare di Sondrio.
Come causale indicare: "Unione civile di (nome e cognome delle parti)".
Nel caso in cui una o entrambe le parti non conoscano la lingua italiana, all'appuntamento per la firma del verbale e nel giorno di celebrazione dell'unione dovrà essere presente una persona che svolga le funzioni di interprete (non può essere né l'altra parte, né uno dei testimoni, né il celebrante).
RICHIESTA DI COSTITUZIONE SU DELEGA
Qualora uno degli interessati non possa firmare personalmente il processo verbale, è possibile nominare un procuratore speciale a mezzo di delega su carta semplice con allegata fotocopia del documento d’identità del delegante, da consegnare al momento di firma del verbale stesso.
UNIONE CIVILE IN IMMINENTE PERICOLO DI VITA
Ai sensi dell’art. 70Decies del D.P.R. 396/2000, se una delle due parti è in imminente pericolo di vita, da documentare a mezzo di certificato medico, si procede direttamente alla celebrazione senza dar luogo al processo verbale di richiesta. Le parti devono giurare che non esistano impedimenti alla costituzione.
CELEBRAZIONE FUORI DALLA CASA COMUNALE
Se una delle due parti è impossibilitata a recarsi presso la casa comunale a causa di una grave infermità o per altro giustificato motivo, opportunamente documentato (es.: reclusione in carcere), l'unione può essere celebrata nel luogo in cui si trova la parte impedita. In questo caso è prevista la partecipazione del Segretario o del Vice Segretario comunale e il numero dei testimoni è pari a 2.