A chi è rivolto
A tutti coloro che, dopo aver costituito un'unione civile, intendono scioglierla.
Chi può fare domanda
I diretti interessati o una persona opportunamente incaricata con una procura speciale.
Come sciogliere l'unione civile
A tutti coloro che, dopo aver costituito un'unione civile, intendono scioglierla.
I diretti interessati o una persona opportunamente incaricata con una procura speciale.
Due cittadini dello stesso sesso, che hanno costituito un'unione civile, possono decidere di scioglierla. Analogamente ai matrimoni, le due parti possono giungere alla conclusione di un accordo dinanzi all'ufficiale dello stato civile, ai sensi dell'art. 1, commi 24 e 25 della L. 76/2016 e dell’art. 12 del D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014.
Il procedimento prevede due fasi:
1) Manifestazione di volontà diretta allo scioglimento dell’unione civile davanti all’ufficiale di stato civile, che può essere:
2) Accordo di scioglimento.
Decorsi almeno TRE MESI dalla manifestazione di volontà indicata nella prima fase, verranno fissati DUE APPUNTAMENTI presso l'ufficio di stato civile, a distanza di almeno trenta giorni uno dall'altro, per la sottoscrizione dell’accordo di scioglimento.
È obbligatoria la presenza di entrambi. In caso contrario, resta salva la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria.
♦ moduli compilati e firmati;
♦ pagamento di euro 16,00 (sedici) da effettuarsi in uno dei seguenti modi:
Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere trasmessa all’ufficio via mail: stato.civile@comune.lecco.it , entro la data fissata per il primo incontro.