A chi è rivolto
Coloro che hanno ricevuto preavvisi e verbali per infrazioni al Codice della Strada.
Come pagare una sanzione amministrativa (multa) per violazioni al Codice della Strada
Coloro che hanno ricevuto preavvisi e verbali per infrazioni al Codice della Strada.
I pagamenti relativi alle sanzioni amministrative a seguito violazioni al Codice della Strada possono essere effettuati nei seguenti modi:
A seguito dell'entrata in vigore della nuova Legge 71/2013 si comunica che, per i pagamenti effettuati in contanti presso la Tesoreria Comunale, per importi superiori a Euro 77,47 è applicata l'imposto di bollo di Euro 2,00.
Per quanto riguarda i pagamenti effettuati tramite bollettino postale l'importo della sanzione è maggiorato di Euro 1,30 (costo dell'operazione di Poste Italiane Spa).
Per procedere al pagamento sul portale delle multe l'utente dovrà inserire nell'apposita maschera:
Portale per il pagamento multe
Riduzioni del 30% per sanzioni amministrative pecuniarie stradali se pagate entro 5 giorni dalla notifica
Si ricorda che è in vigore dal 21 agosto 2013 la Legge di conversione del "Decreto Legge del fare" n. 69 del 21 giugno 2013, la quale, con le modifiche all'art. 202 del Codice della Strada, ha introdotto la possibilità di pagare le sanzioni stradali con la riduzione del 30%. Pertanto, la norma ha previsto uno sconto del 30% per chi paga la sanzione entro 5 giorni successivi da quando viene formalmente a conoscenza dell'infrazione; i giorni decorrono:
- dal momento della contestazione se si viene fermati subito e viene contestualmente redatto il verbale;
- da quando viene notificato il verbale presso l'indirizzo del proprietario del veicolo.
Esclusioni
Non si può fruire dello sconto se l'infrazione commessa è troppo grave: sono infatti esclusi dal beneficio le violazioni penali e quelle che comportano la confisca del veicolo o la sospensione della patente.
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Riscossione coattiva
Per riscossione coattiva, si intende l'insieme delle attività finalizzate al recupero coattivo del credito, attività che si rendono necessarie a seguito delle operazioni di gestione bonaria e dell'accertamento della riscossione, qualora queste ultime non si concludano con la corretta chiusura della posizione del contribuente.
La riscossione coattiva delle sanzioni amministrative relative al C.d.S. "Codice della strada" e la gestione del relativo contenzioso, avviene mediante successiva emissione di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 639/1910 e s.m.i, ed è affidata alla società concessionaria San Marco Spa (link a sito esterno) con sede in Via Gorizia nr. 56 23900 Lecco - tel. 0341 361144 – mail: info@sanmarcospa.it
Rateizzazioni sanzioni amministrative pecuniarie C.d.S. (Modalità - Art. 202 bis C.d.S.)
Le rateizzazioni sono possibili nei seguenti casi:
- Ordinanze-ingiunzioni della Prefettura;
- Verbali del Comando di Polizia Locale di Lecco - entro 30 giorni dalla contestazione/notifica ai sensi dell'art. 202 bis - C.d.S. (*); se sono passati 31 giorni non è più consentita; la presentazione dell'Istanza implica la rinuncia al ricorso tanto in sede amministrativa (Prefetto), quanto in sede giurisdizionale (Giudice di Pace);
- Ingiunzioni di pagamento della Concessionaria San Marco Spa da richiedere direttamente alla società presso la sede di Via Gorizia nr. 56 23900 Lecco - tel. 0341 361144 – mail: info@sanmarcospa.it
Esclusioni
La rateizzazione NON è possibile per le lettere di sollecito di pagamento inviate dalla Società Concessionaria San Marco Spa (c.d. "avviso bonario" - "pre-ruolo ingiuntivo").
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(*) Art. 202 bis "Rateizzazione delle sanzioni pecuniarie"– C.D.S. "Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
Comma 1) : I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
Comma 2) : Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Comma 5) : L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la
rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza e' comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
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