IMU - Imposta Municipale Propria

  • Servizio attivo

Chi paga, come si calcola e come e quando si paga

A chi è rivolto

Sono soggetti all’imposta municipale propria:

  • coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, in qualità di proprietari oppure di titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
  • il Trustee (fiduciario) poiché titolare del diritto di proprietà sui beni in trust;
  • il genitore affidatario dei figli, per la casa familiare, assegnata a seguito di provvedimento del giudice;
  • il coniuge superstite quale titolare del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare anche quando concorra con altri chiamati, per la quota di proprietà del coniuge deceduto (de cuius), ai sensi dell’art. 540 del Codice Civile. Si precisa che il diritto di abitazione sulla casa già adibita a residenza della famiglia, sorge a favore del coniuge superstite solo se l’immobile si trovava già in proprietà esclusiva del de cuius, ovvero, in comproprietà tra il de cuius ed il coniuge superstite;
  • l'amministratore del condominio, per conto di tutti i condomini, per le parti comuni dell'edificio che sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile;
  • i concessionari in caso di concessione di aree demaniali;
  • i locatari in caso di locazione finanziaria (leasing finanziario) a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione.
Lecco

Descrizione

L'IMU, Imposta Municipale Unica, è un'imposta locale applicata su immobili quali case, terreni edificabili e aree fabbricabili. È gestita dai Comuni e si basa sul valore catastale degli immobili. L'IMU sostituisce la vecchia ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) ed è utilizzata per finanziare i servizi pubblici locali.

Come fare

IMU è l'acronimo di Imposta Municipale Unica.

A decorrere dal primo gennaio 2020, la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha abolito l’imposta unica comunale (IUC), ha eliminato il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e ha disciplinato nuovamente l’imposta municipale propria (IMU). Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli); l'imposta si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune. L'IMU non si paga per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta e per gli immobili ad esso equiparati con le relative pertinenze, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 che rimangono assoggettati all'imposta.

In allegato a questa pagina è presente sia il modello di dichiarazione IMU che le istruzioni per la sua compilazione.

Quando e come si paga l'IMU

Come si versa

L'IMU si versa al Comune. Fanno eccezione i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, per i quali è corrisposto allo Stato il tributo calcolato in base all'aliquota dello 0,76%, mentre la restante parte è corrisposta al Comune. Si versa utilizzando il modello F24, presso qualsiasi istituto di credito, ufficio postale o con modalità telematica senza alcun costo, utilizzando i codici che seguono.

Codice comune: E507

Codici tributo:

3912 per abitazione principale/pertinenze
3914 per terreni
3918 per altri fabbricati
3916 per aree fabbricabili
3925 per IMU fabbricati D – Stato
3930 per IMU fabbricati D – Comune
3939 per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale

Quando si versa

L’IMU si versa in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre oppure in unica soluzione entro il 16 giugno.

Il versamento IMU deve essere effettuato utilizzando il modello F24 (vedi link per scaricare il modello presente all'interno di questa pagina) o altre forme di pagamento previste dalla Legge. Il modello di versamento F24 e le istruzioni per la compilazione sono disponibili online o presso gli istituti di credito e gli uffici postali.

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si fa luogo al versamento se l'imposta annuale da versare è uguale o inferiore a 12 euro. Se l'importo da versare supera i 12 euro il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.

Si ricorda che l'IMU è un tributo in autoliquidazione, pertanto il contribuente è tenuto al calcolo dell'imposta dovuta in autonomia, anche avvalendosi dell'apposito calcolatore online (vedi il link presente all'interno di questa pagina) o accedendo allo sportello telematico Linkmate (vedi link all'interno di questa pagina), accessibile tramite SPID o credenziali.

Versamento per Enti non commerciali

Il versamento dell'IMU degli enti non commerciali deve essere effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno ed il 16 dicembre dell'anno di imposta e l'ultima, a conguaglio dell'imposta dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo.

Versamento per non residenti nel territorio dello Stato

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che devono effettuare i pagamenti dell’IMU dall’estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, dovranno provvedere tramite bonifico bancario nei modi seguenti:

  • per l’eventuale quota di imposta spettante allo Stato, seguendo le indicazioni riportate nel comunicato del Ministero dell'Economia relativo al pagamento dei residenti all'estero (link con le modalità di versamento presente all'interno di questa pagina).
  • per la quota di imposta del Comune di Lecco, tramite bonifico da effettuare direttamente sul seguente conto bancario presso Bper BANCA: Cod. IBAN: IT 74 Z 05387 22902 000049065869 

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

  • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
  • l’annualità di riferimento;
  • l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate.
Cosa fare se si versa più del dovuto

E' possibile richiedere il rimborso compilando il modello disponibile allegato a questa pagina.

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Come si calcola l'IMU

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13 marzo 2023 sono state confermate le aliquote IMU in vigore nell'anno 2022 anche per l'anno 2023. 
E' qui disponibile, in allegato a questa pagina (nelle condizioni di servizio) il Regolamento IMU attualmente in vigore.
E' disponibile, inoltre, sempre nella sezione "Condizioni di servizio" di questa pagina, anche l'apposita Informativa IMU 2023.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 26 maggio 2022 sono stati determinati i valori immobiliari di riferimento delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'IMU.

L’IMU si versa in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre oppure in unica soluzione entro il 16 giugno, a mezzo modello F24 (link all'interno di questa pagina).
Ricorda:

  • Per i fabbricati di interesse storico e artistico (art.10 d. lgs. 42/2004) e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (art. 13, comma 3, lettera b, d.l. 201/2011) la base imponibile è ridotta del 50%. Per beneficiare dell’agevolazione riservata ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili è necessario essere in possesso di una perizia tecnica. Per i fabbricati di interesse storico e artistico è necessario allegare alla dichiarazione copia del decreto di vincolo di interesse storico/artistico. La denuncia rimane valida per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni. (*)
  • Il valore imponibile (dichiarato dal contribuente) delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. (*)
  • Riduzione IMU estero solo per annualità 2022 (art. 1, comma 743, della L. 234/2021 – legge di Bilancio 2020). Limitatamente all’anno 2022 è ridotta al 37,5 per cento l’IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usu-frutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%.
    La riduzione del 37,5 per cento IMU prevista per l’annualità 2022 non è stata prorogata per il 2023, quindi per l’annualità 2023 la riduzione torna ad essere pari al 50%.(*)
  • Per i beni condominiali soggetti a IMU il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
  • Immobili cat. D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per converti e spettacoli (art. 78, comma 1, lett. D), e comma 3 del D.L. 104/2020). Per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l’anno 2021, gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per converti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), sono esenti dal versamento IMU, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate (*). Per l'anno 2023 non è più prevista l'esenzione IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.
  • La Corte costituzionale, con sentenza n. 209 del 12/09/2022 depositata il 13/10/2022, ha stabilito che, ai fini IMU, per abitazione principale debba intendersi l'unica unità immobiliare, iscritta o iscrivibile in catasto, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Ai sensi di detta sentenza, nell’ipotesi di coniugi non legalmente separati, ciascun contribuente per avere diritto all'esenzione deve provare di aver stabilito nell’immobile di residenza an-che la dimora abituale.

(*) Obbligo di presentazione della dichiarazione IMU

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Cittadini non residenti nel territorio italani

L. 30/12/2020, n. 178 (vedi link all'intero della pagina)

A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

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Calcolo dell'IMU

Il calcolo IMU si effettua come segue:

  • la rendita catastale del fabbricato deve essere rivalutata del 5%; l’importo rivalutato deve essere moltiplicato per i moltiplicatori come indicato di seguito:
    • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
    • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
    • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
    • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
    • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
    • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
  • il reddito dominicale del terreno deve essere rivalutato del 25% e l’importo rivalutato deve essere moltiplicato per 135.

Il risultato così ricavato (base imponibile) dovrà essere moltiplicato per la relativa aliquota prevista (al netto di eventuali detrazioni/agevolazioni) in modo da ottenere l’IMU dovuta.

Per la aree fabbricabili il calcolo IMU dovrà essere effettuato moltiplicando il valore venale dell’area al 1°gennaio dell’anno di imposizione per la relativa aliquota.

In ogni caso l’IMU calcolata sarà poi da rapportare alla quota e al periodo di possesso.

Si ricorda che l'IMU è un tributo in autoliquidazione, pertanto il contribuente è tenuto al calcolo dell'imposta dovuta in autonomia, anche avvalendosi dell'apposito calcolatore online (vedi il link presente all'interno di questa pagina).

Abitazione principale e pertinenza

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se inscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Agevolazioni per l’abitazione principale:

L'IMU non è dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, se non classificata nelle categorie catastali A1, A8 o A9, e per le relative pertinenze.
L'IMU non deve inoltre essere versata per gli immobili equiparati all'abitazione principale, di seguito elencati, se non rientrano nelle categorie catastali A1, A8 o A9, e per le relative pertinenze.
Gli immobili adibiti ad abitazione principale e quelli ad essa equiparati, di categoria catastale A1, A8 o A9, sono invece soggetti ad IMU. Dall'imposta dovuta per queste abitazioni e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione di abitazione principale.
La detrazione di imposta per l’abitazione principale, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.
Il contemporaneo utilizzo, come abitazione principale, di più unità immobiliari distintamente accatastate, consente l’accesso al relativo trattamento fiscale di favore solo se si è proceduto all’unione di fatto ai fini fiscali, attraverso la specifica annotazione in catasto.

Sono equiparate all’abitazione principale:

  • l'unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle suddette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Agevolazione per le abitazioni locate a canone concordato (Legge n. 431/98)

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998, l'IMU determinata sulla base dell'aliquota deliberata dal Comune, è ridotta al 75 per cento. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Dal 01/01/2020 per tali fattispecie viene unificata l’aliquota da applicare per il calcolo dell’IMU che è quella ordinaria, indipendentemente che l’inquilino trasferisca o meno la residenza nell’immobile oggetto di locazione.

Attestazione di rispondenza del contratto di locazione a canone concordato

Per beneficiare dell’agevolazione (riduzione di imposta al 75%) è indispensabile che i contratti di locazione siano stati stipulati con l’assistenza delle associazioni di categoria inquilini/proprietari sottoscrittori dei patti territoriali oppure che siano accompagnati all’attestazione di rispondenza rilasciata dalle associazioni stesse.

Inoltre è necessario presentare apposita dichiarazione su modello predisposto dall’ufficio tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione ministeriale corredata da copia del contratto di locazione. Se lo stesso non è stato stipulato con l’assistenza delle associazioni di categoria inquilini/proprietari, dovrà essere allegata anche l’attestazione di rispondenza del contratto di locazione all’accordo territoriale rilasciata dalle stesse (asseverazione).

E' possibile prendere visione (nei documenti allegati a questa pagina):

  • dei Patti territoriali
  • della Cartografia Comune Lecco
  • dell'Attestazione di rispondenza  ex D.M. 16 01 2017,
  • dei modelli di contratto per la:
    • locazione abitativa Ex DM 2017 allegato A, 
    • locazione abitativa di natura transitoria Ex DM 2017 allegato B,
    • locazione abitativa per studenti universitari Ex DM 2017 allegato C,
  • del modulo di Avvio procedura negoziazione paritetica e conciliazione
Agevolazioni per le abitazioni cedute in comodato

Riduzione del 50% della base imponibile

Per le unità immobiliari, e le relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli) che le utilizzano come abitazione principale, è prevista la riduzione della base imponibile IMU del 50 per cento, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • il comodante e il comodatario devono essere parenti in linea retta di primo grado (genitore/i e figlio e viceversa)
  • il comodatario e il suo nucleo familiare deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'abitazione oggetto di comodato;
  • il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
  • il comodante e il suo nucleo familiare deve avere residenza anagrafica e dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato. Il comodante non deve possedere altri immobili di tipo abitativo in Italia (per intero o in parte), con l'unica possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;
  • l'abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9.

L’agevolazione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. Il contribuente che, oltre all'abitazione ceduta in comodato e all'eventuale sua abitazione principale ubicata nello stesso Comune, possiede anche altri immobili censiti in categorie catastali diverse da quella abitativa, mantiene il diritto ad applicare l'agevolazione.
Inoltre è necessario presentare apposita dichiarazione su modello predisposto dall’ufficio tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione ministeriale con allegata copia del contratto di comodato debitamente registrato.

Il valore degli immobili

La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore degli immobili: fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili.

Fabbricati di interesse storico

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E' necessario presentare la dichiarazione IMU con allegata copia del decreto di vincolo di interesse storico/artistico.

Fabbricati inagibili inabitabili

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in uno stato di degrado fisico sopravvenuto (ad esempio fabbricati diroccati, fatiscenti o pericolanti) e in un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere c) e d) del D.P.R. 06 giugno 2001. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità deve essere comunicato al Comune mediante dichiarazione e comprovato da una perizia predisposta da un tecnico abilitato nella quale si faccia espresso riferimento ai requisiti previsti nei commi 2 e 3 dell'articolo 9 del vigente Regolamento IMU.

Il valore dei terreni agricoli

Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. Il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto il 1° gennaio 2020, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135. Per il Comune di Lecco (classificato come Comune parzialmente montano) sono esenti dal pagamento IMU i terreni agricoli ricadenti, anche parzialmente, fuori dal tessuto urbano consolidato come da cartografia allegata a questa pagina.

Sono inoltre esenti dall'IMU indipendentemente dalla loro ubicazione, i terreni agricoli (anche se classificati come aree fabbricabili) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ed i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Restano soggetti ad IMU tutti gli altri terreni agricoli.

Il valore delle aree fabbricabili

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La base imponibile IMU è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2020, determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (è necessario che il contribuente presenti dichiarazione IMU).

Immobili esenti da IMU

Al comma 759, dell’art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (vedi link presente in questa pagina) sono elencate le fattispecie per cui è prevista l’esenzione dall’IMU.

L’esenzione si applica per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

A partire dall’1 gennaio 2020 sono esenti da IMU gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro Ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari, così come previsto dall’art. 10 comma 2 lettera H del vigente regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29 giugno 2020.

 

Periodo di possesso

L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile ed al verificarsi delle condizioni previste per l'applicazione delle agevolazioni, conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese, bisogna considerare come protratti per l'intero mese quei caratteri distintivi agli effetti dell'IMU che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.

 

Versamento omesso o tardivo

Chi non versa l’imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

Il contribuente che versa l’imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento eventualmente anche utilizzando il  calcolatore online (vedi link presente in questa pagina).

Cosa serve

La documentazione da presentare è indicata nella sezione "Cosa fare" all'interno di questa pagina.

Modello per la dichiarazione Imposta Municipale Propria

Modello per la dichiarazione Imposta Municipale Propria

Modello per l'autodichiarazione ai fini dell'esenzione acconto IMU

Soggetti passivi aventi diritto al contributo statale a fondo perduto - artt. 1 e 6-sexies D.L. n. 41/2021 – Decreto “Sostegni 1”

Modello per l'autodichiarazione ai fini dell'esenzione acconto IMU

Strutture turistico/ricettive di cui all’art. 1, comma 599 Legge 178/2020

Modello per la richiesta compensazione rimborso IMU

Modello per la richiesta compensazione rimborso IMU

Agevolazione abitazioni canone concordato - attestazione di rispondenza ex DM 16/01/2017

Agevolazione abitazioni canone concordato - attestazione di rispondenza ex DM 16/01/2017

Locazione abitativa

Ex DM 2017 allegato A

Modulo per la richiesta di avvio della procedura di negoziazione paritetica e conciliazione

Modulo per la richiesta di avvio della procedura di negozziazione paritetica e conciliazione

Dichiarazione agevolativa per fabbricati locati ai sensi della L.431/1998

Dichiarazione agevolativa per fabbricati locati ai sensi della L.431/1998

Cosa si ottiene

IMU - Imposta Municipale Propria

Tempi e scadenze

1 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

Variabili

Accedi al servizio

SERVIZI TRIBUTARI

Ufficio Tributi

L'ufficio Tributi gestisce l'applicazione di TARI, IMU e Imposta di soggiorno

Piazza Armando Diaz 1, Lecco

Orari al pubblico:

Lun
9:00, 12:30
Mar
9:00, 12:30
Mer
9:00, 12:30
Gio
9:00, 12:30
Ven
9:00, 12:30
Valido dal 18/12/2025

Casi particolari

Cosa fare se si è in ritardo con il pagamento

Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.

Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

Per il pagamento del ravvedimento occorre versare le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “ravv”.

 

Ravvedimento per omesso versamento

  • nel caso di versamento effettuato tra il 1° ed il 15° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione dello 0,1 % giornaliero dell’imposta omessa oltre agli interessi legali (*);
  • nel caso di versamento effettuato tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,5 % dell’imposta omessa oltre agli interessi legali (*); 
  • nel caso di versamento effettuato tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,67 % dell’imposta omessa oltre agli interessi legali (*);
  • nel caso di versamento IMU dell'anno 2020 effettuato tra il 91° giorno successivo alla scadenza e il 30 giugno 2021 (termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno di imposta 2020) si applica la sanzione del 3,75% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*);
  • nel caso di versamento IMU dell'anno 2019 effettuato tra il 91° giorno successivo alla scadenza e il 31 dicembre 2020 (termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno di imposta 2019) si applica la sanzione del 3,75% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*);
  • nel caso di versamento IMU dell'anno 2018 effettuato entro il 31 dicembre 2020 si applica la sanzione del 4,29% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*);
  • nel caso di versamenti IMU relativi agli anni precedenti al 2018 si applica la sanzione del 5% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali, a condizione che la violazione non sia già stata contestata tramite l’emissione di un avviso di accertamento.

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell’imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull’imposta (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull’imposta versata in ritardo.

(*) Saggio degli interessi legali

0,01% dal 01/01/2021
0,05% dal 01/01/2020 al 31/12/2020
0,8% dal 01/01/2019 al 31/12/2019
0,3% dal 01/01/2018 al 31/12/2018
0,1% dal 01/01/2017 al 31/12/2017
0,2% dal 01/01/2016 al 31/12/2016 

Formula per il calcolo degli interessi:

Imposta dovuta X tasso X numero dei giorni di ritardo / 36500

E' disponibile l'apposito calcolatore online per il ravvedimento.

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