IMU - Imposta Municipale Propria

  • Servizio attivo

Chi paga, come si calcola e come e quando si paga

A chi è rivolto

Sono soggetti all’imposta municipale propria:

  • coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, in qualità di proprietari oppure di titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
  • il Trustee (fiduciario) poiché titolare del diritto di proprietà sui beni in trust;
  • il genitore affidatario dei figli, per la casa familiare, assegnata a seguito di provvedimento del giudice;
  • il coniuge superstite quale titolare del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare anche quando concorra con altri chiamati, per la quota di proprietà del coniuge deceduto (de cuius), ai sensi dell’art. 540 del Codice Civile. Si precisa che il diritto di abitazione sulla casa già adibita a residenza della famiglia, sorge a favore del coniuge superstite solo se l’immobile si trovava già in proprietà esclusiva del de cuius, ovvero, in comproprietà tra il de cuius ed il coniuge superstite;
  • l'amministratore del condominio, per conto di tutti i condomini, per le parti comuni dell'edificio che sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile;
  • i concessionari in caso di concessione di aree demaniali;
  • i locatari in caso di locazione finanziaria (leasing finanziario) a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione.
Lecco

Descrizione

L'IMU, Imposta Municipale Unica, è un'imposta locale applicata su immobili quali case, terreni edificabili e aree fabbricabili. È gestita dai Comuni e si basa sul valore catastale degli immobili. L'IMU sostituisce la vecchia ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) ed è utilizzata per finanziare i servizi pubblici locali

Come fare

IMU è l'acronimo di Imposta Municipale Unica.

A decorrere dal primo gennaio 2020, la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha abolito l’imposta unica comunale (IUC), ha eliminato il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e ha disciplinato nuovamente l’imposta municipale propria (IMU). Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli); l'imposta si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune. L'IMU non si paga per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta e per gli immobili ad esso equiparati con le relative pertinenze, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 che rimangono assoggettati all'imposta.

In allegato a questa pagina è presente sia il modello di dichiarazione IMU che le istruzioni per la sua compilazione.

Quando e come si paga l'IMU

Come si versa

L'IMU si versa al Comune. Fanno eccezione i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, per i quali è corrisposto allo Stato il tributo calcolato in base all'aliquota dello 0,76%, mentre la restante parte è corrisposta al Comune. Si versa utilizzando il modello F24, presso qualsiasi istituto di credito, ufficio postale o con modalità telematica senza alcun costo, utilizzando i codici che seguono.

Codice comune: E507

Codici tributo:

3912 per abitazione principale/pertinenze
3914 per terreni
3918 per altri fabbricati
3916 per aree fabbricabili
3925 per IMU fabbricati D – Stato
3930 per IMU fabbricati D – Comune
3939 per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale

Quando si versa

L’IMU si versa in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre oppure in unica soluzione entro il 16 giugno.

Il versamento IMU deve essere effettuato utilizzando il modello F24 (vedi link per scaricare il modello presente all'interno di questa pagina) o altre forme di pagamento previste dalla Legge. Il modello di versamento F24 e le istruzioni per la compilazione sono disponibili online o presso gli istituti di credito e gli uffici postali.

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si fa luogo al versamento se l'imposta annuale da versare è uguale o inferiore a 12 euro. Se l'importo da versare supera i 12 euro il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.

Si ricorda che l'IMU è un tributo in autoliquidazione, pertanto il contribuente è tenuto al calcolo dell'imposta dovuta in autonomia, anche avvalendosi dell'apposito calcolatore online (vedi il link presente all'interno di questa pagina) o accedendo allo sportello telematico Linkmate (vedi link all'interno di questa pagina), accessibile tramite SPID o credenziali.

Versamento per Enti non commerciali

Il versamento dell'IMU degli enti non commerciali deve essere effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno ed il 16 dicembre dell'anno di imposta e l'ultima, a conguaglio dell'imposta dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo.

Versamento per non residenti nel territorio dello Stato

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che devono effettuare i pagamenti dell’IMU dall’estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, dovranno provvedere tramite bonifico bancario nei modi seguenti:

  • per l’eventuale quota di imposta spettante allo Stato, seguendo le indicazioni riportate nel comunicato del Ministero dell'Economia relativo al pagamento dei residenti all'estero (link con le modalità di versamento presente all'interno di questa pagina).
  • per la quota di imposta del Comune di Lecco, tramite bonifico da effettuare direttamente sul seguente conto bancario presso La Banca Popolare di Sondrio: Cod. IBAN: IT 48 E 05696 22900 000001000X70 CODICE SWIFT (per bonifici dall'estero) POSOIT22

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

  • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
  • l’annualità di riferimento;
  • l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate.
Cosa fare se si versa più del dovuto

E' possibile richiedere il rimborso compilando il modello disponibile allegato a questa pagina.

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Come si calcola l'IMU

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13 marzo 2023 sono state confermate le aliquote IMU in vigore nell'anno 2022 anche per l'anno 2023. 
E' qui disponibile, in allegato a questa pagina (nelle condizioni di servizio) il Regolamento IMU attualmente in vigore.
E' disponibile, inoltre, sempre nella sezione "Condizioni di servizio" di questa pagina, anche l'apposita Informativa IMU 2023.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 26 maggio 2022 sono stati determinati i valori immobiliari di riferimento delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'IMU.

L’IMU si versa in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre oppure in unica soluzione entro il 16 giugno, a mezzo modello F24 (link all'interno di questa pagina).
Ricorda:

  • Per i fabbricati di interesse storico e artistico (art.10 d. lgs. 42/2004) e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (art. 13, comma 3, lettera b, d.l. 201/2011) la base imponibile è ridotta del 50%. Per beneficiare dell’agevolazione riservata ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili è necessario essere in possesso di una perizia tecnica. Per i fabbricati di interesse storico e artistico è necessario allegare alla dichiarazione copia del decreto di vincolo di interesse storico/artistico. La denuncia rimane valida per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni. (*)
  • Il valore imponibile (dichiarato dal contribuente) delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. (*)
  • Riduzione IMU estero solo per annualità 2022 (art. 1, comma 743, della L. 234/2021 – legge di Bilancio 2020). Limitatamente all’anno 2022 è ridotta al 37,5 per cento l’IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usu-frutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%.
    La riduzione del 37,5 per cento IMU prevista per l’annualità 2022 non è stata prorogata per il 2023, quindi per l’annualità 2023 la riduzione torna ad essere pari al 50%.(*)
  • Per i beni condominiali soggetti a IMU il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
  • Immobili cat. D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per converti e spettacoli (art. 78, comma 1, lett. D), e comma 3 del D.L. 104/2020). Per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l’anno 2021, gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per converti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), sono esenti dal versamento IMU, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate (*). Per l'anno 2023 non è più prevista l'esenzione IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.
  • La Corte costituzionale, con sentenza n. 209 del 12/09/2022 depositata il 13/10/2022, ha stabilito che, ai fini IMU, per abitazione principale debba intendersi l'unica unità immobiliare, iscritta o iscrivibile in catasto, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Ai sensi di detta sentenza, nell’ipotesi di coniugi non legalmente separati, ciascun contribuente per avere diritto all'esenzione deve provare di aver stabilito nell’immobile di residenza an-che la dimora abituale.

(*) Obbligo di presentazione della dichiarazione IMU.

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IMU 2022 settore spettacolo D.L. 176/2022, articolo 12 commi 1 e 2 (vedi link all'interno di questa pagina)

 

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Cittadini non residenti nel territorio italani

L. 30/12/2020, n. 178 (vedi link all'intero della pagina)

A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Agevolazioni IMU per le attività colpite dalle restrizioni conseguenti alla pandemia Covid - 19 

Il diritto all’esenzione dovrà essere comunicato, utilizzando il modello di dichiarazione, entro il 30 giugno 2022.

  • Modello Autodichiarazione Esenzione Acconto Imu 2021 Diritto Fondo Perduto (vedi allegato a questa pagina)
  • Modello Autodichiarazione Esenzione Acconto Imu 2021 all’art 1, comma 599 Legge 178 2020 (vedi allegato a questa pagina).

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non e' dovuta la prima rata dell'IMU per i seguenti immobili, in cui si svolgono attività connesse al turismo, alla ricettività alberghiera e allo spettacolo:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

La prima rata IMU 2021 non deve essere inoltre versata dai contribuenti soggetti passivi IMU, in possesso dei requisiti per accedere al contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, commi da 1 a 4 del decreto legge 41 del 22 marzo 2021, limitatamente agli immobili in cui esercitano le attività di cui sono anche gestori.

Rientrano tra questi contribuenti quelli titolari di partita IVA alla data del 23 marzo 2021 che:

  • producono reddito agrario o svolgono attività d’impresa, arte o professione, con esclusione degli enti pubblici, degli intermediari finanziari e delle società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR;
  • non hanno superato, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 23 marzo 2021, la soglia di 10 milioni di euro di ricavi o compensi;
  • nel 2020 hanno avuto un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi inferiore di almeno il 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019 (quest’ultimo requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019).

Per gli anni 2021 e 2022 non è inoltre dovuta l’IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 

D.L. 14/08/2020, n. 104 (vedi link all'interno di questa pagina)

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2020, n. 203, S.O.

Art. 78. Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo

In vigore dal 14 ottobre 2020

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; (207) (209)

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; (209)

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (209). (210)

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.». (208) (211)

3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d).

4. L'efficacia delle misure previste dal comma 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 3, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (212) (213)

6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a 231,60 milioni di euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

(207) Lettera così modificata dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126.

(208) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126.

(209) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi l'art. 9-ter, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

(210) Sulle modalità di fruizione degli aiuti di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 13, lett. c), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.

(211) Sulle modalità di fruizione degli aiuti di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 13, lett. d), D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

(212) Vedi, anche, gli artt. 9, comma 3, e 9-bis, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

(213) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 10 dicembre 2020 e il D.M. 16 aprile 2021.

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L. 30/12/2020, n. 178

(vedi il link presente all'interno di questa pagina)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.

Art. 1 - Comma 599

In vigore dal 1 gennaio 2021

599. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate. (44)

 

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D.L. 22/03/2021, n. 41

(vedi il link presente all'interno di questa pagina)

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2021, n. 70.

Art. 1. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini in materia di dichiarazione precompilata IVA (4)

In vigore dal 26 maggio 2021

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. (5)

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. (5)

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:

a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;

b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

(…)

Art. 6-sexies. Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (33)

In vigore dal 22 maggio 2021

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021.
Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

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D.L. 25/05/2021, n. 73

(vedi il link presente all'interno di questa pagina)

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2021, n. 123.

Art. 4. Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (34)

In vigore dal 25 luglio 2021

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2021".

2. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Alle imprese di cui al presente comma il credito d'imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 40 per cento e del 20 per cento. (33)

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis del presente articolo, pari a 81 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. (33)

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 1.910,6 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(33) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(34) Sulle modalità di fruizione degli aiuti di cui al presente articolo vedi l'art. 1, comma 13, lett. h-bis), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, come modificato dall'art. 5, comma 13, lett. a), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146."

 

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Calcolo dell'IMU

Il calcolo IMU si effettua come segue:

  • la rendita catastale del fabbricato deve essere rivalutata del 5%; l’importo rivalutato deve essere moltiplicato per i moltiplicatori come indicato di seguito:
    • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
    • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
    • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
    • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
    • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
    • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
  • il reddito dominicale del terreno deve essere rivalutato del 25% e l’importo rivalutato deve essere moltiplicato per 135.

Il risultato così ricavato (base imponibile) dovrà essere moltiplicato per la relativa aliquota prevista (al netto di eventuali detrazioni/agevolazioni) in modo da ottenere l’IMU dovuta.

Per la aree fabbricabili il calcolo IMU dovrà essere effettuato moltiplicando il valore venale dell’area al 1°gennaio dell’anno di imposizione per la relativa aliquota.

In ogni caso l’IMU calcolata sarà poi da rapportare alla quota e al periodo di possesso.

Si ricorda che l'IMU è un tributo in autoliquidazione, pertanto il contribuente è tenuto al calcolo dell'imposta dovuta in autonomia, anche avvalendosi dell'apposito calcolatore online (vedi il link presente all'interno di questa pagina).

Abitazione principale e pertinenza

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se inscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Agevolazioni per l’abitazione principale:

L'IMU non è dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, se non classificata nelle categorie catastali A1, A8 o A9, e per le relative pertinenze.
L'IMU non deve inoltre essere versata per gli immobili equiparati all'abitazione principale, di seguito elencati, se non rientrano nelle categorie catastali A1, A8 o A9, e per le relative pertinenze.
Gli immobili adibiti ad abitazione principale e quelli ad essa equiparati, di categoria catastale A1, A8 o A9, sono invece soggetti ad IMU. Dall'imposta dovuta per queste abitazioni e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione di abitazione principale.
La detrazione di imposta per l’abitazione principale, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.
Il contemporaneo utilizzo, come abitazione principale, di più unità immobiliari distintamente accatastate, consente l’accesso al relativo trattamento fiscale di favore solo se si è proceduto all’unione di fatto ai fini fiscali, attraverso la specifica annotazione in catasto.

Sono equiparate all’abitazione principale:

  • l'unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle suddette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Agevolazione per le abitazioni locate a canone concordato (Legge n. 431/98)

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998, l'IMU determinata sulla base dell'aliquota deliberata dal Comune, è ridotta al 75 per cento. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Dal 01/01/2020 per tali fattispecie viene unificata l’aliquota da applicare per il calcolo dell’IMU che è quella ordinaria, indipendentemente che l’inquilino trasferisca o meno la residenza nell’immobile oggetto di locazione.

Attestazione di rispondenza del contratto di locazione a canone concordato

Per beneficiare dell’agevolazione (riduzione di imposta al 75%) è indispensabile che i contratti di locazione siano stati stipulati con l’assistenza delle associazioni di categoria inquilini/proprietari sottoscrittori dei patti territoriali oppure che siano accompagnati all’attestazione di rispondenza rilasciata dalle associazioni stesse.

Inoltre è necessario presentare apposita dichiarazione su modello predisposto dall’ufficio tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione ministeriale corredata da copia del contratto di locazione. Se lo stesso non è stato stipulato con l’assistenza delle associazioni di categoria inquilini/proprietari, dovrà essere allegata anche l’attestazione di rispondenza del contratto di locazione all’accordo territoriale rilasciata dalle stesse (asseverazione).

E' possibile prendere visione (nei documenti allegati a questa pagina):

  • dei Patti territoriali
  • della Cartografia Comune Lecco
  • dell'Attestazione di rispondenza  ex D.M. 16 01 2017,
  • dei modelli di contratto per la:
    • locazione abitativa Ex DM 2017 allegato A, 
    • locazione abitativa di natura transitoria Ex DM 2017 allegato B,
    • locazione abitativa per studenti universitari Ex DM 2017 allegato C,
  • del modulo di Avvio procedura negoziazione paritetica e conciliazione
Agevolazioni per le abitazioni cedute in comodato

Riduzione del 50% della base imponibile

Per le unità immobiliari, e le relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli) che le utilizzano come abitazione principale, è prevista la riduzione della base imponibile IMU del 50 per cento, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • il comodante e il comodatario devono essere parenti in linea retta di primo grado (genitore/i e figlio e viceversa)
  • il comodatario e il suo nucleo familiare deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'abitazione oggetto di comodato;
  • il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
  • il comodante e il suo nucleo familiare deve avere residenza anagrafica e dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato. Il comodante non deve possedere altri immobili di tipo abitativo in Italia (per intero o in parte), con l'unica possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;
  • l'abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9.

L’agevolazione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. Il contribuente che, oltre all'abitazione ceduta in comodato e all'eventuale sua abitazione principale ubicata nello stesso Comune, possiede anche altri immobili censiti in categorie catastali diverse da quella abitativa, mantiene il diritto ad applicare l'agevolazione.
Inoltre è necessario presentare apposita dichiarazione su modello predisposto dall’ufficio tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione ministeriale con allegata copia del contratto di comodato debitamente registrato.

Il valore degli immobili

La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore degli immobili: fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili.

Fabbricati di interesse storico

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E' necessario presentare la dichiarazione IMU con allegata copia del decreto di vincolo di interesse storico/artistico.

Fabbricati inagibili inabitabili

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in uno stato di degrado fisico sopravvenuto (ad esempio fabbricati diroccati, fatiscenti o pericolanti) e in un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere c) e d) del D.P.R. 06 giugno 2001. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità deve essere comunicato al Comune mediante dichiarazione e comprovato da una perizia predisposta da un tecnico abilitato nella quale si faccia espresso riferimento ai requisiti previsti nei commi 2 e 3 dell'articolo 9 del vigente Regolamento IMU.

Il valore dei terreni agricoli

Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. Il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto il 1° gennaio 2020, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135. Per il Comune di Lecco (classificato come Comune parzialmente montano) sono esenti dal pagamento IMU i terreni agricoli ricadenti, anche parzialmente, fuori dal tessuto urbano consolidato come da cartografia allegata a questa pagina.

Sono inoltre esenti dall'IMU indipendentemente dalla loro ubicazione, i terreni agricoli (anche se classificati come aree fabbricabili) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ed i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Restano soggetti ad IMU tutti gli altri terreni agricoli.

Il valore delle aree fabbricabili

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La base imponibile IMU è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2020, determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (è necessario che il contribuente presenti dichiarazione IMU).

Aliquote IMU

Le aliquote IMU 2021, deliberate dal Consiglio Comunale sono le seguenti:

TIPOLOGIA

ALIQUOTA DETRAZIONE

RIDUZIONI

NOTE
ABITAZIONE PRINC.LE E FATTISPECIE ASSIMILATE CON RELATIVE PERTINENZE

 

ESENTI PER LEGGE

 
ABITAZIONE PRIN.LE CLASSIFICATE NELLE CAT. CATAST. A/1 - A/8 - A/9 E RELATIVE PERTINENZE

 

0,6 % - detrazione € 200,00

 
FABBRICATI RURALI A D USO STRIMENTALE DI CUI ALL’ART. 9 COMMA 3-BIS DEL DL N. 557/93, CONVERTITO DALLA LEGGE NR. 133/94

 

0,10%

 

ASSOGGETTATI A TASI FINO AL 2019

BENI MERCE 0,25% ASSOGGETTATI A TASI FINO AL 2019

 

TERRENI AGRICOLI

 

1,06%

SI CONSIDERANO ESENTI I TERRENI RICADENTI IN AREE MONTANE O DI COLLINA O RICADENTI ANCHE PARZIALMENTE FUORI DAL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATSTALE D

 

1,06%

 

LA QUOTA DELLO 0,76% E’ RISERVATA ALLO STATO, MENTRE LO 0,30% AL COMUNE.

IMMOBILI LOCATI AI SENSI DELLA LEGGE NR. 431/98 ART. 2 C. 3 E ART. 5 C. 1 – 2

1,06%

 

CON RIDUZIONE DEL 25% DELL’IMPOSTA DOVUTA

DAL 01/01/2020, INDIPENDENTEMENTE DALLA RESIDENZA DELL'INQUILINO, L'ALIQUOTA DA APPLICARE E' QUELLA ORDINARIA
  • IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI
  • IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D’USO GRATUITO (FATTA ECCEZIONE PER LE CAT. CAT.LI A/1, A/8, A/9)
  • FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

 

1,06%

 

CON RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE

 

 

 

ART. 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IMU

AREE FABBRICABILI 1,06%  
TUTTE LE ALTRI FATTISPECIE NON RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE PRECEDENTI 1,06%  
Dichiarazioni IMU

Termine di presentazione della dichiarazione IMU

Il termine della presentazione della dichiarazione IMU ministeriale o nei casi richiesti, del modello predisposto dall'Ufficio Tributi, dall’anno di imposta 2021 è il 30 giugno dell’anno successivo alla variazione (art. 1 comma 769 L. 27/12/2019 n. 160).

La dichiarazione IMU avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.

Il Regolamento Comunale prevede la presentazione della dichiarazione IMU su modelli predisposti dall’Ente (vedi allegati a questa pagina) per le seguenti fattispecie:

  • Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge431/1998
  • Immobili concessi in comodato d’uso gratuito
  • Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente

 

Immobili esenti da IMU

Al comma 759, dell’art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (vedi link presente in questa pagina) sono elencate le fattispecie per cui è prevista l’esenzione dall’IMU.

L’esenzione si applica per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

A partire dall’1 gennaio 2020 sono esenti da IMU gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro Ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari, così come previsto dall’art. 10 comma 2 lettera H del vigente regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29 giugno 2020.

 

Periodo di possesso

L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile ed al verificarsi delle condizioni previste per l'applicazione delle agevolazioni, conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese, bisogna considerare come protratti per l'intero mese quei caratteri distintivi agli effetti dell'IMU che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.

 

Versamento omesso o tardivo

Chi non versa l’imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

Il contribuente che versa l’imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento eventualmente anche utilizzando il  calcolatore online (vedi link presente in questa pagina).

Cosa serve

La documentazione da presentare è indicata nella sezione "Cosa fare" all'interno di questa pagina.

Modello per la dichiarazione Imposta Municipale Propria

Modello per la dichiarazione Imposta Municipale Propria

Modello per l'autodichiarazione ai fini dell'esenzione acconto IMU

Soggetti passivi aventi diritto al contributo statale a fondo perduto - artt. 1 e 6-sexies D.L. n. 41/2021 – Decreto “Sostegni 1”

Modello per l'autodichiarazione ai fini dell'esenzione acconto IMU

Strutture turistico/ricettive di cui all’art. 1, comma 599 Legge 178/2020

Modello per la richiesta compensazione rimborso IMU

Modello per la richiesta compensazione rimborso IMU

Agevolazione abitazioni canone concordato - attestazione di rispondenza ex DM 16/01/2017

Agevolazione abitazioni canone concordato - attestazione di rispondenza ex DM 16/01/2017

Locazione abitativa

Ex DM 2017 allegato A

Modulo per la richiesta di avvio della procedura di negozziazione paritetica e conciliazione

Modulo per la richiesta di avvio della procedura di negozziazione paritetica e conciliazione

Dichiarazione agevolativa per fabbricati locati ai sensi della L.431/1998

Dichiarazione agevolativa per fabbricati locati ai sensi della L.431/1998

Modello per la dichiarazione di assimilazione all'abitazione principale

Modello per la dichiarazione di assimilazione all'abitazione principale

Modello per la dichiarazione d'uso per unità immobiliari concesse in comodato d'uso

Modello per la dichiarazione d'uso per unità immobiliari concesse in comodato d'uso

Modello per la dichiarazione di fabbricati inagibili o inabitabili non utilizzati

Modello per la dichiarazione di fabbricati inagibili o inabitabili non utilizzati

Rimborso Compensazione IMU

Rimborso Compensazione IMU

Cosa si ottiene

IMU - Imposta Municipale Propria

Tempi e scadenze

I tempi e le scadenze non sono al momento disponibili

Costi

Variabili

Accedi al servizio

SERVIZI TRIBUTARI

Ufficio Tributi

L'ufficio Tributi gestisce l'applicazione di TARI, IMU e Imposta di soggiorno

Piazza Armando Diaz 1, Lecco

Orari al pubblico:

Lun
8:30, 12:30
Mar
8:30, 12:30
Mer
8:30, 12:30
Gio
8:30, 12:30
Ven
8:30, 12:30
Valido dal 01/01/2023

Casi particolari

Cosa fare se si è in ritardo con il pagamento

Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.

Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

Per il pagamento del ravvedimento occorre versare le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “ravv”.

 

Ravvedimento per omesso versamento

  • nel caso di versamento effettuato tra il 1° ed il 15° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione dello 0,1 % giornaliero dell’imposta omessa oltre agli interessi legali (*);
  • nel caso di versamento effettuato tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,5 % dell’imposta omessa oltre agli interessi legali (*); 
  • nel caso di versamento effettuato tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,67 % dell’imposta omessa oltre agli interessi legali (*);
  • nel caso di versamento IMU dell'anno 2020 effettuato tra il 91° giorno successivo alla scadenza e il 30 giugno 2021 (termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno di imposta 2020) si applica la sanzione del 3,75% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*);
  • nel caso di versamento IMU dell'anno 2019 effettuato tra il 91° giorno successivo alla scadenza e il 31 dicembre 2020 (termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno di imposta 2019) si applica la sanzione del 3,75% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*);
  • nel caso di versamento IMU dell'anno 2018 effettuato entro il 31 dicembre 2020 si applica la sanzione del 4,29% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*);
  • nel caso di versamenti IMU relativi agli anni precedenti al 2018 si applica la sanzione del 5% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali, a condizione che la violazione non sia già stata contestata tramite l’emissione di un avviso di accertamento.

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell’imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull’imposta (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull’imposta versata in ritardo.

(*) Saggio degli interessi legali

0,01% dal 01/01/2021
0,05% dal 01/01/2020 al 31/12/2020
0,8% dal 01/01/2019 al 31/12/2019
0,3% dal 01/01/2018 al 31/12/2018
0,1% dal 01/01/2017 al 31/12/2017
0,2% dal 01/01/2016 al 31/12/2016 

Formula per il calcolo degli interessi:

Imposta dovuta X tasso X numero dei giorni di ritardo / 36500

E' disponibile l'apposito calcolatore online per il ravvedimento.

Ulteriori informazioni

Link a siti esterni

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