A chi è rivolto
A tutti i cittadini stranieri che hanno maturato le condizioni per ottenere la cittadinanza italiana.
Come formalizzare la cittadinanza italiana
A tutti i cittadini stranieri che hanno maturato le condizioni per ottenere la cittadinanza italiana.
La cittadinanza italiana si può acquisire:
1. Giuramento per l'acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione in seguito al Decreto di Concessione della cittadinanza per residenza o matrimonio.
La domanda va presentata al Ministero dell’Interno in modalità telematica. Nello stesso sito è inoltre possibile controllare lo stato di avanzamento della pratica.
Il Comune diventa competente solo dopo il ricevimento, da parte dell’interessato, del decreto di concessione della cittadinanza.
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2. Dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza da parte di cittadini stranieri nati in Italia e che vi abbiano risieduto senza interruzioni fino alla maggiore età (art. 4, Comma 2, L. 91/1992)
Può essere resa presentando all'ufficio, previo appuntamento, il modulo disponibile in questa pagina.
L'accoglimento è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
È previsto il pagamento di un contributo di € 250,00, mediante bollettino disponibile presso gli uffici postali (conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell’Interno). Il mancato accoglimento dell'istanza non dà luogo a rimborso. L'accertamento dei requisiti viene attestato dal Sindaco con proprio provvedimento, che verrà iscritto nei registri di Stato Civile.
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3. Riacquisto della cittadinanza italiana (art. 13 L. 91/1992)
Chi ha perduto la cittadinanza italiana può automaticamente riacquistarla decorso un anno dalla fissazione della propria residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine. La cittadinanza decorre da un anno e un giorno successivi all'iscrizione in anagrafe (art. 13 lettera D).
È invece richiesta un'apposita dichiarazione, in marca da bollo da € 16,00:
A) se l'interessato
B) se chi l'ha perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, purché sia residente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare (art.13 lettera E).
COSTI
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4. Riconoscimento della cittadinanza ai cittadini stranieri di origine italiana ("Iure sanguinis")
Ai sensi della Circ. Min. n. K. 28.1 del 8.4.1991, lo straniero rivendicante il riconoscimento della cittadinanza italiana deve presentare l'apposita istanza, disponibile nella sezione modulistica, unitamente ai seguenti documenti:
1) copia integrale atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero. Se la nascita è avvenuta prima dell'istituzione dei registri di stato civile (01/01/1866), è possibile produrre la copia integrale autenticata dai registri parrocchiali;
2) copie integrali atti di matrimonio e morte dell’avo italiano emigrato all’estero, debitamente tradotti e legalizzati / apostillati;
3) copie integrali atti di nascita di tutti i discendenti dell'avo italiano in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, debitamente tradotti e legalizzati / apostillati;
4) copie integrali atti di matrimonio di tutti i discendenti in linea retta, dall’avo italiano in poi, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, debitamente tradotti e legalizzati / apostillati;
5) copie integrali atti di morte di tutti i discendenti in linea retta dell'avo italiano, debitamente tradotti e legalizzati / apostillati;
6) attestato di non naturalizzazione straniera rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione o apostille attestante che l’avo italiano, a suo tempo emigrato dall’Italia, non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
Si ricorda che le copie integrali degli atti di nascita e di matrimonio relative all'avo e ai discendenti non hanno scadenza. Per le ricerche di documenti, (estratti o copie integrali di nascita e/o di matrimonio degli avi) emessi prima del 1928, si richiede un contributo per diritti di segreteria pari a € 50,00 per ogni ricerca, da versare ANTICIPATAMENTE presso la tesoreria sul conto intestato al Comune di Lecco: BPS – IBAN: IT48E0569622900000001000X70 SWIFT (per bonifici dall’estero) POSOIT22.
In sostanza, i requisiti da provare sono:
- la discendenza;
- l’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza;
- la mancata naturalizzazione straniera da parte dell’avo, quantomeno prima della nascita del figlio/a;
- l'assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei suoi discendenti;
- la residenza nel Comune di Lecco, che costituisce condizione inderogabile per la presa in carico dell'istanza.
Naturalizzazione in seguito al Decreto di Concessione della cittadinanza per residenza o matrimonio
Cittadini stranieri nati in Italia e che vi abbiano risieduto senza interruzioni fino alla maggiore età
Riacquisto della cittadinanza italiana (art. 13 L. 91/1992)
L'accertamento dei requisiti viene attestato dal Sindaco con proprio provvedimento, che verrà iscritto nei registri di Stato Civile e annotato a margine dell'atto di nascita dell'interessato.
Riconoscimento della cittadinanza ai cittadini stranieri di origine italiana ("Iure sanguinis")
In caso di esito positivo, si provvederà al riconoscimento della cittadinanza italiana dell’interessato.