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Messaggio di avviso

Il D.lgs. 159/2011, istitutivo del Codice Antimafia, all'articolo 48 dispone che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata siano trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, o al patrimonio della Provincia o della Regione.
Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato.

L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni e, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.

Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, a enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, a organizzazioni di volontariato (di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266), a cooperative sociali (di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381), o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) o alle associazioni di protezione ambientale riconosciute (ai sensi dell'articolo 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni).
La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo.

I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.

>> Elenco beni immobili confiscati alla criminalità organizzata
   
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