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Messaggio di avviso

Cose antiche o usate ai sensi dell’art. 126 TULPS, oggi abrogato.
I requisiti per l’esercizio dell’attività sono gli stessi che vengono richiesti per la vendita di beni analoghi, non usati o non antichi.
I commercianti che intendono vendere cose antiche o usate devono:
1. presentare al SUAP Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) commerciale, specificando nell’oggetto della pratica che il commercio riguarda cose antiche o usate;
2. tenere il registro delle operazioni, nel quale indicare, di seguito e senza spazi in bianco, nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell’operazione, la specie della merce comprata e venduta ed il prezzo pattuito.
Il registro può essere compilato anche con modalità informatiche, secondo le istruzioni dettate dal Ministero dell’Interno.
Il registro deve essere numerato in ogni pagina e autovidimato, prima del suo utilizzo, apponendo il timbro dell’impresa e presentando al SUAP dichiarazione di autovidimazione del registro tramite procedura telematica.

Per ulteriori informazioni: Suap
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