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Messaggio di avviso

Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta, a tal fine attrezzati, ovvero:

  • nella ristorazione collettiva - nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti; nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine; 
  • in autostrade, stazioni, mezzi di trasporto - negli esercizi situati all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici.


Requisiti professionali
Per svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore è necessario che il titolare di impresa individuale, il legale rappresentante di società o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale possieda i requisiti previsti dall'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.


Requisiti di sicurezza
I locali devono essere conformi alle disposizioni del Decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 - "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande".

Per ulteriori informazioni: Suap
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