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Messaggio di avviso

Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta, a tal fine attrezzati, ovvero:

  • in musei, teatri e simili - somministrazione da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili;
  • in locali di intrattenimento - negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia.


Requisiti professionali
Per svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore è necessario che il titolare di impresa individuale, il legale rappresentante di società o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale possieda i requisiti previsti dall'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59


Requisiti di sicurezza
I locali devono essere conformi alle disposizioni del Decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 - "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande".

Per ulteriori informazioni: Suap
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