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Messaggio di avviso

Chi svolge l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è tenuto a comunicare almeno due giorni prima l'eventuale modifica "non occasionale" dell'orario prescelto per l'esercizio.
Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.
L'art. 3 del decreto legge 4.7.2006, n. 223, come modificato dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 1 lettera d bis) ha disposto che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non hanno l’obbligo di rispettare orari di apertura e chiusura, la chiusura domenicale e festiva, la mezza
giornata di chiusura infrasettimanale.

Per ulteriori informazioni: Suap
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