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Messaggio di avviso

Sono rimesse pubbliche di veicoli i locali (autorimesse) ove vengono presi in temporanea custodia, dietro compenso, autoveicoli, motocicli, biciclette o rimorchi. La segnalazione di inizio attività di rimessa pubblica di veicoli si presenta al Comune nel quale si svolge l'attività. Il Comune trasmette, entro cinque giorni, copia della segnalazione di inizio dell'attività al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza. 
I locali adibiti al rimessaggio dei veicoli devono essere in regola con le norme di prevenzione degli incendi.


Prescrizioni
Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia. L'annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche. 

Per ulteriori informazioni: Suap
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