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Messaggio di avviso

L’istruttore di tiro è il tecnico esperto in grado di insegnare il corretto uso delle armi.
Il direttore di tiro è la persona che sovraintende alle attività effettuate durante lo svolgimento delle esercitazioni di tiro e fa osservare le norme di sicurezza in relazione al maneggio delle armi.
Uno stesso soggetto può essere contemporaneamente istruttore e direttore.
L’attività può essere svolta presso le sezioni dell’Unione del tiro a segno nazionale.

Requisiti professionali
Chi richiede la licenza di istruttore di tiro o direttore di tiro a segno deve possedere:

  • il certificato medico di idoneità fisica previsto dall’articolo 35 del R.D. n. 773/1931(certificato attestante che l’interessato non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, rilasciato da un medico della A.S.L. o da un medico militare o di polizia);
  • il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dal Presidente della Sezione di tiro.

Per svolgere l'attività è necessario:
ottenere la licenza prevista dalla Legge 18 aprile 1975 n. 110, art. 31, che viene rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 163 comma 2 lettera g) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La licenza si richiede al Comune di residenza. La suddetta licenza ha validità annuale, come precisato nella Circolare Ministero dell'Interno 557/PAS.10522.10179 del 7 agosto 2006. Prima della scadenza si richiede il rinnovo, per l'anno successivo.

Per ulteriori informazioni: Suap
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