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Messaggio di avviso

Il "fochino" è colui che effettua le seguenti attività:

  • disgelamento delle dinamiti;
  • confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;
  • brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
  • eliminazione delle cariche inesplose.

Requisiti professionali
Chi richiede la licenza di fochino deve possedere:

  • il certificato medico di idoneità fisica previsto dall’articolo 35 del R.D. n. 773/1931(certificato attestante che l’interessato non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, rilasciato da un medico della A.S.L. o da un medico militare o di polizia) 
  • il certificato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di fochino rilasciato dalla "Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive e infiammabili" ai sensi dell’a rticolo 49 del R.D. n. 773/1931.

Per esercitare l'attività è necessario è necessario richiedere:

La suddetta licenza comunale ha validità triennale, come previsto dall'art. 13 comma 1 lettera a) del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con modificazioni nella Legge 4 aprile 2012, n. 35 , e precisato nella Circolare del Ministero dell'Interno del 22 febbraio 2012. Prima della scadenza della licenza si richiede il rinnovo, per ulteriori tre anni.

Per ulteriori informazioni: Suap
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