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Messaggio di avviso

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

  • coltivazione del fondo,
  • selvicoltura,
  • allevamento di animali e attività connesse (articolo 2135 del codice civile).

Le imprese agricole possono vendere direttamente al consumatore finale i prodotti agricoli e zootecnici provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, nonché i prodotti derivati, ottenuti attraverso attività di manipolazione o trasformazione, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.
La vendita è soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai fini igienico sanitari.
La segnalazione va presentata:

  • per la vendita in locali privati aperti al pubblico, al Comune nel quale si trovano i locali;
  • per la vendita in forma itinerante sulle aree pubbliche, al Comune nel quale ha sede l'azienda di produzione. A tale forma di vendita si applicano le disposizioni comunali concernenti le soste per il commercio sulle aree pubbliche. Si rammenta perciò che le soste devono essere limitate al tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di vendita e che i comuni possono vietare le soste in alcune porzioni del proprio territorio;
  • per la vendita nei mercati comunali, al Comune nel quale si tiene il mercato, unitamente alla richiesta di assegnazione in concessione del posteggio. Per la concessione del posteggio si applica la stessa disciplina prevista per i commercianti sulle aree pubbliche; 
  • per la vendita al domicilio dei consumatori, al Comune nel quale ha sede l'azienda di produzione;
  • per la vendita per corrispondenza o con altri mezzi di comunicazione, al Comune nel quale ha sede l’ azienda di produzione.

Per ulteriori informazioni: Suap
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