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Messaggio di avviso

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico e con l'applicazione dei prodotti cosmetici. Le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista possono vendere alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza necessità di presentare la segnalazione certificata di inizio attività di commercio al dettaglio.
escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Requisiti professionali
In ogni sede dell'impresa, dove viene esercitata l'attività di acconciatura, deve essere designato almeno un responsabile tecnico, che può essere:

  • il titolare
  • un socio partecipante al lavoro
  • un familiare coadiuvante
  • un dipendente dell'impresa.

Il responsabile tecnico deve essere in possesso dell'abilitazione professionale e garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare/legale rappresentante dell'esercizio deve designare un sostituto in possesso del requisito professionale.
Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale.
L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti, distinti dai locali adibiti a civile abitazione e dotati di ingresso autonomo.

Inoltre, relativamente ai giorni e orari di apertura, nel comune di Lecco è necessario seguire quanto disposto dall'ordinanza pdf n. 27 del 2/2/2007 (1.16 MB)

Per ulteriori informazioni: Suap
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