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Messaggio di avviso

Chi professionalmente acquista merci in nome per conto proprio e le rivende al consumatore finale svolge attività di commercio al dettaglio. Un "esercizio di vicinato" è un negozio nel quale viene svolta attività di commercio al dettaglio su una superficie di vendita inferiore o pari a mq. 250 Per superficie di vendita si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra).
L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

Requisiti professionali
In caso di vendita di prodotti del settore alimentare, il titolare di impresa individuale, il legale rappresentante di società o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale deve possedere i requisiti professionali previsti dall'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Per ulteriori informazioni: Suap
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