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Messaggio di avviso

Il commercio sulle aree pubbliche è l'attività di vendita di merci al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

  • su aree pubbliche: le strade, le piazze, ecc.;
  • su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità.

L'attività può essere esecitata

  • su posteggio

oppure


Requisiti professionali
In caso di vendita/somministrazione di prodotti del settore alimentare, il titolare (se impresa individuale), il legale rappresentante (se società), oppure, in alternativa, in entrambi i casi, l'eventuale persona preposta all'attività commerciale, devono possedere i requisiti professionali previsti dall'art. 20 comma 6 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6.


Requisiti di cui all'art. 23 comma 11 bis della LR 6/2010
Ai sensi dell'art. 23 comma 11 bis della legge regionale 6/2010, nello stesso mercato o nella stessa fiera nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento (nel rispetto delle caratteristiche merceologiche del mercato o fiera). 

Per esercitare l'attività è necessario presentare la domanda per l'autorizzazione di cui all'art. 21 comma 3 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere. Possono chiedere l'autorizzazione persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
L' autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su posteggio abilita:

  • alla vendita sul posteggio (nel mercato o posteggio isolato);
  • all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale;
  • alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

Si possono vendere prodotti del settore alimentare, non alimentare, o di entrambi i settori, che vanno dichiarati.
Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l’attività di vendita dandone comunicazione al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Non è consentito iniziare l’attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
Chi possiede l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari può sia venderli che somministrarli, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Chi vende o somministra alimenti e bevande deve preventivamente presentare anche la S.C.I.A. sanitaria all'A.T.S..
L’attività di commercio sulle aree pubbliche è soggetta anche:

  • al rilascio di una Carta di Esercizio nominativa, contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante;
  • al possesso di una Attestazione annuale circa l’assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti (art. 21 L.R. 2 febbraio 2010 n. 6).

La compilazione della carta di esercizio e dell’Attestazione deve essere effettuata, a partire dal 4 giugno 2012, esclusivamente in modalità telematica, attraverso un servizio applicativo predisposto da Regione Lombardia all’interno della piattaforma informatica MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti) raggiungibile dal sito web http://www.muta.servizirl.it
La Carta di Esercizio è compilata informaticamente dall’operatore ambulante o dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, ed è vidimata dal Comune o dai Comuni che hanno rilasciato le autorizzazioni in essa indicate.
L' Attestazione (da allegare alla Carta di Esercizio) è compilata informaticamente, ogni anno, esclusivamente dalle associazioni di categoria o da uno dei Comuni sede di posteggio.

Per ulteriori informazioni: Suap
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