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Messaggio di avviso

Il commercio sulle aree pubbliche è l'attività di vendita di merci al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

  • su aree pubbliche: le strade, le piazze, ecc.,
  • su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità.

L'attività può essere esercitata

  • in forma itinerante

oppure

Per esercitare l'attività è necessario presentare la domanda per l'autorizzazione di cui all' art. 21 comma 3 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere. Possono chiedere l'autorizzazione persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante abillita:

  • a svolgere l'attività con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, anche se muniti di ruote;
  • alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale;
  • alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Si possono vendere prodotti del settore alimentare, non alimentare, o di entrambi i settori, che vanno dichiarati.
Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l’attività di vendita dandone comunicazione al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
Chi possiede l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari può sia venderli che somministrarli, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Chi vende o somministra alimenti e bevande deve preventivamente presentare anche la S.C.I.A. sanitaria all'A.T.S.

Le aree utilizzabili per lo svolgimento del commercio itinerante, nel territorio comunale di Lecco, sono definite dall' pdf ordinanza n. 111 del 14 maggio 2002 (101 KB) e la relativa pdf planimetria (631 KB) .

Requisiti professionali
In caso di vendita/somministrazione di prodotti del settore alimentare, il titolare, se impresa individuale, il legale rappresentante, se società, oppure, in alternativa, in entrambi i casi, l'eventuale persona preposta all'attività commerciale, devono possedere i requisiti professionali previsti dall'art. 20 comma 6 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6.
L’attività di commercio sulle aree pubbliche è soggetta anche:

  • al rilascio di una Carta di Esercizio nominativa, contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante;
  • al possesso di una Attestazione annuale circa l’assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti (art. 21 L.R. 2 febbraio 2010 n. 6).

La compilazione della carta di esercizio e dell’Attestazione deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso un servizio applicativo predisposto da Regione Lombardia all’interno della piattaforma informatica MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti) raggiungibile dal sito web http://www.muta.servizirl.it
La Carta di Esercizio è compilata informaticamente dall’operatore ambulante o dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale ed è vidimata dal Comune o dai Comuni che hanno rilasciato le autorizzazioni in essa indicate.
L'Attestazione (da allegare alla Carta di Esercizio) è compilata informaticamente, ogni anno, esclusivamente dalle associazioni di categoria o da uno dei comuni sede di posteggio.

Per ulteriori informazioni: Suap
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