Contenuto principale

Messaggio di avviso

Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita diretta al pubblico possono effettuare la vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato, purché tale attività sia strumentale e accessoria alla produzione e alla trasformazione.

Per l'apertura dell'attività, bisogna riferirsi all'apposita pratica di avvio di attività di laboratorio artigianale alimentare sul portale del SUAP (Impresainungiorno).

Qual ora, oltre alla vendita degli alimenti prodotti sul posto, vogliano vendere anche altro (per esempio acqua/bibite), dovrà essere inviata anche la relativa pratica di commercio al dettaglio.

Se intendono vendere gli alimenti di propria produzione al pubblico per il consumo immediato nei i locali adiacenti a quelli di produzione o negli spazi esterni al locali ove si svolge l'attività artigianale, devono preventivamente inviare una specifica "comunicazione" al Comune, ai sensi della Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 88. Possono utilizzare i propri arredi e posate e stoviglie a perdere, ma non è consentito effettuare assistenza alla somministrazione.

Per occupare gli spazi esterni, sul suolo pubblico, è necessario ottenere preventivamente la concessione di suolo pubblico. Devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare, nonché le norme sull'inquinamento acustico contenute nelle leggi statali e regionali e nei relativi provvedimenti attuativi.

 

Per ulteriori informazioni: Suap
Torna alla home