Le Agenzie di affari sono imprese che agiscono da intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui per chiunque ne faccia richiesta.
Gli elementi che caratterizzano l’agenzia di affari sono:
- l’esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti;
- una prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta;
- la natura essenzialmente di intermediazione di tale opera;
- il fine di lucro.
Le agenzie d’affari per le quali viene presentata la comunicazione al Comune si occupano in genere di:
- Abbonamenti a giornali e riviste
- Allestimento ed organizzazione di spettacoli
- Collocamento complessi di musica leggera
- Compravendita di autoveicoli e motoveicoli usati a mezzo mandato o procura a vendere
- Compravendita-esposizione di cose usate od oggetti d'arte o di antiquariato su mandato di terzi
- Disbrigo pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni
- Disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative
- Disbrigo pratiche inerenti le onoranze funebri (sono escluse le imprese autorizzate per attività funebri)
- Informazioni commerciali
- Organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti, mercati e vendite televisive
- Organizzazione di congressi, riunioni, feste
- Organizzazione di servizi per la comunità, ovvero ricerca di affari o clienti per conto di artigiani, professionisti e prestatori di mano d'opera
- Prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni
- Pubblicità
- Raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini o simili mezzi
- Spedizioni
Invece:
- sono di competenza della Questura le agenzie matrimoniali, recupero crediti, pubblici incanti e pubbliche relazioni;
- sono di competenza della Amministrazione Provinciale le agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche e nautiche;
- sono di competenza della Camera di Commercio le agenzia di affari in mediazione (agenzie immobiliari), le agenzie o rappresentanze di commercio.
Il titolare dell'agenzia d'affari deve:
- Tenere esposta la comunicazione;
- Tenere esposta la Tabella delle operazioni con le relative tariffe;
- Astenersi dal compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella delle tariffe;
- Astenersi dall'esercitare mansioni o compiti riservati dalla legge a determinati professionisti (notai, avvocati, commercialisti, ecc.);
- Tenere, conservare ed esibire il Registro giornale degli affari, come previsto dall'art. 120 del R.D. 773/1931 e dagli artt. 219 e 220 del R.D. 6/5/1940 n. 635
- Effettuare operazioni soltanto con persone che esibiscono un documento di riconoscimento (art. 119 del R.D. 773/1931 e 219 del R.D. 6/5/1940 n. 635R.D. 6/5/1940 n. 635 i cui dati devono essere annotati sul Registro.