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Messaggio di avviso

Le Agenzie di affari sono imprese che agiscono da intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui per chiunque ne faccia richiesta.
Gli elementi che caratterizzano l’agenzia di affari sono:

  • l’esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti;
  • una prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta;
  • la natura essenzialmente di intermediazione di tale opera;
  • il fine di lucro.


Le agenzie d’affari per le quali viene presentata la comunicazione al Comune si occupano in genere di:

  • Abbonamenti a giornali e riviste
  • Allestimento ed organizzazione di spettacoli
  • Collocamento complessi di musica leggera
  • Compravendita di autoveicoli e motoveicoli usati a mezzo mandato o procura a vendere
  • Compravendita-esposizione di cose usate od oggetti d'arte o di antiquariato su mandato di terzi
  • Disbrigo pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni
  • Disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative
  • Disbrigo pratiche inerenti le onoranze funebri (sono escluse le imprese autorizzate per attività funebri)
  • Informazioni commerciali
  • Organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti, mercati e vendite televisive
  • Organizzazione di congressi, riunioni, feste
  • Organizzazione di servizi per la comunità, ovvero ricerca di affari o clienti per conto di artigiani, professionisti e prestatori di mano d'opera
  • Prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni
  • Pubblicità
  • Raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini o simili mezzi
  • Spedizioni

Invece:

  • sono di competenza della Questura le agenzie matrimoniali, recupero crediti, pubblici incanti e pubbliche relazioni;
  • sono di competenza della Amministrazione Provinciale le agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche e nautiche;
  • sono di competenza della Camera di Commercio le agenzia di affari in mediazione (agenzie immobiliari), le agenzie o rappresentanze di commercio.

Il titolare dell'agenzia d'affari deve:

  • Tenere esposta la comunicazione;
  • Tenere esposta la Tabella delle operazioni con le relative tariffe;
  • Astenersi dal compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella delle tariffe;
  • Astenersi dall'esercitare mansioni o compiti riservati dalla legge a determinati professionisti (notai, avvocati, commercialisti, ecc.);
  • Tenere, conservare ed esibire il Registro giornale degli affari, come previsto dall'art. 120 del R.D. 773/1931 e dagli artt. 219 e 220 del R.D. 6/5/1940 n. 635
  • Effettuare operazioni soltanto con persone che esibiscono un documento di riconoscimento (art. 119 del R.D. 773/1931 e 219 del R.D. 6/5/1940 n. 635R.D. 6/5/1940 n. 635 i cui dati devono essere annotati sul Registro.

Per ulteriori informazioni: Suap
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