Stampa

L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

Non è necessario presentare la segnalazione certificata di inizio attività di commercio al dettaglio, di cui al Decreto Legislativo 114/98, ed alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, per vendere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati.
Gli acconciatori, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Requisiti professionali
In ogni sede dell'impresa, dove viene esercitata l'attività di acconciatura, deve essere designato almeno un responsabile tecnico, che può essere

Il responsabile tecnico deve essere in possesso dell'abilitazione professionale e deve essere sempre presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare/legale rappresentante dell'esercizio deve designare un sostituto in possesso del requisito professionale.

In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare/legale rappresentante dell'esercizio deve designare un sostituto in possesso del requisito professionale. L'acconciatore può esercitare l'attività anche presso il proprio domicilio/residenza, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, igiene, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.

L’attività di acconciatore può essere svolta anche nei luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

Inoltre, relativamente ai giorni e orari di apertura, nel comune di Lecco è necessario seguire quanto disposto dall'ordinanza pdf n. 27 del 2/2/2007 (1.16 MB)

Per ulteriori informazioni: Suap
Torna alla home

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd