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Messaggio di avviso

L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

Non è necessario presentare la segnalazione certificata di inizio attività di commercio al dettaglio, di cui al Decreto Legislativo 114/98, ed alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, per vendere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati.
Gli acconciatori, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Requisiti professionali
In ogni sede dell'impresa, dove viene esercitata l'attività di acconciatura, deve essere designato almeno un responsabile tecnico, che può essere

  • il titolare 
  • un socio partecipante al lavoro
  • un familiare coadiuvante 
  • un dipendente dell'impresa.

Il responsabile tecnico deve essere in possesso dell'abilitazione professionale e deve essere sempre presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare/legale rappresentante dell'esercizio deve designare un sostituto in possesso del requisito professionale.

In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare/legale rappresentante dell'esercizio deve designare un sostituto in possesso del requisito professionale. L'acconciatore può esercitare l'attività anche presso il proprio domicilio/residenza, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, igiene, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.

L’attività di acconciatore può essere svolta anche nei luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

Inoltre, relativamente ai giorni e orari di apertura, nel comune di Lecco è necessario seguire quanto disposto dall'ordinanza pdf n. 27 del 2/2/2007 (1.16 MB)

Per ulteriori informazioni: Suap
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