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Alunni Stranieri

La normativa sul Diritto/Dovere all’Istruzione e Formazione riguarda anche i minori stranieri tra i 15 e i 18 anni e prevede tutti i vincoli e le possibilità previste per gli alunni italiani.
Ciò significa che per la legge italiana un/a alunno/a straniero/a ha assolto il Diritto Dovere all’Istruzione e Formazione solo se può documentare di aver svolto nel Paese di provenienza dieci anni di scolarizzazione debitamente certificati (ovvero tradotti e validati).

In questo caso è possibile:
- iscriversi ai percorsi di scuola superiore dal terzo anno;
- accedere alla Formazione Professionale (l’annualità viene definita in relazione alle competenze professionali riconoscibili utili ai fini della qualifica professionale);
- inserirsi nel mondo del lavoro.

Se il Diritto Dovere all’Istruzione e Formazione non è assolto, il percorso scolastico deve proseguire presso:

- le scuole secondarie di primo grado del territorio (scuole medie) o presso i Centri Provinciali per l'Istruzione dell'Adulto CPIA, nel caso l’alunno/a abbia già compiuto 16 anni e abbia una scolarizzazione pregressa inferiore a nove anni;

- gli studenti di 15 anni, con nove anni di scolarità conclusi, hanno diritto ad essere iscritti alla scuola superiore.

A questo link potete trovare una panoramica sui corsi di italiano per stranieri nella provincia di Lecco (aggiornato al 2012).

 

Iscrizione

I ragazzi stranieri neo-arrivati possono chiedere l’iscrizione in ogni momento dell’anno scolastico.
Di norma gli studenti vanno iscritti nella classe relativa alla loro età anagrafica; può essere deciso l’inserimento nella classe immediatamente precedente a quella dell’età anagrafica (di 1 solo anno).
Per la determinazione della classe la scuola utilizza il criterio dell’età anagrafica; il Consiglio di Classe, valutando la preparazione, può decidere l’inserimento anche in una classe diversa da quella definita dall’età anagrafica.

I ragazzi stranieri che non sono in possesso della documentazione anagrafica o che si trovano in posizione irregolare possono comunque iscriversi con riserva in attesa di regolarizzazione.
La legge italiana garantisce infatti il diritto allo studio a tutti, l’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.
Per iscriversi occorrono: documenti anagrafici, i documenti sanitari (certificati di vaccinazione, ecc…) e la documentazione scolastica relativa ai percorsi scolastici pregressi ai fini dell’inserimento nella scuola/classe più adeguata e maggiormente in continuità formativa con l’esperienza pregressa.
In assenza della documentazione scolastica è possibile presentare l’autocertificazione attestante il percorso di studi svolto.


Dopo l’iscrizione

La scuola che accoglie l’iscrizione deve mettere in atto specifici dispositivi di accoglienza garantendo a tutti i livelli organizzativi e didattici un’attenzione specifica all’integrazione nei confronti dei singoli allievi.
Lo studente straniero neo arrivato che si iscrive a una scuola italiana ha il diritto di essere valutato da una commissione appositamente costituita per la valutazione dei titoli e delle competenze in ingresso ai fini di un orientamento più adeguato internamente alla scuola scelta o verso un'altra scuola. La commissione deve tener conto del corso di studi frequentato, del titolo di studio acquisito, dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, e in base a questi elementdefinire l’assegnazione a una classe adeguata per età e per la definizione del PEP (piano di studi personalizzato).
La commissione definisce inoltre il necessario adattamento dei programmi di insegnamento in relazione al livello di preparazione; a questo scopo adotta specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l’apprendimento della lingua italiana (L2), utilizzando le risorse della scuola, ma anche attività aggiuntive di insegnamento tramite progetti specifici e risorse esterne e grazie a strumenti didattici specifici e testi facilitati per favorire un buon inserimento nella scuola.

Alunni disabili

Tutti gli alunni in situazione di disabilità, anche grave, hanno diritto a frequentare le classi delle scuole di ogni ordine e grado. Il diritto all’integrazione è garantito per tutti i servizi educativi, a cominciare all’asilo nido, per tutti gli ordini di scuola fino all’Università.
Il Diritto Dovere di Istruzione e Formazione si estende anche ai disabili, fatte salve specifiche indicazioni degli specialisti.
Ogni classe può essere frequentata al massimo per due anni. Solo in casi eccezionali il collegio docenti, su proposta del consiglio di classe, sentito il parere degli specialisti (Dlgs 297/94), può deliberare l’iscrizione per la terza volta allo stesso anno.
Se il/la ragazzo/a disabile continua il percorso di studi presso una scuola secondaria di secondo grado, le condizioni e le procedure di inserimento e di integrazione sono le stesse dei percorsi precedenti nella scuola primaria e secondaria di primo grado.
Se il/la ragazzo/a disabile sceglie un percorso di qualifica professionale triennale (corsi di competenza regionale - CFP), non ha più l’attribuzione dell’insegnante di sostegno, ma può contare comunque sulla personalizzazione del percorso formativo, anche attraverso uno strumento specifico denominato "Piano Individuale Personalizzato" (PIP); se si iscrive ai corsi IeFP nelle scuole statali continua ad avere l’insegnante di sostegno.

Iscrizione

Prima di procedere all’iscrizione o comunque in tempi utili rispetto all’inizio dell’anno scolastico, ai fini dell’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, i genitori/tutori devono presentare domanda all’ASL, la quale dispone appositi accertamenti collegiali nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Il verbale di accertamento, firmato da tutti i componenti del Collegio, è rilasciato direttamente al genitore/tutore. Successivamente alla firma del verbale, gli operatori che hanno in carico la situazione predispongono la diagnosi funzionale che viene consegnata al genitore/tutore. È quindi il famigliare a consegnare alla scuola il verbale e la diagnosi funzionale. In questo modo può essere avviato il percorso e possono essere attivati gli interventi necessari per consentire l’integrazione scolastica dell’alunno.
Prima di effettuare l’iscrizione, è utile prendere contatti con il dirigente scolastico per presentare l’alunno/a e verificare che ci siano tutte le condizioni per un adeguato inserimento. I genitori, anche all'atto dell’iscrizione, devono segnalare le esigenze particolari in merito al trasporto, all'alimentazione, alle terapie da seguire e all’assistenza necessaria per l’autonomia dell'alunno/a.
Anche in caso di sovrannumero di iscrizioni la scuola è tenuta ad accogliere l’iscrizione di un/a alunno/a disabile (art 3 L104/92 ; CM364/1986). Ciò vale anche per le scuole paritarie, che sono tenute, al pari delle scuole pubbliche, ad accettare le iscrizioni di alunni disabili e a garantire tutti gli strumenti previsti dalla normativa in materia di integrazione scolastica (L.62/00).

Dopo l’iscrizione

Nel secondo quadrimestre il dirigente scolastico, sulla base dell’analisi del numero degli alunni disabili, delle iscrizioni ricevute, dei relativi bisogni invia all’Ufficio Scolastico Territoriale fa la richiesta di risorse per l’anno successivo.
Il dirigente scolastico all’inizio di ogni anno suddivide le ore per ogni alunno e assegna il docente di sostegno alla classe in cui è inserito l’alunno disabile.
L’insegnante di sostegno è un docente con formazione o esperienza specifica nell’insegnamento ad alunni/e disabili, assegnato alla classe in cui è inserito/a l’alunno/a. Non è l’unico responsabile dell’integrazione dell’alunno disabile, ma lavora in stretto raccordo con il consiglio di classe e con altre eventuali figure previste dal progetto.
Più precisamente, se la gravità della situazione lo richiede, il dirigente scolastico, previo consenso della famiglia, deve/può richiedere entro la fine di maggio all’Ente Locale, al Comune per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e scuola secondaria di primo grado; alla Provincia per la scuola secondaria superiore, il servizio di assistenza educativa specialistica (chiamato anche assistente educatore). L’assistente educatore supporta, grazie alla sua specifica competenza, il team degli insegnanti svolgendo compiti definiti dal progetto individualizzato dell’alunno/a, e collabora con la scuola nel favorire l’integrazione e l’accesso alle opportunità formative offerte.
Per i disabili sensoriali il servizio di assistenza educativa viene attivato dall’Azienda Sanitaria Locale sulla base della delega gestionale contenuta nella Convenzione tra la Provincia di Lecco, competente in materia, e l’Azienda Sanitaria Locale di Lecco.
Alla diagnosi funzionale segue il profilo dinamico funzionale (PDF), che è redatto per la prima volta all’inizio del primo anno di frequenza in ogni ordine di scuola da un gruppo operativo composto dal consiglio di classe, dagli operatori dell’ASL oppure dagli specialisti che hanno in carico l’alunno/a e dai genitori. Il PDF che deve essere aggiornato a conclusione della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, definisce la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire.
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è invece redatto all’inizio di ogni anno scolastico dallo stesso gruppo operativo (CdC, specialisti e genitori), ed è sottoposto a verifiche periodiche. Il PEI non consiste solo in un progetto didattico, ma tiene presenti altre dimensioni importanti per il progetto di vita dell’alunno/a disabile.