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Sono soggetti all’imposta municipale propria:

Si ricorda che dall'anno 2020 è stata abolita la TASI. Dal 2020 fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono assoggettati all'IMU.


Il Consiglio Comunale ha approvato con Delibera n. 29 del 29 giugno 2020 il pdf Regolamento IMU (597 KB)  in vigore dal 01/01/2020 dal quale è possibile approfondire maggiormente le informazioni utili ad una corretta applicazione dell’Imposta.

E' disponibile anche l'apposita  pdf Informativa IMU 2020 (192 KB) .

 

COSA CAMBIA NEL 2020

Cittadini Italiani residenti all’estero

Non è più riconosciuta l’equiparazione all’abitazione principale, e di conseguenza l’esclusione da IMU, per l’abitazione dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) pensionati nei rispettivi paesi di residenza.

Aree fabbricabili di pertinenza

L'area fabbricabile pertinenza del fabbricato è da considerarsi esente solo quella così considerata ai fini urbanistici, a condizione che risulti accatastata unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della “graffatura”.

Equiparazione all’abitazione principale della casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli

Dal 1 gennaio 2020, è equiparata all’abitazione principale IMU la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Si chiarisce che l’equiparazione all’abitazione principale e la conseguente esenzione opera a condizione che sull’immobile assegnato almeno uno dei due coniugi/conviventi sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale e solo in presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Fino all’anno 2019 l’equiparazione era invece prevista per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

AGEVOLAZIONI IMU PER LE ATTIVITA’ MAGGIORMENTE COLPITE DA COVID-2019

DECRETO RILANCIO
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34  -   convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77:
ARTICOLO 177
“Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico”
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da  COVID  19,  per  l'anno  2020,  non  è   dovuta  la  prima   rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n.160, relativa a:
    a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali  e fluviali, nonché  immobili degli stabilimenti termali;
    b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2  e  immobili degli  agriturismo,  dei  villaggi  turistici,  degli  ostelli  della gioventù , dei rifugi di montagna, delle colonie  marine  e  montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case  e  appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence  e  dei  campeggi,  a condizione che i  relativi  proprietari  siano  anche  gestori  delle attività  ivi esercitate;
    b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso  da parte di imprese esercenti attività  di  allestimenti  di  strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Il testo integrale del decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg


DECRETO AGOSTO
Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.:
ARTICOLO 78
“Esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore del turismo e dello spettacolo”
1.  In  considerazione   degli   effetti   connessi   all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU)  di  cui  all'articolo  1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
    a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali  e fluviali, nonché  immobili degli stabilimenti termali;
    b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2  e  relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per  brevi  soggiorni,  delle  case  e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei  residence  e  dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività  ivi esercitate(  l'esenzione per  le  pertinenze  di immobili rientranti nella categoria catastale D/2  si  applica  anche relativamente  alla  prima  rata  di   cui   all'articolo   177   del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77));
    c) immobili rientranti nella categoria  catastale  D  in  uso  da parte di imprese esercenti attività  di  allestimenti  di  strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
    d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati  a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e  spettacoli, a condizione che i relativi proprietari  siano  anche  gestori  delle attività  ivi esercitate;
    e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo,  night-club  e simili, a condizione che i relativi proprietari siano  anche  gestori delle attività  ivi esercitate.

Il testo integrale del decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05541/sg


DECRETO RISTORI 
Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137
ARTICOLO 9
“Cancellazione della seconda rata IMU”
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'Allegato 1 del suddetto decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il testo integrale del Decreto è disponibile al seguente link:   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg
 

DECRETO RISTORI bis
Decreto Legge 9 novembre  2020 n. 149
ARTICOLO 5 
“Cancellazione della seconda rata IMU”
1.  Ferme   restando   le   disposizioni   dell'articolo   78   del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni, dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.  126  e  dell'articolo   9   del decreto-legge 28  ottobre  2020,  n.  137,  in  considerazione  degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è  dovuta la seconda rata dell'imposta  municipale  propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da  738  a  783,  della  legge  27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il  16  dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative  pertinenze  in  cui  si  esercitano  le  attività   riferite   ai   codici   ATECO   riportati nell'Allegato 2 al presente decreto,  a  condizione  che  i  relativi proprietari siano  anche  gestori  delle  attività   ivi  esercitate, ubicati   nei   comuni   delle   aree   del   territorio   nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze  del  Ministro  della  salute adottate ai sensi dell'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020  e  dell'articolo  30  del presente decreto. 

Il testo integrale del Decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg

 

DECRETO RISTORI quater
DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157

Art. 8

Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU

1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b),del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attivita' economiche indicate dalle predette disposizioni. 

Il testo integrale del Decreto è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-30&atto.codiceRedazionale=20G00183&elenco30giorni=false

 

Per ulteriori delucidazioni è possibile consultare le pdf FAQ predisposte dal MEF (293 KB)

 

 

Beni condominiali

Per i beni condominiali soggetti a IMU il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

Immobili già soggetti a TASI

I fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita purché non locati, che fino all’anno 2019 erano soggetti alla TASI, sono ora soggetti a IMU.

Termine di presentazione della dichiarazione IMU

Il termine della presentazione della dichiarazione IMU ministeriale o nei casi richiesti, del modello predisposto dall'Ufficio Tributi, dall’anno di imposta 2020 è il 30 giugno dell’anno successivo alla variazione (art. 1 comma 769 L. 27/12/2019 n. 160).

Immobili a canone concordato

Rimane confermata la riduzione al 75% dell’imposta dovuta, fermo restando la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

Per il Comune di Lecco, dal 01/01/2020, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, viene unificata l'aliquota da applicare per il calcolo dell'IMU, indipendentemente che l’inquilino trasferisca o meno la residenza nell’immobile oggetto di locazione.

 

 

CALCOLO DELL’IMU

Il calcolo IMU si effettua come segue:

Il risultato così ricavato (base imponibile) dovrà essere moltiplicato per la relativa aliquota prevista (al netto di eventuali detrazioni/agevolazioni) in modo da ottenere l’IMU dovuta.

Per la aree fabbricabili il calcolo IMU dovrà essere effettuato moltiplicando il valore venale dell’area al 1°gennaio dell’anno di imposizione per la relativa aliquota.

In ogni caso l’IMU calcolata sarà poi da rapportare alla quota e al periodo di possesso.

Si ricorda che l'IMU è un tributo in autoliquidazione, pertanto il contribuente è tenuto al calcolo dell'imposta dovuta in autonomia, anche avvalendosi dell'apposito calcolatore online.

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ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se inscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Agevolazioni per l’abitazione principale:

L'IMU non è dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, se non classificata nelle categorie catastali A1, A8 o A9, e per le relative pertinenze.
L'IMU non deve inoltre essere versata per gli immobili equiparati all'abitazione principale, di seguito elencati, se non rientrano nelle categorie catastali A1, A8 o A9, e per le relative pertinenze.
Gli immobili adibiti ad abitazione principale e quelli ad essa equiparati, di categoria catastale A1, A8 o A9, sono invece soggetti ad IMU. Dall'imposta dovuta per queste abitazioni e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione di abitazione principale.
La detrazione di imposta per l’abitazione principale, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.
Il contemporaneo utilizzo, come abitazione principale, di più unità immobiliari distintamente accatastate, consente l’accesso al relativo trattamento fiscale di favore solo se si è proceduto all’unione di fatto ai fini fiscali, attraverso la specifica annotazione in catasto.

Sono equiparate all’abitazione principale:

 

 

AGEVOLAZIONI PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO (Legge n. 431/98)


Riduzione di imposta al 75%

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998, l'IMU determinata sulla base dell'aliquota deliberata dal Comune, è ridotta al 75 per cento. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Dal 01/01/2020 per tali fattispecie viene unificata l’aliquota da applicare per il calcolo dell’IMU che è quella ordinaria, indipendentemente che l’inquilino trasferisca o meno la residenza nell’immobile oggetto di locazione.

Attestazione di rispondenza del contratto di locazione a canone concordato

Per beneficiare dell’agevolazione (riduzione di imposta al 75%) è indispensabile che i contratti di locazione siano stati stipulati con l’assistenza delle associazioni di categoria inquilini/proprietari sottoscrittori dei patti territoriali oppure che siano accompagnati all’attestazione di rispondenza rilasciata dalle associazioni stesse.

Inoltre è necessario presentare apposita dichiarazione su modello predisposto dall’ufficio tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione ministeriale corredata da copia del contratto di locazione. Se lo stesso non è stato stipulato con l’assistenza delle associazioni di categoria inquilini/proprietari, dovrà essere allegata anche l’attestazione di rispondenza del contratto di locazione all’accordo territoriale rilasciata dalle stesse (asseverazione).

E' possibile prendere visione dei pdf Patti territoriali (9.82 MB) ,della  pdf Cartografia Comune Lecco (3.26 MB) , dell' pdf Attestazione di rispondenza (4.25 MB)  ex D.M. 16 01 2017, dei modelli di contratto pdf Ex DM 2017 allegato A (2.73 MB) , pdf Ex DM 2017 allegato B (3.09 MB) pdf Ex DM 2017 allegato C (2.75 MB) , del modulo di  pdf Avvio procedura negoziazione paritetica e conciliazione (427 KB)  e della Delibera Giunta n. 156 del 19/07/2018.

 

AGEVOLAZIONI PER LE ABITAZIONI CEDUTE IN COMODATO

Riduzione del 50% della base imponibile

Per le unità immobiliari, e le relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli) che le utilizzano come abitazione principale, è prevista la riduzione della base imponibile IMU del 50 per cento, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

L’agevolazione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. Il contribuente che, oltre all'abitazione ceduta in comodato e all'eventuale sua abitazione principale ubicata nello stesso Comune, possiede anche altri immobili censiti in categorie catastali diverse da quella abitativa, mantiene il diritto ad applicare l'agevolazione.
Inoltre è necessario presentare apposita dichiarazione su modello predisposto dall’ufficio tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione ministeriale con allegata copia del contratto di comodato debitamente registrato.

 

IL VALORE DEGLI IMMOBILI

La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore degli immobili: fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili.

Fabbricati di interesse storico

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E' necessario presentare la dichiarazione IMU con allegata copia del decreto di vincolo di interesse storico/artistico.

Fabbricati inagibili inabitabili

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in uno stato di degrado fisico sopravvenuto (ad esempio fabbricati diroccati, fatiscenti o pericolanti) e in un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere c) e d) del D.P.R. 06 giugno 2001. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità deve essere comunicato al Comune mediante dichiarazione e comprovato da una perizia predisposta da un tecnico abilitato nella quale si faccia espresso riferimento ai requisiti previsti nei commi 2 e 3 dell'articolo 9 del vigente Regolamento IMU.

Il valore dei terreni agricoli

Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. Il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto il 1° gennaio 2020, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135. Per il Comune di Lecco (classificato come Comune parzialmente montano) sono esenti dal pagamento IMU i terreni agricoli ricadenti, anche parzialmente, fuori dal tessuto urbano consolidato come da planimetria pdf qui disponibile (8.87 MB) .

Sono inoltre esenti dall'IMU indipendentemente dalla loro ubicazione, i terreni agricoli (anche se classificati come aree fabbricabili) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ed i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Restano soggetti ad IMU tutti gli altri terreni agricoli.

Il valore delle aree fabbricabili

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La base imponibile IMU è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2020, determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (è necessario che il contribuente presenti dichiarazione IMU).

ALIQUOTE IMU

Le aliquote IMU 2020, deliberate dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 30 del 29/06/2020 sono le seguenti:

TIPOLOGIA

ALIQUOTA DETRAZIONE

RIDUZIONI

NOTE

ABITAZIONE PRINC.LE E FATTISPECIE ASSIMILATE CON RELATIVE PERTINENZE

 

ESENTI PER LEGGE

 

ABITAZIONE PRIN.LE CLASSIFICATE NELLE CAT. CATAST. A/1 - A/8 - A/9 E RELATIVE PERTINENZE

 

0,6 % - detrazione € 200,00

 

FABBRICATI RURALI A D USO STRIMENTALE DI CUI ALL’ART. 9 COMMA 3-BIS DEL DL N. 557/93, CONVERTITO DALLA LEGGE NR. 133/94

 

0,10%

 

ASSOGGETTATI A TASI FINO AL 2019

BENI MERCE

0,25%

ASSOGGETTATI A TASI FINO AL 2019

 

TERRENI AGRICOLI

 

1,06%

SI CONSIDERANO ESENTI I TERRENI RICADENTI IN AREE MONTANE O DI COLLINA O RICADENTI ANCHE PARZIALMENTE FUORI DAL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATSTALE D

 

1,06%

 

LA QUOTA DELLO 0,76% E’ RISERVATA ALLO STATO, MENTRE LO 0,30% AL COMUNE.

IMMOBILI LOCATI AI SENSI DELLA LEGGE NR. 431/98 ART. 2 C. 3 E ART. 5 C. 1 – 2

1,06%

 

CON RIDUZIONE DEL 25% DELL’IMPOSTA DOVUTA

DAL 01/01/2020, INDIPENDENTEMENTE DALLA RESIDENZA DELL'INQUILINO, L'ALIQUOTA DA APPLICARE E' QUELLA ORDINARIA

  • IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI

  • IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D’USO GRATUITO (FATTA ECCEZIONE PER LE CAT. CAT.LI A/1, A/8, A/9)

  • FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

 

1,06%

 

CON RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE

 

 

 

ART. 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IMU

AREE FABBRICABILI

1,06%

 

TUTTE LE ALTRI FATTISPECIE NON RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE PRECEDENTI

1,06%

 

 

DICHIARAZIONI IMU

Relativamente alle variazioni intervenute nell’anno 2020, per conoscere i casi per cui occorrerà presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2021, occorre attendere l’approvazione del modello di dichiarazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per le variazioni intervenute nell'anno 2019 la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 31 dicembre 2020. Per conoscere i casi per cui deve essere presentata è necessario fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del modello, approvate con D.M. il 30 ottobre 2012.

La dichiarazione IMU avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.

Il Regolamento Comunale prevede la presentazione della dichiarazione IMU su modelli predisposti dall’Ente (qui disponibili) per le seguenti fattispecie:

 

IMMOBILI ESENTI DA IMU

 

Al comma 759, dell’art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 sono elencate le fattispecie per cui è prevista l’esenzione dall’IMU.

L’esenzione si applica per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

A partire dall’1 gennaio 2020 sono esenti da IMU gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro Ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari, così come previsto dall’art. 10 comma 2 lettera H del vigente regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29 giugno 2020.

 

PERIODO DI POSSESSO

 

L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile ed al verificarsi delle condizioni previste per l'applicazione delle agevolazioni, conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese, bisogna considerare come protratti per l'intero mese quei caratteri distintivi agli effetti dell'IMU che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.

 

VERSAMENTO OMESSO O TARDIVO

Chi non versa l’imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

Il contribuente che versa l’imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento eventualmente anche utilizzando il  calcolatore online.

 


Come si versa:

L'IMU si versa al Comune. Fanno eccezione i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, per i quali è corrisposto allo Stato il tributo calcolato in base all'aliquota dello 0,76%, mentre la restante parte è corrisposta al Comune. Si versa utilizzando il modello F24, presso qualsiasi istituto di credito, ufficio postale o con modalità telematica senza alcun costo, utilizzando i codici che seguono.

Codice comune: E507

Codici tributo:

3912 per abitazione principale/pertinenze
3914 per terreni
3918 per altri fabbricati
3916 per aree fabbricabili
3925 per IMU fabbricati D – Stato
3930 per IMU fabbricati D – Comune
3939 per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale

 
Quando si versa:

Il versamento dell’acconto IMU 2020 è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. In alternativa, il contribuente ha comunque la facoltà di versare l’acconto calcolandolo sulla base della sua situazione immobiliare nel primo semestre del 2020, applicando le aliquote IMU vigenti per l’anno 2019.

Il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 24 in data 8 giugno 2020 ha disposto che in caso di versamento dell’acconto IMU 2020 entro il 16 settembre 2020, il tributo è dovuto senza le sanzioni ma con gli interessi calcolati al tasso legale (Imposta dovuta x tasso (0,05%) x numero dei giorni successivi al 16 giugno e fino al giorno di versamento / 36500).

La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2020, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2020 con conguaglio sulla prima rata (imposta annua meno acconto).

Il versamento IMU deve essere effettuato utilizzando il modello F24 o altre forme di pagamento previste dalla Legge. Il modello di versamento F24 e le istruzioni per la compilazione sono disponibili online o presso gli istituti di credito e gli uffici postali.

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si fa luogo al versamento se l'imposta annuale da versare è uguale o inferiore a 12 euro. Se l'importo da versare supera i 12 euro il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.

Si ricorda che l'IMU è un tributo in autoliquidazione, pertanto il contribuente è tenuto al calcolo dell'imposta dovuta in autonomia, anche avvalendosi dell'apposito calcolatore online .calcoloIMU21 banner 200

 

Versamento enti non commerciali

Il versamento dell'IMU degli enti non commerciali deve essere effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno ed il 16 dicembre dell'anno di imposta e l'ultima, a conguaglio dell'imposta dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo.

Versamento per non residenti nel territorio dello Stato

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che devono effettuare i pagamenti dell’IMU dall’estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, dovranno provvedere tramite bonifico bancario nei modi seguenti:

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

 

Cosa fare se si versa più del dovuto:

E' possibile richiedere il rimborso compilando il modello disponibile nella sezione modulistica.

 

 

 

Per ulteriori informazioni: Tributi

 

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