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Messaggio di avviso

Come si versa:

L'IMU si versa al Comune. Fanno eccezione i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, per i quali è corrisposto allo Stato il tributo calcolato in base all'aliquota dello 0,76%, mentre la restante parte è corrisposta al Comune. Si versa utilizzando il modello F24, presso qualsiasi istituto di credito, ufficio postale o con modalità telematica senza alcun costo, utilizzando i codici che seguono.

Codice comune: E507

Codici tributo:

3912 per abitazione principale/pertinenze
3914 per terreni
3918 per altri fabbricati
3916 per aree fabbricabili
3925 per IMU fabbricati D – Stato
3930 per IMU fabbricati D – Comune
3939 per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale

 
Quando si versa:

Il versamento dell’acconto IMU 2020 è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. In alternativa, il contribuente ha comunque la facoltà di versare l’acconto calcolandolo sulla base della sua situazione immobiliare nel primo semestre del 2020, applicando le aliquote IMU vigenti per l’anno 2019.

Il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 24 in data 8 giugno 2020 ha disposto che in caso di versamento dell’acconto IMU 2020 entro il 16 settembre 2020, il tributo è dovuto senza le sanzioni ma con gli interessi calcolati al tasso legale (Imposta dovuta x tasso (0,05%) x numero dei giorni successivi al 16 giugno e fino al giorno di versamento / 36500).

La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2020, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2020 con conguaglio sulla prima rata (imposta annua meno acconto).

Il versamento IMU deve essere effettuato utilizzando il modello F24 o altre forme di pagamento previste dalla Legge. Il modello di versamento F24 e le istruzioni per la compilazione sono disponibili online o presso gli istituti di credito e gli uffici postali.

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si fa luogo al versamento se l'imposta annuale da versare è uguale o inferiore a 12 euro. Se l'importo da versare supera i 12 euro il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.

Si ricorda che l'IMU è un tributo in autoliquidazione, pertanto il contribuente è tenuto al calcolo dell'imposta dovuta in autonomia, anche avvalendosi dell'apposito calcolatore online .calcoloIMU21 banner 200

 

Versamento enti non commerciali

Il versamento dell'IMU degli enti non commerciali deve essere effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno ed il 16 dicembre dell'anno di imposta e l'ultima, a conguaglio dell'imposta dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo.

Versamento per non residenti nel territorio dello Stato

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che devono effettuare i pagamenti dell’IMU dall’estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, dovranno provvedere tramite bonifico bancario nei modi seguenti:

  • per l’eventuale quota di imposta spettante allo Stato, seguendo le indicazioni riportate nel comunicato del Ministero dell'Economia relativo al pagamento dei residenti all'estero, qui disponibile.

  • per la quota di imposta del Comune di Lecco, tramite bonifico da effettuare direttamente sul seguente conto bancario presso La Banca Popolare di Sondrio: Cod. IBAN: IT 48 E 05696 22900 000001000X70 CODICE SWIFT (per bonifici dall'estero) POSOIT22

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

  • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;

  • la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;

  • l’annualità di riferimento;

  • l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate.

 

Cosa fare se si versa più del dovuto:

E' possibile richiedere il rimborso compilando il modello disponibile nella sezione modulistica.

 

 

 

Per ulteriori informazioni: Tributi