Il Consiglio Comunale ha approvato con Delibera n. 29 del 29 giugno 2020 il pdf Regolamento IMU (597 KB) in vigore dal 01/01/2020 dal quale è possibile approfondire maggiormente le informazioni utili ad una corretta applicazione dell’Imposta.
E' disponibile anche l'apposita pdf Informativa IMU 2020 (192 KB) .
COSA CAMBIA NEL 2020
Cittadini Italiani residenti all’estero
Non è più riconosciuta l’equiparazione all’abitazione principale, e di conseguenza l’esclusione da IMU, per l’abitazione dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) pensionati nei rispettivi paesi di residenza.
Aree fabbricabili di pertinenza
L'area fabbricabile pertinenza del fabbricato è da considerarsi esente solo quella così considerata ai fini urbanistici, a condizione che risulti accatastata unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della “graffatura”.
Equiparazione all’abitazione principale della casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli
Dal 1 gennaio 2020, è equiparata all’abitazione principale IMU la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Si chiarisce che l’equiparazione all’abitazione principale e la conseguente esenzione opera a condizione che sull’immobile assegnato almeno uno dei due coniugi/conviventi sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale e solo in presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Fino all’anno 2019 l’equiparazione era invece prevista per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
AGEVOLAZIONI IMU PER LE ATTIVITA’ MAGGIORMENTE COLPITE DA COVID-2019
DECRETO RILANCIO
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77:
ARTICOLO 177
“Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico”
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n.160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù , dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
Il testo integrale del decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg
DECRETO AGOSTO
Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.:
ARTICOLO 78
“Esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore del turismo e dello spettacolo”
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate( l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77));
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Il testo integrale del decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05541/sg
DECRETO RISTORI
Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137
ARTICOLO 9
“Cancellazione della seconda rata IMU”
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'Allegato 1 del suddetto decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Il testo integrale del Decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg
DECRETO RISTORI bis
Decreto Legge 9 novembre 2020 n. 149
ARTICOLO 5
“Cancellazione della seconda rata IMU”
1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'articolo 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto.
Il testo integrale del Decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg
DECRETO RISTORI quater
DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157
Art. 8
Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU
1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b),del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attivita' economiche indicate dalle predette disposizioni.
Il testo integrale del Decreto è disponibile al seguente link:
Per ulteriori delucidazioni è possibile consultare le pdf FAQ predisposte dal MEF (293 KB) .
Beni condominiali
Per i beni condominiali soggetti a IMU il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
Immobili già soggetti a TASI
I fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita purché non locati, che fino all’anno 2019 erano soggetti alla TASI, sono ora soggetti a IMU.
Termine di presentazione della dichiarazione IMU
Il termine della presentazione della dichiarazione IMU ministeriale o nei casi richiesti, del modello predisposto dall'Ufficio Tributi, dall’anno di imposta 2020 è il 30 giugno dell’anno successivo alla variazione (art. 1 comma 769 L. 27/12/2019 n. 160).
Immobili a canone concordato
Rimane confermata la riduzione al 75% dell’imposta dovuta, fermo restando la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
Per il Comune di Lecco, dal 01/01/2020, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, viene unificata l'aliquota da applicare per il calcolo dell'IMU, indipendentemente che l’inquilino trasferisca o meno la residenza nell’immobile oggetto di locazione.
CALCOLO DELL’IMU
Il calcolo IMU si effettua come segue:
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la rendita catastale del fabbricato deve essere rivalutata del 5%; l’importo rivalutato deve essere moltiplicato per i moltiplicatori come indicato di seguito:
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160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
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140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
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80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
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80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
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65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
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55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
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il reddito dominicale del terreno deve essere rivalutato del 25% e l’importo rivalutato deve essere moltiplicato per 135.
Il risultato così ricavato (base imponibile) dovrà essere moltiplicato per la relativa aliquota prevista (al netto di eventuali detrazioni/agevolazioni) in modo da ottenere l’IMU dovuta.
Per la aree fabbricabili il calcolo IMU dovrà essere effettuato moltiplicando il valore venale dell’area al 1°gennaio dell’anno di imposizione per la relativa aliquota.
In ogni caso l’IMU calcolata sarà poi da rapportare alla quota e al periodo di possesso.
Si ricorda che l'IMU è un tributo in autoliquidazione, pertanto il contribuente è tenuto al calcolo dell'imposta dovuta in autonomia, anche avvalendosi dell'apposito calcolatore online.
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se inscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Agevolazioni per l’abitazione principale:
L'IMU non è dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, se non classificata nelle categorie catastali A1, A8 o A9, e per le relative pertinenze.
L'IMU non deve inoltre essere versata per gli immobili equiparati all'abitazione principale, di seguito elencati, se non rientrano nelle categorie catastali A1, A8 o A9, e per le relative pertinenze.
Gli immobili adibiti ad abitazione principale e quelli ad essa equiparati, di categoria catastale A1, A8 o A9, sono invece soggetti ad IMU. Dall'imposta dovuta per queste abitazioni e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione di abitazione principale.
La detrazione di imposta per l’abitazione principale, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.
Il contemporaneo utilizzo, come abitazione principale, di più unità immobiliari distintamente accatastate, consente l’accesso al relativo trattamento fiscale di favore solo se si è proceduto all’unione di fatto ai fini fiscali, attraverso la specifica annotazione in catasto.
Sono equiparate all’abitazione principale:
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l'unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
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le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle suddette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
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i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
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la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
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un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
AGEVOLAZIONI PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO (Legge n. 431/98)
Riduzione di imposta al 75%
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998, l'IMU determinata sulla base dell'aliquota deliberata dal Comune, è ridotta al 75 per cento. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Dal 01/01/2020 per tali fattispecie viene unificata l’aliquota da applicare per il calcolo dell’IMU che è quella ordinaria, indipendentemente che l’inquilino trasferisca o meno la residenza nell’immobile oggetto di locazione.
Attestazione di rispondenza del contratto di locazione a canone concordato
Per beneficiare dell’agevolazione (riduzione di imposta al 75%) è indispensabile che i contratti di locazione siano stati stipulati con l’assistenza delle associazioni di categoria inquilini/proprietari sottoscrittori dei patti territoriali oppure che siano accompagnati all’attestazione di rispondenza rilasciata dalle associazioni stesse.
Inoltre è necessario presentare apposita dichiarazione su modello predisposto dall’ufficio tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione ministeriale corredata da copia del contratto di locazione. Se lo stesso non è stato stipulato con l’assistenza delle associazioni di categoria inquilini/proprietari, dovrà essere allegata anche l’attestazione di rispondenza del contratto di locazione all’accordo territoriale rilasciata dalle stesse (asseverazione).
E' possibile prendere visione dei pdf Patti territoriali (9.82 MB) ,della pdf Cartografia Comune Lecco (3.26 MB) , dell' pdf Attestazione di rispondenza (4.25 MB) ex D.M. 16 01 2017, dei modelli di contratto pdf Ex DM 2017 allegato A (2.73 MB) , pdf Ex DM 2017 allegato B (3.09 MB) , pdf Ex DM 2017 allegato C (2.75 MB) , del modulo di pdf Avvio procedura negoziazione paritetica e conciliazione (427 KB) e della Delibera Giunta n. 156 del 19/07/2018.
AGEVOLAZIONI PER LE ABITAZIONI CEDUTE IN COMODATO
Riduzione del 50% della base imponibile
Per le unità immobiliari, e le relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli) che le utilizzano come abitazione principale, è prevista la riduzione della base imponibile IMU del 50 per cento, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
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il comodante e il comodatario devono essere parenti in linea retta di primo grado (genitore/i e figlio e viceversa)
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il comodatario e il suo nucleo familiare deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'abitazione oggetto di comodato;
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il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
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il comodante e il suo nucleo familiare deve avere residenza anagrafica e dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato. Il comodante non deve possedere altri immobili di tipo abitativo in Italia (per intero o in parte), con l'unica possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;
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l'abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9.
L’agevolazione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. Il contribuente che, oltre all'abitazione ceduta in comodato e all'eventuale sua abitazione principale ubicata nello stesso Comune, possiede anche altri immobili censiti in categorie catastali diverse da quella abitativa, mantiene il diritto ad applicare l'agevolazione.
Inoltre è necessario presentare apposita dichiarazione su modello predisposto dall’ufficio tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione ministeriale con allegata copia del contratto di comodato debitamente registrato.
IL VALORE DEGLI IMMOBILI
La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore degli immobili: fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili.
Fabbricati di interesse storico
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E' necessario presentare la dichiarazione IMU con allegata copia del decreto di vincolo di interesse storico/artistico.
Fabbricati inagibili inabitabili
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in uno stato di degrado fisico sopravvenuto (ad esempio fabbricati diroccati, fatiscenti o pericolanti) e in un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere c) e d) del D.P.R. 06 giugno 2001. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità deve essere comunicato al Comune mediante dichiarazione e comprovato da una perizia predisposta da un tecnico abilitato nella quale si faccia espresso riferimento ai requisiti previsti nei commi 2 e 3 dell'articolo 9 del vigente Regolamento IMU.
Il valore dei terreni agricoli
Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. Il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto il 1° gennaio 2020, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135. Per il Comune di Lecco (classificato come Comune parzialmente montano) sono esenti dal pagamento IMU i terreni agricoli ricadenti, anche parzialmente, fuori dal tessuto urbano consolidato come da planimetria pdf qui disponibile (8.87 MB) .
Sono inoltre esenti dall'IMU indipendentemente dalla loro ubicazione, i terreni agricoli (anche se classificati come aree fabbricabili) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ed i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Restano soggetti ad IMU tutti gli altri terreni agricoli.
Il valore delle aree fabbricabili
Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La base imponibile IMU è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2020, determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (è necessario che il contribuente presenti dichiarazione IMU).
ALIQUOTE IMU
Le aliquote IMU 2020, deliberate dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 30 del 29/06/2020 sono le seguenti:
TIPOLOGIA |
ALIQUOTA DETRAZIONE RIDUZIONI |
NOTE |
ABITAZIONE PRINC.LE E FATTISPECIE ASSIMILATE CON RELATIVE PERTINENZE |
ESENTI PER LEGGE |
|
ABITAZIONE PRIN.LE CLASSIFICATE NELLE CAT. CATAST. A/1 - A/8 - A/9 E RELATIVE PERTINENZE |
0,6 % - detrazione € 200,00 |
|
FABBRICATI RURALI A D USO STRIMENTALE DI CUI ALL’ART. 9 COMMA 3-BIS DEL DL N. 557/93, CONVERTITO DALLA LEGGE NR. 133/94 |
0,10% |
ASSOGGETTATI A TASI FINO AL 2019 |
BENI MERCE |
0,25% |
ASSOGGETTATI A TASI FINO AL 2019 |
TERRENI AGRICOLI |
1,06% |
SI CONSIDERANO ESENTI I TERRENI RICADENTI IN AREE MONTANE O DI COLLINA O RICADENTI ANCHE PARZIALMENTE FUORI DAL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO |
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATSTALE D |
1,06% |
LA QUOTA DELLO 0,76% E’ RISERVATA ALLO STATO, MENTRE LO 0,30% AL COMUNE. |
IMMOBILI LOCATI AI SENSI DELLA LEGGE NR. 431/98 ART. 2 C. 3 E ART. 5 C. 1 – 2 |
1,06%
CON RIDUZIONE DEL 25% DELL’IMPOSTA DOVUTA |
DAL 01/01/2020, INDIPENDENTEMENTE DALLA RESIDENZA DELL'INQUILINO, L'ALIQUOTA DA APPLICARE E' QUELLA ORDINARIA |
|
1,06%
CON RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE |
ART. 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IMU |
AREE FABBRICABILI |
1,06% |
|
TUTTE LE ALTRI FATTISPECIE NON RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE PRECEDENTI |
1,06% |
DICHIARAZIONI IMU
Relativamente alle variazioni intervenute nell’anno 2020, per conoscere i casi per cui occorrerà presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2021, occorre attendere l’approvazione del modello di dichiarazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per le variazioni intervenute nell'anno 2019 la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 31 dicembre 2020. Per conoscere i casi per cui deve essere presentata è necessario fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del modello, approvate con D.M. il 30 ottobre 2012.
La dichiarazione IMU avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.
Il Regolamento Comunale prevede la presentazione della dichiarazione IMU su modelli predisposti dall’Ente (qui disponibili) per le seguenti fattispecie:
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Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge431/1998
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Immobili concessi in comodato d’uso gratuito
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Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente
IMMOBILI ESENTI DA IMU
Al comma 759, dell’art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 sono elencate le fattispecie per cui è prevista l’esenzione dall’IMU.
L’esenzione si applica per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
A partire dall’1 gennaio 2020 sono esenti da IMU gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro Ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari, così come previsto dall’art. 10 comma 2 lettera H del vigente regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29 giugno 2020.
PERIODO DI POSSESSO
L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile ed al verificarsi delle condizioni previste per l'applicazione delle agevolazioni, conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese, bisogna considerare come protratti per l'intero mese quei caratteri distintivi agli effetti dell'IMU che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.
VERSAMENTO OMESSO O TARDIVO
Chi non versa l’imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
Il contribuente che versa l’imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento eventualmente anche utilizzando il calcolatore online.