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Messaggio di avviso

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13 marzo 2023 sono state confermate le aliquote IMU in vigore nell'anno 2022 anche per l'anno 2023.  

E' qui disponibile il  pdf Regolamento IMU (597 KB)  attualmente in vigore.

E' disponibile anche l'apposita Informativa IMU 2023

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 26 maggio 2022 sono stati determinati i valori immobiliari di riferimento delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'IMU.

  pdf Nuovo modello dichiarazione IMU (511 KB) - pdf istruzioni per la compilazione (459 KB)

 

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CalcoloIMU 2023

 

 

L’IMU si versa in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre oppure in unica soluzione entro il 16 giugno, a mezzo modello F24..

Ricorda:
•    PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO (art.10 d. lgs. 42/2004) E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI (art. 13, comma 3, lettera b, d.l. 201/2011) la base imponibile è ridotta del 50%. Per beneficiare dell’agevolazione riservata ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili è necessario essere in possesso di una perizia tecnica. Per i fabbricati di interesse storico e artistico è necessario allegare alla dichiarazione copia del decreto di vincolo di interesse storico/artistico. La denuncia rimane valida per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni. (*)


•    Il valore imponibile (dichiarato dal contribuente) delle AREE FABBRICABILI è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. (*)


•    RIDUZIONE IMU ESTERO SOLO PER ANNUALITÀ 2022 (art. 1, comma 743, della L. 234/2021 – legge di Bilancio 2020). Limitatamente all’anno 2022 è ridotta al 37,5 per cento l’IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usu-frutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%;
La riduzione del 37,5 per cento IMU prevista per l’annualità 2022 non è stata prorogata per il 2023, quindi per l’annualità 2023 la riduzione torna ad essere pari al 50%.(*)


•    Per i beni condominiali soggetti a IMU il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.


•    IMMOBILI CAT. D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per converti e spettacoli (art. 78, comma 1, lett. D), e comma 3 del D.L. 104/2020). Per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l’anno 2021, gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per converti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), sono esenti dal versamento IMU, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate (*).
Per l'anno 2023 non è più prevista l'esenzione IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.


•    La Corte costituzionale, con sentenza n. 209 del 12/09/2022 depositata il 13/10/2022, ha stabilito che, ai fini IMU, per abitazione principale debba intendersi l'unica unità immobiliare, iscritta o iscrivibile in catasto, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Ai sensi di detta sentenza, nell’ipotesi di coniugi non legalmente separati, ciascun contribuente per avere diritto all'esenzione deve provare di aver stabilito nell’immobile di residenza an-che la dimora abituale.
Entro il 30 giugno dell’anno successivo dovrà essere presentata apposita dichiarazione IMU.

(*) Obbligo di presentazione della dichiarazione IMU.

 

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IMU 2022 settore spettacolo
D.L. 176/2022, articolo 12 commi 1 e 2

 

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Cittadini non residenti nel territorio italani
L. 30/12/2020, n. 178
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.
Art. 1 - Comma 48
In vigore dal 1 gennaio 2021

A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

 

AGEVOLAZIONI IMU PER LE ATTIVITA’ COLPITE DALLE RESTRIZIONI CONSEGUENTI ALLA PANDEMIA COVID -19

Il diritto all’esenzione dovrà essere comunicato, utilizzando il modello di dichiarazione, entro il 30 giugno 2022.

Modello Autodichiarazione Esenzione Acconto Imu 2021 Diritto Fondo Perduto

Modello Autodichiarazione Esenzione Acconto Imu 2021 all’art 1, comma 599 Legge 178 2020



In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non e' dovuta la prima rata dell'IMU per i seguenti immobili, in cui si svolgono attività connesse al turismo, alla ricettività alberghiera e allo spettacolo:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

La prima rata IMU 2021 non deve essere inoltre versata dai contribuenti soggetti passivi IMU, in possesso dei requisiti per accedere al contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, commi da 1 a 4 del decreto legge 41 del 22 marzo 2021, limitatamente agli immobili in cui esercitano le attività di cui sono anche gestori.

Rientrano tra questi contribuenti quelli titolari di partita IVA alla data del 23 marzo 2021 che:

· producono reddito agrario o svolgono attività d’impresa, arte o professione, con esclusione degli enti pubblici, degli intermediari finanziari e delle società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR ;

· non hanno superato, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 23 marzo 2021, la soglia di 10 milioni di euro di ricavi o compensi;

· nel 2020 hanno avuto un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi inferiore di almeno il 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019 (quest’ultimo requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019).

Per gli anni 2021 e 2022 non è inoltre dovuta l’IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 

D.L. 14/08/2020, n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2020, n. 203, S.O.

Art. 78. Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo

In vigore dal 14 ottobre 2020

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; (207) (209)

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; (209)

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (209). (210)

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.». (208) (211)

3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d).

4. L'efficacia delle misure previste dal comma 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 3, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (212) (213)

6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a 231,60 milioni di euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

(207) Lettera così modificata dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126.

(208) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126.

(209) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi l'art. 9-ter, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

(210) Sulle modalità di fruizione degli aiuti di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 13, lett. c), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.

(211) Sulle modalità di fruizione degli aiuti di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 13, lett. d), D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

(212) Vedi, anche, gli artt. 9, comma 3, e 9-bis, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

(213) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 10 dicembre 2020 e il D.M. 16 aprile 2021.

 

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L. 30/12/2020, n. 178

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.

Art. 1 - Comma 599

In vigore dal 1 gennaio 2021

599. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate. (44)

 

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D.L. 22/03/2021, n. 41

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2021, n. 70.

Art. 1. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini in materia di dichiarazione precompilata IVA (4)

In vigore dal 26 maggio 2021

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. (5)

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. (5)

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:

a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;

b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

(…)

Art. 6-sexies. Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (33)

In vigore dal 22 maggio 2021

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021.
Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

 

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D.L. 25/05/2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2021, n. 123.

Art. 4. Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (34)

In vigore dal 25 luglio 2021

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2021".

2. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Alle imprese di cui al presente comma il credito d'imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 40 per cento e del 20 per cento. (33)

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis del presente articolo, pari a 81 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. (33)

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 1.910,6 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(33) Comma inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.

(34) Sulle modalità di fruizione degli aiuti di cui al presente articolo vedi l'art. 1, comma 13, lett. h-bis), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, come modificato dall'art. 5, comma 13, lett. a), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146."

 

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CALCOLO DELL’IMU

Il calcolo IMU si effettua come segue:

  • la rendita catastale del fabbricato deve essere rivalutata del 5%; l’importo rivalutato deve essere moltiplicato per i moltiplicatori come indicato di seguito:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

  • il reddito dominicale del terreno deve essere rivalutato del 25% e l’importo rivalutato deve essere moltiplicato per 135.

Il risultato così ricavato (base imponibile) dovrà essere moltiplicato per la relativa aliquota prevista (al netto di eventuali detrazioni/agevolazioni) in modo da ottenere l’IMU dovuta.

Per la aree fabbricabili il calcolo IMU dovrà essere effettuato moltiplicando il valore venale dell’area al 1°gennaio dell’anno di imposizione per la relativa aliquota.

In ogni caso l’IMU calcolata sarà poi da rapportare alla quota e al periodo di possesso.

Si ricorda che l'IMU è un tributo in autoliquidazione, pertanto il contribuente è tenuto al calcolo dell'imposta dovuta in autonomia, anche avvalendosi dell'apposito calcolatore online.

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ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se inscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Agevolazioni per l’abitazione principale:

L'IMU non è dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, se non classificata nelle categorie catastali A1, A8 o A9, e per le relative pertinenze.
L'IMU non deve inoltre essere versata per gli immobili equiparati all'abitazione principale, di seguito elencati, se non rientrano nelle categorie catastali A1, A8 o A9, e per le relative pertinenze.
Gli immobili adibiti ad abitazione principale e quelli ad essa equiparati, di categoria catastale A1, A8 o A9, sono invece soggetti ad IMU. Dall'imposta dovuta per queste abitazioni e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione di abitazione principale.
La detrazione di imposta per l’abitazione principale, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.
Il contemporaneo utilizzo, come abitazione principale, di più unità immobiliari distintamente accatastate, consente l’accesso al relativo trattamento fiscale di favore solo se si è proceduto all’unione di fatto ai fini fiscali, attraverso la specifica annotazione in catasto.

Sono equiparate all’abitazione principale:

  • l'unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle suddette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

 

 

AGEVOLAZIONI PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO (Legge n. 431/98)


Riduzione di imposta al 75%

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998, l'IMU determinata sulla base dell'aliquota deliberata dal Comune, è ridotta al 75 per cento. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Dal 01/01/2020 per tali fattispecie viene unificata l’aliquota da applicare per il calcolo dell’IMU che è quella ordinaria, indipendentemente che l’inquilino trasferisca o meno la residenza nell’immobile oggetto di locazione.

Attestazione di rispondenza del contratto di locazione a canone concordato

Per beneficiare dell’agevolazione (riduzione di imposta al 75%) è indispensabile che i contratti di locazione siano stati stipulati con l’assistenza delle associazioni di categoria inquilini/proprietari sottoscrittori dei patti territoriali oppure che siano accompagnati all’attestazione di rispondenza rilasciata dalle associazioni stesse.

Inoltre è necessario presentare apposita dichiarazione su modello predisposto dall’ufficio tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione ministeriale corredata da copia del contratto di locazione. Se lo stesso non è stato stipulato con l’assistenza delle associazioni di categoria inquilini/proprietari, dovrà essere allegata anche l’attestazione di rispondenza del contratto di locazione all’accordo territoriale rilasciata dalle stesse (asseverazione).

E' possibile prendere visione dei pdf Patti territoriali (9.82 MB) ,della  pdf Cartografia Comune Lecco (3.26 MB) , dell' pdf Attestazione di rispondenza (4.25 MB)  ex D.M. 16 01 2017, dei modelli di contratto pdf Ex DM 2017 allegato A (2.73 MB) , pdf Ex DM 2017 allegato B (3.09 MB) pdf Ex DM 2017 allegato C (2.75 MB) , del modulo di  pdf Avvio procedura negoziazione paritetica e conciliazione (427 KB)  e della Delibera Giunta n. 156 del 19/07/2018.

 

AGEVOLAZIONI PER LE ABITAZIONI CEDUTE IN COMODATO

Riduzione del 50% della base imponibile

Per le unità immobiliari, e le relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli) che le utilizzano come abitazione principale, è prevista la riduzione della base imponibile IMU del 50 per cento, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • il comodante e il comodatario devono essere parenti in linea retta di primo grado (genitore/i e figlio e viceversa)

  • il comodatario e il suo nucleo familiare deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'abitazione oggetto di comodato;

  • il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate;

  • il comodante e il suo nucleo familiare deve avere residenza anagrafica e dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato. Il comodante non deve possedere altri immobili di tipo abitativo in Italia (per intero o in parte), con l'unica possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;

  • l'abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9.

L’agevolazione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. Il contribuente che, oltre all'abitazione ceduta in comodato e all'eventuale sua abitazione principale ubicata nello stesso Comune, possiede anche altri immobili censiti in categorie catastali diverse da quella abitativa, mantiene il diritto ad applicare l'agevolazione.
Inoltre è necessario presentare apposita dichiarazione su modello predisposto dall’ufficio tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione ministeriale con allegata copia del contratto di comodato debitamente registrato.

 

IL VALORE DEGLI IMMOBILI

La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore degli immobili: fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili.

Fabbricati di interesse storico

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E' necessario presentare la dichiarazione IMU con allegata copia del decreto di vincolo di interesse storico/artistico.

Fabbricati inagibili inabitabili

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in uno stato di degrado fisico sopravvenuto (ad esempio fabbricati diroccati, fatiscenti o pericolanti) e in un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere c) e d) del D.P.R. 06 giugno 2001. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità deve essere comunicato al Comune mediante dichiarazione e comprovato da una perizia predisposta da un tecnico abilitato nella quale si faccia espresso riferimento ai requisiti previsti nei commi 2 e 3 dell'articolo 9 del vigente Regolamento IMU.

Il valore dei terreni agricoli

Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. Il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto il 1° gennaio 2020, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135. Per il Comune di Lecco (classificato come Comune parzialmente montano) sono esenti dal pagamento IMU i terreni agricoli ricadenti, anche parzialmente, fuori dal tessuto urbano consolidato come da pdf Cartografia (8.87 MB) .

Sono inoltre esenti dall'IMU indipendentemente dalla loro ubicazione, i terreni agricoli (anche se classificati come aree fabbricabili) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ed i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Restano soggetti ad IMU tutti gli altri terreni agricoli.

Il valore delle aree fabbricabili

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La base imponibile IMU è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2020, determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (è necessario che il contribuente presenti dichiarazione IMU).

ALIQUOTE IMU

Le aliquote IMU 2021, deliberate dal Consiglio Comunale sono le seguenti:

TIPOLOGIA

ALIQUOTA DETRAZIONE

RIDUZIONI

NOTE

ABITAZIONE PRINC.LE E FATTISPECIE ASSIMILATE CON RELATIVE PERTINENZE

 

ESENTI PER LEGGE

 

ABITAZIONE PRIN.LE CLASSIFICATE NELLE CAT. CATAST. A/1 - A/8 - A/9 E RELATIVE PERTINENZE

 

0,6 % - detrazione € 200,00

 

FABBRICATI RURALI A D USO STRIMENTALE DI CUI ALL’ART. 9 COMMA 3-BIS DEL DL N. 557/93, CONVERTITO DALLA LEGGE NR. 133/94

 

0,10%

 

ASSOGGETTATI A TASI FINO AL 2019

BENI MERCE

0,25%

ASSOGGETTATI A TASI FINO AL 2019

 

TERRENI AGRICOLI

 

1,06%

SI CONSIDERANO ESENTI I TERRENI RICADENTI IN AREE MONTANE O DI COLLINA O RICADENTI ANCHE PARZIALMENTE FUORI DAL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATSTALE D

 

1,06%

 

LA QUOTA DELLO 0,76% E’ RISERVATA ALLO STATO, MENTRE LO 0,30% AL COMUNE.

IMMOBILI LOCATI AI SENSI DELLA LEGGE NR. 431/98 ART. 2 C. 3 E ART. 5 C. 1 – 2

1,06%

 

CON RIDUZIONE DEL 25% DELL’IMPOSTA DOVUTA

DAL 01/01/2020, INDIPENDENTEMENTE DALLA RESIDENZA DELL'INQUILINO, L'ALIQUOTA DA APPLICARE E' QUELLA ORDINARIA

  • IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI

  • IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D’USO GRATUITO (FATTA ECCEZIONE PER LE CAT. CAT.LI A/1, A/8, A/9)

  • FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

 

1,06%

 

CON RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE

 

 

 

ART. 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IMU

AREE FABBRICABILI

1,06%

 

TUTTE LE ALTRI FATTISPECIE NON RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE PRECEDENTI

1,06%

 

 

DICHIARAZIONI IMU

Termine di presentazione della dichiarazione IMU

Il termine della presentazione della dichiarazione IMU ministeriale o nei casi richiesti, del modello predisposto dall'Ufficio Tributi, dall’anno di imposta 2021 è il 30 giugno dell’anno successivo alla variazione (art. 1 comma 769 L. 27/12/2019 n. 160).

La dichiarazione IMU avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.

Il Regolamento Comunale prevede la presentazione della dichiarazione IMU su modelli predisposti dall’Ente (qui disponibili) per le seguenti fattispecie:

  • Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge431/1998

  • Immobili concessi in comodato d’uso gratuito

  • Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente

 

IMMOBILI ESENTI DA IMU

 

Al comma 759, dell’art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 sono elencate le fattispecie per cui è prevista l’esenzione dall’IMU.

L’esenzione si applica per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

A partire dall’1 gennaio 2020 sono esenti da IMU gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro Ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari, così come previsto dall’art. 10 comma 2 lettera H del vigente regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29 giugno 2020.

 

PERIODO DI POSSESSO

 

L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile ed al verificarsi delle condizioni previste per l'applicazione delle agevolazioni, conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese, bisogna considerare come protratti per l'intero mese quei caratteri distintivi agli effetti dell'IMU che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.

 

VERSAMENTO OMESSO O TARDIVO

Chi non versa l’imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

Il contribuente che versa l’imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento eventualmente anche utilizzando il  calcolatore online.

 

 

- Chi paga l'IMU 
- Quando e come si paga l'IMU
- Cos'è l'IMU: Informativa e Regolamento

Per ulteriori informazioni: Tributi