Contenuto principale

Messaggio di avviso

scarico automobilemascherina di protezionecalorifero

Stop ai veicoli Euro 3 dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 tutto l'anno.

Sono in vigore dall'11 gennaio al 31 marzo 2021 le Misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria e il contrasto dell'inquinamento locale previste dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" sottoscritto in data 09/06/2017 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e Regione Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, a seguito di approvazione avvenuta con Delibera di Giunta Regionale n. 6675 del 7 giugno 2017, D.G.R. n. 7095 del 18 settembre 2017, D.G.R. n. 3606 del 28 settembre 2020 e ordinanza di Regione Lombardia n. 675 dell' 8 gennaio 2021.

Sotto viene riportata l'ordinanza del Sindaco di Lecco.

pdf Ordinanza del sindaco di Lecco n. 3 del 25 gennaio 2021 (637 KB)


Fino al 31 marzo 2021 sono in vigore oltre alle misure già introdotte da Regione Lombardia e riportate nell'Ordinanza le i MISURE STRUTTURALI TEMPORANEE sul territtorio del Comune di Lecco

1. IMPIANTI TERMICI

La riduzione della durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale come segue:

a) Gli impianti termici possono essere fatti funzionare per complessive 14 ore giornaliere (tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno)

b) La riduzione del valore massimo delle temperature all'interno delle unità immobiliari di un grado centigrado, come segue, e nello specifico la temperatura degli ambienti non deve superare:

  • i 17° C +2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;

  • i 19° C +2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

c) Ai titolari/gestori degli esercizi commerciali il divieto di uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere costantemente aperti gli accessi verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 (Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni) di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/93, così come modificato ed integrato dalla D.P.R. 551/99, ed il conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte che, dall'esterno, danno accesso a detti locali.

Limitazioni permanenti per generatori di calore

2. COMBUSTIONI

Il divieto di uso e di accensione di fuochi d'artificio, giochi pirotecnici, fumogeni, petardi.


3. TRAFFICO VEICOLARE

Il divieto per tutti i veicoli a combustione termica di sostare con il motore acceso.

Si riportano le infografiche di Regione Lombardia  per le limitazioni permanenti alla circolazione dei veicoli

Limitazioni permanenti del traffico veicolare

In caso di superamento del limite di PM10  si attivano le 

MISURE TEMPORANEE  come segue:

  • 1° Livello: al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 PER 4 GIORNI CONSECUTIVI sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, entreranno in vigore le misure riportate nell'Ordinanza in oggetto.

     Misure temporanee di primo livello

Per l'osservazione dei valori di PM10 e lo stato di attivazione delle misure si può consultare il sito dedicato di Regione Lombardia:
https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/stato-attivazione