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Messaggio di avviso

Cosa sono le “certificazioni verdi”? Come si possono ottenere? Qual è la loro durata? Chi le rilascia? Ecco tutti gli aggiornamenti.


21 gennaio 2022 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi Covid-19" (si applica dal 1° febbraio 2022)

18 gennaio 2022
- Aggiornamento FAQ del Governo sul green passTabella sulle attività consentite attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato"

29 dicembre 2021
- Consiglio dei Ministri n. 54 "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria" (decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021) - Comunicato stampa

24 dicembre 2021 - Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge n.221, che introduce ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Comunicato stampa

17 dicembre 2021 - Dpcm "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172".
Il decreto indica le modalità per la revoca del green pass qualora il possessore del certificato dovesse risultare positivo durante il periodo di validità del documento o in caso di pass falso. A generare la revoca automatica in caso di positività è la "Piattaforma nazionale-Dgc". La stessa revoca sarà comunicata anche al Gateway europeo. Sarà poi annullata automaticamente a seguito dell'emissione della certificazione verde di guarigione.


5 dicembre 2021 - Nuova versione dell'App VerificaC19 per la verifica della certificazione verde “rafforzata”

5 dicembre 2021 - Tabella riepilogativa delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 (.pdf - 212 KB)

2 dicembre 2021 - Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti sulle misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali introdotte dal decreto-legge 26 novembre 2021 n.172 (.pdf - 523 KB)

26 novembre 2021 - Decreto legge n. 172 "Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali".   
Comunicato stampa del Consiglio dei ministri  -   pdf Testo del decreto legge (145 KB)   -  Misure in Lombardia  -  Risposte a domande frequenti (FAQ aggiornate)


14 ottobre 2021 - Le risposte alle domande frequenti (faq) sui Dpcm riguardanti il green pass in ambito lavorativo

12 ottobre 2021 - Sistemi di verifica automatizzati del green pass nelle organizzazioni di lavoro pubbliche e private

11 ottobre 2021 - Linee guida per le pubbliche amministrazioni sull'obbligo di green pass del personale 



16 settembre 2021 - Decreto-legge estensione “green pass”: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening anticipazioni. - Decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021

Sintesi

Green pass obbligatorio per lavoratori pubblici e privati
Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 green pass obbligatorio per l’accesso a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, anche per i lavoratori esterni all’amministrazione o all’azienda e per i volontari.

Niente obbligo green pass per soggetti esenti da vaccinazione
L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esenti dalla vaccinazione anti Covid-19 sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Sanzioni
Il dipendente della Pa che risulta privo di green pass è considerato assente ingiustificato e dal quinto giorno di assenza è sospeso dal rapporto di lavoro fino a quando non si mette in regola con la certificazione.
Nel privato invece il lavoratore è sospeso dalla prestazione lavorativa fin dal primo giorno di mancata esibizione del green pass.
In entrambi i casi si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Tamponi a prezzo calmierato
Proroga fino al 31 dicembre dell’applicazione di prezzi calmierati per i tamponi e obbligo per le farmacie di praticare prezzi calmierati. Il costo fino al 31 dicembre sarà di 8 euro per i minorenni, di 15 euro per i maggiorenni.
Tamponi gratis per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione a causa di patologie certificate, e per i soggetti esenti dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

Niente attesa di 15 giorni dopo vaccino per chi è stato infetto
Chi ha avuto in precedenza l’infezione da Covid-19 non dovrà attendere il 15esimo giorno successivo alla vaccinazione per la validità del green pass, che sarà disponibile dalla data stessa della prima somministrazione.

> Comunicato stampa Consiglio dei ministri del 16 settembre 2021Consiglio dei ministri del 16 settembre 2021


10 settembre 2021 - Decreto legge n. 122

9 settembre 2021 - Comunicato stampa Consiglio dei Ministri: Covid-19, Estensione dell'obbligatorietà del green pass

Sintesi decreto legge

Obbligo green pass per dipendenti esterni di scuola e università
• Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19.
• L’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, ai bambini, agli alunni e agli studenti, ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori.
• I controlli spettano ai dirigenti scolastici e nel caso di personale esterno alle scuole, anche ai rispettivi datori di lavoro.

Obbligo vaccino per personale Rsa
Dal 10 ottobre 2021 obbligo vaccinale per tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture Rsa, ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Sanzioni da 400 a 1000 euro per chi è senza green pass e chi non controlla
• Il personale che lavora in ambito scolastico, universitario e delle Rsa che verrà trovato a seguito dei controlli senza il green pass sarà punito con una sanzione che va da 400 a mille euro.
• La sanzione sarà applicata sia ai lavoratori che non avranno la certificazione, sia ai dirigenti e ai datori di lavoro ai quali sono demandati i controlli.


11 agosto 2021 - pdf Circolare della Prefettura di Lecco sulla verifica certificazioni verdi (465 KB)  (.pdf cartaceo)
10 agosto 2021 - Circolare del Ministero dell'Interno sulla verifica della certificazione verde


6 agosto - Decreto legge 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti".

Sintesi

Dal 1° settembre 2021, il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari dovranno esibire la Certificazione verde Covid-19.

Sempre dal 1° settembre sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.



2 agosto 2022 

Con l’app gratuita VerificaC19 i gestori di servizi e attività in cui è obbligatorio l’accesso con Certificazione Verde Covid-19 possono verificare velocemente la validità della documentazione.

> Guarda il video e scopri come funziona.

> Scarica gratis l’app VerificaC19 sugli store digitali:
   https://www.dgc.gov.it/web/app.html 

 

31 luglio 2021 - Per la certificazione verde Covid-19 attiva la funzione di recupero autonomo dell’AUTHCOD

Per coloro che hanno i requisiti per la Certificazione verde Covid-19 e non hanno ricevuto o hanno smarrito l'SMS o l'email, è ora possibile recuperare l’AUTHCODE in autonomia. Basterà accedere alla nuova applicazione attiva sul sito www.dgc.gov.it, inserendo il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell'evento che ha generato la certificazione verde (data dell'ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo).

Una volta ottenuto l'AUTHCODE si potrà scaricare la Certificazione dallo stesso sito con  la Tessera Sanitaria o con l'app IMMUNI.


22 luglio 2021 -  Aggiornamento novità            video slide Green pass (4.10 MB)

In base al nuovo decreto-legge, dal 6 agosto 2021 il green pass diventa obbligatorio per sedersi al ristorante e nei bar al chiuso, ma anche per grandi eventi, cinema, palestre, stadi, concorsi pubblici: il green pass è valido con una dose di vaccino, un tampone negativo eseguito nelle 48 ore precedenti o per chi è guarito da 6 mesi dal covid.

Quando viene rilasciato - Il green pass italiano, o certificazione verde, è rilasciato dal Ministero della Salute e si ottiene una volta che si è in possesso di un certificato di vaccinazione. Tale certificato si ottiene 15 giorni dopo la prima dose (e in questo caso è valido fino alla seconda) o dopo la seconda dose (con validità 9 mesi) ma anche con un documento che attesti l'avvenuta guarigione (valido 6 mesi) o con l'esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti.

Il green pass europeo viene invece rilasciato solo dopo due dosi di vaccino o con il certificato di guarigione o il tampone negativo.

Come ottenerlo - Una volta che il certificato è stato emesso dalle autorità sanitarie, l'utente riceve una mail o un messaggio dal Ministero della Salute. A quel punto la certificazione verde, che riporta un Qr Code, può essere scaricata dal sito www.dgc.gov.it , utilizzando la tessera sanitaria o l'identità digitale (Spid/Cie), dalle App 'Immuni' o 'IO', dal fascicolo sanitario. Chi non ha strumenti digitali o non è in grado di utilizzarli può richiedere la stampa del proprio pass al medico di base, al pediatra o anche in farmacia.

Decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021


17 giugno 2021 - Firmato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sul Green pass   -  Sito web dedicato al Green pass  novità   FAQ





La certificazione verde o green pass dal 1° luglio 2021 è valida in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Chi è in possesso della certificazione verde Covid potrà partecipare a eventi pubblici, accedere alle residenze per anziani e disabili, spostarsi liberamente in Italia, anche in presenza di limitazioni temporanee, e in Europa.
Tutte le certificazioni delle vaccinazioni eseguite entro il 28 giugno (solo prima dose oppure prima e seconda dose), oppure del test antigenico/molecolare o di avvenuta guarigione, sono scaricabili e stampabili su computer, tablet o smartphone dal portale ufficiale www.dgc.gov.it  (attivo dal 17 giugno) o dalla APP Immuni.

I cittadini ricevono un codice “authcode” tramite email da Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure un sms dal Ministero della Salute.
Con il codice ricevuto e i dati della Tessera Sanitaria, i cittadini possono accedere e ottenere la certificazione verde dal sito www.dgc.gov.it o tramite la App Immuni (a breve anche sulla app IO).
Anche chi ha le credenziali SPID può scaricare la certificazione direttamente dal portale www.dgc.gov.it  o dalla App Immuni.

Chi non ha cellulare o computer può richiedere la certificazione verde Covid direttamente al medico di famiglia, oppure in farmacia esibendo Tessera sanitaria e codice fiscale.
I genitori che danno i propri recapiti per i figli ricevono il codice “authcode” via mail o sms con le istruzioni per acquisire a loro nome la certificazione.

La certificazione può essere digitale o cartacea:
- la certificazione digitale si può scaricare sul telefonino o ritrovarsela già pronta su App Immuni e IO, può essere semplicemente mostrata all’operatore (che ne verificherà la validità tramite QR Code dal suo dispositivo) come se fosse una carta d’imbarco o un biglietto ferroviario;
- la certificazione cartacea può essere stampata e ripiegata in quattro come fosse un libretto (come indicato nello stesso certificato), una sorta di carta di circolazione con tanto di “copertina” esterna (a tutela della privacy) e dall’altro lato il QR Code, con all’interno i dati riservati.

Per un breve periodo transitorio, fino al 30 giugno 2021, anche le varie attestazioni rilasciate da ASL, laboratori, medici e farmacie per avvenuta vaccinazione, guarigione o esito negativo di un test molecolare o antigenico nelle 48 ore antecedenti hanno la stessa validità del green pass.

Dal 1° luglio l'emissione del green pass avverrà in tempo reale sempre online dal sito www.dgc.gov.it, su cui verranno caricate le attestazioni a livello locale e prodotti i certificati in maniera centralizzata, secondo lo standard europeo.

Riepilogo procedura

  • Chi è in possesso del codice AUTHCODE ricevuto via SMS o posta elettronica, lo può inserire sulla piattaforma web (con SPID / CIE da questo link: https://www.dgc.gov.it/spa/auth/login oppure con Tessera Sanitaria da questo link https://www.dgc.gov.it/spa/public/home) o su App Immuni (anche con uno dei codici CUN, NRFE, NUCG) e IO (anche senza nessun codice).
  • Chi non ha codici né credenziali, può richiedere il Digital Green Certificate al medico o in farmacia con la Tessera Sanitaria.
  • Chi ha le credenziali digitali come CIE (Carta di Identità Elettronica) o SPID lo può scaricare senza altri codici, oltre che dal sito ufficiale, anche da Immuni, dalla App IO (non bisogna inserire nulla, si riceve notifica e si mostra il Certificato dalla App al momento della verifica o la si salva sul telefonino) o dal FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) della propria Regione.

> Locandina - Certificazione verde Covid-19 (.pdf - 0,59 MB)
> Opuscolo - Certificazione verde Covid-19 (.pdf - 2,89 MB)

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21 maggio 2021 - Le "certificazioni verdi Covid-19" anche dette “green pass”, sono certificazioni che attestano la sussistenza di condizioni personali che consentono gli spostamenti sul territorio nazionale.

In particolare, le certificazioni sono rilasciate per attestare una delle seguenti condizioni:
 
a) aver completato la vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
b) essere guariti da Covid-19, con cessazione dell'isolamento;
c) aver eseguito un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.


Le tre certificazioni verdi Covid-19 hanno tempi di validità e modalità di rilascio differenti:

a) la certificazione di avvenuta vaccinazione ha una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria o dal sanitario che effettua la vaccinazione, al momento stesso dell'effettuazione dell'ultima dose prevista. La certificazione è disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.
Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 possono richiedere la certificazione verde Covid-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario o alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa;

b) la certificazione verde Covid-19 per avvenuta guarigione ha una validità di sei mesi dalla guarigione stessa ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero o, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione cessa di avere validità se, nell’arco dei sei mesi previsti, l'interessato viene nuovamente identificato come positivo al SARS-CoV-2.
Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo;

c) la certificazione verde Covid-19 per tampone negativo ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test previsti o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea e quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Ue sono riconosciute come equivalenti a quelle nazionali e valide se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Per Digital Green Certificate (DGC) si intende un certificato, digitale o cartaceo, con lo stesso contenuto della certificazione verde o green pass, che sia interoperabile a livello europeo, attraverso un codice a barre bidimensionale (QRcode), verificabile attraverso dei sistemi di validazione digitali, associato ad un codice identificativo univoco a livello nazionale.


Per saperne di più

> Ministero della Salute

> Green pass covid...