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Indicazioni generali, norme di comportamento, sanzioni, responsabilità del minore, proprietà del dispositivo.


La circolazione dei monopattini elettrici, per effetto dell'equiparazione ai velocipedi, non è soggetta a particolari prescrizioni di omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura, copertura assicurativa. 


Indicazioni generali


Per circolare su strada, però, essi devono rispondere a specifiche caratteristiche:

La norma non prescrive titoli abilitativi per la conduzione, ma impone all'utilizzatore il compimento del quattordicesimo anno di età.


Norme di comportamento


I monopattini elettrici possono essere fatti circolare:

a. sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi (rimangono pertanto escluse, le strade urbane con limite di velocità superiore a 50 km/h, come ad es. le strade urbane di scorrimento e quelle ove vige localmente un divieto di circolazione per i velocipedi);

b. sulle strade extraurbane, solo all'interno della pista ciclabile.


I conducenti di monopattini elettrici, inoltre:

a. non possono superare i 25 km/h quando circolano sulla carreggiala e i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali:

b. devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;

c. se minori, devono indossare idoneo casco protettivo (i modelli di casco provvisti di omologazione di qualsiasi tipo -per l'uso su strada o per ambiti quali quelli sportivi per proteggere il capo da urti per caduta in velocità, possono considerarsi idonei, giacché hanno superato, a monte, i test previsti dalla normativa dì riferimento);

d. devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. Non è consentito, pertanto, guidare senza mani, né tenere una mano impegnata per reggere borse, ombrelli o altro, poiché devono avere libero l'uso di entrambe le mani;

e. devono essere in grado, in ogni momento, di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie;

f. devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione;

g. non possono trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo.

 

Sanzioni

I monopattini sono equiparati ai velocipedi e, quindi, sono considerati veicoli: trovan applicazione le norme di comportamento di carattere generale previste dal Codice della Strada e, in particolare, l'articolo 182 che disciplina la circolazione dci velocipedi.

Eccone alcune a titolo esemplificativo e non esaustivo:


Responsabilità del minore

Per l'applicazione delle sanzioni previste per i monopattini e per i dispositivi elettrici, valgono le regole generali indicate nell' art. 2 della legge 689/81, secondo il quale delle violazioni commesse dal minore risponde l'esercente la responsabilità genitoriale. In base a tale principio è possibile considerare proprietario del mezzo condotto dal minore colui che esercita la responsabilità genitoriale, fatta salva la dimostrazione della proprietà in capo ad altro soggetto.


Proprietà

I monopattini elettrici e i dispositivi elettrici sono beni mobili non registrati e privi di dati di identificazione che consentano di individuare con certezza l'effettivo proprietario.
Il conducente sarà considerato anche proprietario del dispositivo se detenuto legittimamente e fatta salva la dimostrazione della proprietà in capo ad altro soggetto attraverso l'esibizione di idoneo documento che lo possa dimostrare.


Fonte: Circolare Dipartimento della Pubblica Sicurezza Prot. 300/A/1974/20/104/5 del 9 marzo 2020 (.pdf cartaceo - 592 KB)



 

 

 

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