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Messaggio di avviso

Come esercitare il diritto di accesso civico, a chi rivolgersi in caso di ritardo o mancata risposta


L'accesso civico  è il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che il Comune ha l'obbligo di pubblicare sul sito web istituzionale (è disciplinato dall'art. 5 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sotto riportato).

La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e deve essere indirizzata al Responsabile per l'esercizio dell'accesso civico, che ha l'obbligo di provvedere entro 30 giorni.


La richiesta

La richiesta può essere presentata in uno dei seguenti modi:

     - tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo di posta: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

     - tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del Comune: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

     - tramite posta cartacea all'indirizzo: servizio Comunicazione: piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco

     - con consegna diretta all'ufficio Protocollo del Comune.


Contatti

Per avere informazioni scrivere al seguente indirizzo:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
tel. +39 0341 481470 - 243

Registro

>> pdf Registro di Accesso Civico (187 KB)

(ultimo aggiornamento: 8 marzo 2024)

Soggetto con potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta
(Art. 5, comma 4, D.lgs. 33/2013)

Con la pdf deliberazione n. 138/2013 la Giunta Comunale (264 KB)  ha demandato l'individuazione concreta del soggetto al quale è attribuito il potere sostitutivo al Segretario Generale, responsabile della trasparenza, che provvederà a trasmettere l'istanza di conclusione del procedimento al responsabile dell'accesso civico e contestualmente al cittadino richiedente.

Il Responsabile per la trasparenza (Art. 5, comma 1, D.lgs. 33/2013)
Il Responsabile per la Trasparenza è il Segretario Generale, individuato dalla Giunta Comunale con le deliberazioni n. 1 del 19 gennaio 2012 e n. 36 del 21 marzo 2013 di adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, rispettivamente per gli anni 2012-2013-2014-2015.

Contatti
Ufficio Segreteria Generale Tel: 0341 481401
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La richiesta di intervento sostitutivo dovrà essere presentata con il modulo allegato:
pdf .pdf (45 KB)           document .rtf (510 KB)              default .odt (33 KB)

- e inoltrata, a scelta, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

- oppure può essere presentata:
tramite posta ordinaria all'indirizzo: piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco
o con consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune.

Per avere informazioni o effettuare ulteriori segnalazioni scrivere al seguente indirizzo:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
tel. 0341 481111

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Decreto legislativo n. 33/2013 - Art. 5 "Accesso civico"

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di
pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i
medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va
presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla
pubblicazione di cui al comma 1 che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento,
dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero
comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a
quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati
nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo
collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere
sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al
comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza,
l'obbligo di segnalazione di cui all' articolo 43, comma 5.

Per approfondire...
L'accesso civico è un diritto diverso e ulteriore rispetto al diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi disciplinato dalla Legge n. 241 del 1990 (e dal " pdf Regolamento comunale sul diritto di accesso alle informazioni e alla documentazione amministrativa (109 KB) ").

Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente; e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che l'Amministrazione fornisca e pubblichi gli atti, i documenti e le informazioni per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sul sito internet istituzionale.

Il diritto di accesso "ordinario" è invece sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata, che si basi su un interesse qualificato e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione delle copie dei documenti.

La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e va indirizzata al Responsabile della trasparenza o suo delegato, che ha l'obbligo di pronunciarsi su di essa.
Il Responsabile, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o delle informazioni oggetto della richiesta nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito entro 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

» L'istituto dell'accesso civico - link al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAc)