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Messaggio di avviso

Le Agenzie per il lavoro sono operatori abilitati, attraverso autorizzazione rilasciata dal Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale, come previsto dalla disciplina contenuta agli art. 4, 5 e 6 del
D.Lgs. 276/2003 ed iscritte in un apposito albo informatico.
Le Agenzie possono svolgere le attività di seguito elencate ai sensi dell' art. 2 del D. Lgs. 276/2003:

- Somministrazione di Lavoro: consiste nel mettere a disposizione di soggetti utilizzatori della prestazione di lavoro subordinato, lavoratori direttamente assunti dal somministratore. Il lavoratore è quindi a tutti gli effetti dipendente dell'Agenzia di somministrazione, ma lavora presso un altro soggetto da cui riceve le direttive per lo svolgimento della propria attività.*

Per saperne di più su questo tipo di contratto di lavoro clicca Contratto di somministrazione di lavoro

- Intermediazione: è un'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Comprende, la raccolta dei “curricula” dei potenziali lavoratori, la preselezione, la promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'adeguamento delle competenze o delle capacità dei lavoratori.*

- Ricerca e selezione personale: attività di consulenza finalizzata all’individuazione di candidature idonee a ricoprire una più posizioni lavorative in seno all'organizzazione e su specifico incarico del committente.*

- Supporto alla ricollocazione professionale: l'attività è effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, ed è finalizzata alla ricollocazione di lavoratori nel mercato del lavoro.*

* Fonte: sito del Ministero del Lavoro e dellle Politiche Sociali: www.lavoro.gov.it

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