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Il contratto di lavoro può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato mediante l’indicazione di un termine di durata.

Contratto a tempo determinato

Il contratto di lavoro a tempo determinato, è un tipo di contratto di lavoro subordinato in cui il lavoratore offre il proprio lavoro a un datore di lavoro in cambio di una retribuzione.

La sua durata massima è di 36 mesi. Qualora il periodo intercorso tra lo stesso lavoratore e datore di lavoro abbia superato il limite di 36 mesi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.

È vietato il ricorso a una pluralità di contratti di lavoro a termine stipulati a breve distanza l'uno dall'altro, se il medesimo lavoratore è riassunto a termine entro dieci giorni dalla scadenza del precedente contratto (termine aumentato a venti giorni se il contratto scaduto aveva durata superiore a 6 mesi), il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato.

Per maggiori informazioni visita: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg (Decreto Legislativo 81/2015)