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Da qui è possibile accedere al portale dell'imposta di soggiorno  Tourist Tax

Quali sono gli obblighi dei gestori?

- Informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno:

  pdf -informativa in italiano (246 KB)
document Informativa in inglese (55 KB)
document Informativa in tedesco (56 KB)

- Riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente:

- document Ricevuta per il cliente (9 KB)

- Conservare copia della ricevuta, oppure inserire il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA".

- Far eventualmente compilare ai propri ospiti la dichiarazione di esenzione:

  pdf -Dichiarazione di esenzione (306 KB)

-  Effettuare l'invio della dichiarazione dell'imposta entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (ossia entro il 15 gennaio, 15 aprile,15 luglio,15 ottobre di ogni anno) comunicando:

- il numero di coloro che hanno pernottato nel trimestre precedente (soggetti passivi dell'imposta) con espressa indicazione di quelli esenti, il numero di notti di permanenza relative ai soggetti di cui al punto precedente;

- versare le somme riscosse entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (ossia entro il 15 gennaio, 15 luglio, 15 ottobre di ogni anno), mediante pagamento con lo strumento PagoPA (al seguente link Guida è possibile visionare un tutorial sul funzionamento dello strumento);

-  conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive di esenzione, dichiarazioni di omesso versamento, ecc.) per almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 1, comma 161, D.Lgs. 296/2006).

N.B.: La comunicazione trimestrale va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell'imposta.

- Si informa inoltre che a seguito del D.L. 34 del 19/05/2020 convertito nella Legge 77/2020 (art.180), i gestori delle strutture ricettive sono da ritenere agenti contabili fino alla data del 19/05/2020. Dal 19 maggio 2020 i gestori non sono più agenti contabili e diventano responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sugli ospiti.

Il rifiuto del pagamento dell’imposta da parte degli ospiti non è più previsto. In caso di rifiuto, l'imposta resta comunque dovuta in capo al gestore.

Sono previste sanzioni per i gestori?

Sarà applicata una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 per violazione del Regolamento,
-  una sanzione dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto per omessa, incompleta o infedele comunicazione trimestrale,
- una sanzione del 30 per cento dell'importo non versato per omesso, ritardato o parziale riversamento della imposta,
- sanzione da 150,00 a 500,00 euro per omessa registrazione Portale Tourist Tax.

 

Se il gestore ha versato in eccedenza?

Può chiedere il rimborso (termine di prescrizione quinquennale). Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 12,00 ai sensi della normativa vigente.

N.B. Dal 1° gennaio 2013 le strutture ricettive quali ad esempio bed and breakfast, alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, case e appartamenti per ferie e vacanza, locande, foresterie lombarde, pagano la Tassa Rifiuti come utenze non domestiche (cat.8 – Alberghi senza ristorazione).
Qualora non abbiate ancora provveduto, vi invitiamo a presentare apposita denuncia di inizio o variazione.

 

 

 

Come si applica l'imposta di soggiorno e relative tariffe

Per ulteriori informazioni: Tributi

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