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La carta d'identità o altro documento d'identificazione  

L'elettore che si presenta a votare deve essere, innanzitutto, identificato.

L'identificazione può avvenire:

      In base all'art. 57, secondo comma, del Testo Unico n. 361 del 1957, ai fini dell'identificazione degli elettori, sono validi anche:         
       
          a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica Amministrazione, scaduti, purché risultino, sotto ogni altro aspetto, regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
       
          b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
  
          c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia;

>  Riferimento Ministero dell'Interno

Per documento di riconoscimento si intende anche la ricevuta rilasciata dai servizi Demografici di emissione della Carta di identità elettronica (ClE), poiché essa contiene i dati anagrafici dell'elettore, la sua fotografia e già il numero della carta che arriverà al titolare.

 

 

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