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Messaggio di avviso

Che cos'è? 

L’autocertificazione permette al cittadino di presentare agli enti pubblici, alle imprese che gestiscono servizi pubblici ed ai privati che acconsentono ad accettarla, una propria dichiarazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione) relativa a stati, qualità personali e fatti (elencati all’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445), in sostituzione della normale certificazione rilasciata dagli uffici competenti: 

• data e luogo di nascita; 
• residenza; 
• cittadinanza; 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
• stato di famiglia; 
• esistenza in vita; 
• nascita dei figli, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; 
• iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
• appartenenza a ordini professionali; 
• titolo di studio, esami sostenuti; 
• qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
• situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; 
• assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; 
• possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria; 
• stato di disoccupazione; 
• qualità di pensionato e categoria di pensione; 
• qualità di studente; 
• qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
• iscrizione ad associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
• tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; 
• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
• di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico; 
• qualità di vivenza a carico; 
• tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
• di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato. 

La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce. 
L’elenco è tassativo: tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 possono essere comprovati dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 


Vantaggi

Grazie all’autocertificazione il cittadino può evitare di richiedere i certificati necessari ad avviare una pratica in un ufficio. Inoltre l’autocertificazione ha titolo definitivo: ciò significa che il cittadino non deve presentare neppure successivamente, alla conclusione del procedimento avviato, nessuno dei certificati sostituiti dall’autocertificazione.


Limiti nell’utilizzo dell’autocertificazione

Certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità CE, di marchi o brevetti, non possono essere sostituiti da nessun altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive, rilasciato dal medico di base, con validità per l’intero anno scolastico. 


Come

I cittadini possono utilizzare i moduli predisposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
La firma apposta dall’interessato in fondo all’autocertificazione non deve essere autenticatae quindi l’autocertificazione è gratuita, cioè non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo.

 
Obblighi della Pubblica Amministrazione

La mancata accettazione dell’autocertificazione, da parte della Pubblica Amministrazione o dei gestori o esercenti di pubblici servizi, costituisce violazione dei doveri d’ufficio (ai sensi dell’art. 74 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445). Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori o esercenti di pubblici servizi non possono richiedere al cittadino certificati relativi a stati, qualità personali e fatti attestati in documenti già in loro possesso o che comunque siano tenuti a certificare. In particolare, gli estratti degli atti di stato civile (estratti di nascita, matrimonio, morte) possono essere richiesti al cittadino solo ed esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile. Negli altri casi questi documenti vengono acquisiti d’ufficio. 


Esibizione del documento d’identità o riconoscimento I dati relativi al cognome, al nome, al luogo e alla data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza, attestati in documenti d’identità o di riconoscimento (es. la carta d’identità, la patente di guida, il passaporto, il porto d’arma, il libretto di pensione) rilasciati dalla Pubblica Amministrazione ed in corso di validità, possono essere comprovati dal cittadino senza ricorrere alla compilazione dell’autocertificazione, ma semplicemente esibendo il documento d’identità o di riconoscimento. In questo caso la Pubblica Amministrazione o il gestore esercente di pubblico servizio prende nota delle informazioni contenute nel documento d’identità o di riconoscimento acquisendo un fotocopia non autenticata del documento stesso. 

Se il documento d’identità o di riconoscimento esibito dal cittadino è scaduto, ma i dati in esso contenuti non hanno subito alcuna variazione, il cittadino può dichiarare, sulla fotocopia del documento, che i dati sono ancora validi, secondo quanto previsto dall'art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

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