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Messaggio di avviso

Descrizione

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) e sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale per i sotto indicati titoli abilitativi:

  • Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.Lgs. 152/06;
  • Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
  • Autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06;
  • Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/95;
  • Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del D.Lgs. 99/92;
  • Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06.

L'AUA deve essere richiesta dalle piccole e medie imprese (PMI) di cui art. 2 del D.M.18 aprile 2005, nonché dagli impianti non soggetti ad AIA. Avrà durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio e deve essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo in possesso dello stabilimento o in caso di modifiche sostanziali allo stesso.

Esclusioni:

L'AUA non deve essere richiesta nei seguenti casi:

  1. progetto soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che, in base alle leggi statali o regionali, sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale. In caso di sottoposizione del progetto alla "verifica di assoggettabilità" alla VIA, occorre che la verifica si sia conclusa con un decreto negativo, prima di poter procedere con l'AUA;
  2. impianti sottoposti alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), vale a dire le categorie di attività industriali che sono specificate nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  3. impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 208 del D.Lgs. 152/06);
  4. impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili (art. 12 del D.lgs. n. 387/2003);
  5. impianti di cogenerazione, alimentati da fonti convenzionali (art. 11 del D.lgs. 115/2008);

    La D.G.R. Lombardia 16 maggio 2014 n. X/1840, ha inoltre escluso le seguenti tipologie impiantistiche:
  6. impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in quanto destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi ultimi;
  7. impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza, poiché inerenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell'intervento di bonifica/messa in sicurezza.

 

Presentazione della domanda

Le istanze devono essere presentate al SUAP territorialmente competente, esclusivamente con modalità telematica, possibilmente tramite il sistema camerale "Impresainungiorno" (http://www.impresainungiorno.gov.it) allegando, a corredo della pratica, tutti gli allegati tecnici richiesti dal sistema.

Non possono pertanto essere presentate istanze di AUA in via cartacea o via PEC e mediante modulistica differente da quella regionale unificata.

Per maggiori dettagli e i modelli, si può accedere a: http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Imprese/Sicurezza-ambientale-e-alimentare/autorizzazione-unica-ambientale-aua/autorizzazione-unica-ambientale (link esterno).

 

ITER

Ricevuta l'istanza, il SUAP la trasmette in modalità telematica all'Autorità competente (Provincia) e a tutti gli altri Soggetti competenti in materia ambientale, al fine dello svolgimento del procedimento e della relativa istruttoria.
L'Autorizzazione Unica Ambientale, una volta concluso il procedimento da parte della Provincia, viene rilasciata direttamente dal SUAP con durata di 15 anni e sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale per i titoli abilitativi compresi nel DPR 59/2013.

 

Vai a: orari e riferimenti del SUAP